L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS  ed  il  relativo
organigramma, approvati dal consiglio dell'istituto con  delibere  n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS,  emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni  ed  in
particolare l'art. 76; 
  Visto il decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  del  2
maggio 2022, n. 88 recante il regolamento in materia di  requisiti  e
criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico  degli  esponenti
aziendali e di coloro che svolgono  funzioni  fondamentali  ai  sensi
dell'art. 76, del Codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Vista la circolare n. 140/1990 avente ad oggetto la  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 16,  comma
primo, lettera d), della legge 10 giugno 1978, n.  295  e  15,  comma
primo, lettera d) della legge 22 ottobre 1986, n. 742; 
  Visto il regolamento IVASS n.  29  del  6  settembre  2016  recante
disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali  ai  sensi
degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e  II,
del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  -  Codice  delle
assicurazioni private come  modificato  dal  decreto  legislativo  12
maggio 2015, n. 74; 
  Visto il  regolamento  IVASS  n.  38  del  3  luglio  2018  recante
disposizioni in materia di sistema di governo societario  di  cui  al
Titolo III (esercizio dell'attivita' assicurativa) e  in  particolare
al Capo I  (disposizioni  generali),  articoli  29-bis,  30,  30-bis,
30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies,  nonche'  di  cui  al
titolo XV (vigilanza sul  gruppo),  e  in  particolare  al  Capo  III
(strumenti di vigilanza sul gruppo), art. 215-bis (sistema di governo
societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209 - Codice delle assicurazioni private come modificato dal  decreto
legislativo  12  maggio  2015,  n.  74   conseguente   all'attuazione
nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema  di  governo
societario; 
  Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre  2022  recante  la
disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e
generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre  2005,
n. 262; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               INDICE 
 
Art. 1 (Modifiche al regolamento n. 29 del 6 settembre 2016) 
Art. 2 (Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018) 
Art.   3   (Disposizioni   applicabili   alle    particolari    mutue
assicuratrici) 
Art. 4 (Abrogazioni) 
Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali) 
Art. 6 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
Allegato 1 (Parte III - Tit. I - Cap. II - Allegato 4 del regolamento
n. 29/2016) 
Allegato 2 (Allegato 4 del regolamento n. 38/2018) 
                               Art. 1 
 
         Modifiche al regolamento n. 29 del 6 settembre 2016 
 
  1. All'art. 2 (Definizioni) sono aggiunte le seguenti lettere: 
    a) dopo la lettera dd) e' inserita la lettera dd-bis: 
      «dd-bis.  Regolamento  requisiti  esponenti:  il  decreto   del
Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88,  recante
il regolamento in materia di requisiti e criteri  di  idoneita'  allo
svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di  coloro  che
svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76, del Codice»; 
    b) dopo la lettera u-bis) e' inserita la lettera u-ter): 
      «u-ter) "organo competente": l'organo del quale l'esponente  e'
componente; per i titolari  delle  funzioni  fondamentali  e  per  il
direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico  o
ufficio;  nelle  imprese  che  adottano  il  sistema   monistico   di
amministrazione e controllo,  il  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione per i componenti del comitato stesso; 
  2. All'art. 7, comma 2, lettera e) (Presentazione  dell'istanza  di
autorizzazione), le parole:  «secondo  quanto  previsto  dal  decreto
ministeriale n. 220/2011», sono sostituite con le seguenti:  «secondo
quanto previsto dal regolamento requisiti esponenti». 
  3. Al comma 2 dell'art. 26 (Organo amministrativo), la  lettera  g)
e' sostituita dalla seguente: 
    «g) approva la politica aziendale per la valutazione del possesso
dei requisiti e del soddisfacimento dei  criteri  di  idoneita'  alla
carica, in termini di onorabilita',  professionalita',  indipendenza,
correttezza e competenza, secondo quanto previsto dalle  disposizioni
attuative  dell'art.  76  del  Codice,  dei  soggetti  preposti  alle
funzioni  di  amministrazione,  di  direzione  e  di  controllo,  dei
responsabili delle funzioni di revisione  interna,  di  gestione  dei
rischi  e   di   verifica   della   conformita',   nonche',   secondo
proporzionalita', di coloro che svolgono tali funzioni,  adeguati  in
relazione agli specifici  compiti  previsti  dalle  disposizioni  del
presente regolamento, o,  in  caso  di  esternalizzazione  di  queste
ultime all'interno o all'esterno  del  gruppo,  rispettivamente,  dei
referenti interni o dei  soggetti  responsabili  delle  attivita'  di
controllo delle attivita' esternalizzate di cui all'art. 53, comma 3.
Valuta la sussistenza dei requisiti e il soddisfacimento dei  criteri
di idoneita' con cadenza almeno annuale. L'organo  amministrativo  si
assicura anche attraverso tale politica di essere nel  suo  complesso
in possesso di adeguate competenze  tecniche  almeno  in  materia  di
mercati assicurativi e finanziari,  sistemi  di  governo  societario,
analisi finanziaria ed attuariale,  quadro  regolamentare,  strategie
commerciali e modelli d'impresa;»; 
  4. All'art.  26  (Organo  amministrativo),  dopo  il  comma  4,  e'
aggiunto il seguente comma: 
    «4-bis. Il presidente e' un esponente non esecutivo e non  svolge
alcuna funzione gestionale». 
  5. Il comma 1 dell'art. 46 (Comunicazioni all'IVASS) e'  sostituito
dal seguente: 
    «1. L'impresa  di  assicurazione  locale  comunica  all'IVASS  il
conferimento dell'incarico, il rinnovo, le dimissioni, la  decadenza,
la sospensione e la revoca, nonche' ogni  elemento  sopravvenuto  che
possa incidere sulla valutazione  dell'idoneita'  alla  carica  degli
esponenti e dei responsabili della funzione di revisione interna,  di
gestione dei rischi e di verifica della conformita'  tempestivamente,
nel rispetto di quanto previsto dal Capo II-bis.». 
  6. Al comma 2, lettera a) dell'art. 46  (Comunicazioni  all'IVASS),
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 1) dopo le parole «di ciascun amministratore,»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' criteri di correttezza»; 
    b)  al  numero  7)  le  parole   «soddisfino   i   requisiti   di
professionalita'  e  onorabilita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«soddisfino i requisiti di onorabilita' e i criteri di correttezza  e
competenza;». 
  7. Dopo il Capo II  (Obblighi  di  comunicazione)  e'  inserito  il
seguente Capo: 
    «Capo II-bis -  Procedure  di  valutazione  dell'idoneita'  degli
esponenti aziendali e dei responsabili della  funzione  di  revisione
interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformita' 
    Art. 47-bis (Procedura per la  valutazione  dell'idoneita'  degli
esponenti in caso di nomina  assembleare).  -  1.  Quando  la  nomina
dell'esponente spetta all'assemblea, la valutazione dell'idoneita' ai
sensi degli articoli 20 e 23 del regolamento requisiti  esponenti  e'
condotta dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina. 
    2. Entro il termine di  cui  al  comma  1,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, l'organo competente dichiara la  decadenza  dall'ufficio
dell'esponente  o  adotta,  ove  consentito,  le   eventuali   misure
correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di  decadenza
vanno  tempestivamente  avviate  le  opportune  iniziative   per   il
reintegro dell'organo incompleto. 
    3.  Gli   esponenti   presentano   all'organo   competente,   che
l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneita', ivi
incluse  eventuali  dichiarazioni  sostitutive  nel  rispetto   della
normativa vigente. 
    4. E' rimessa  alla  responsabilita'  dell'organo  competente  la
valutazione della completezza,  accuratezza  e  attendibilita'  della
documentazione. 
    5. L'esame delle posizioni e' condotto partitamente per  ciascuno
degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta  in  volta
interessato,  utilizzando  la  documentazione  fornita  dal  medesimo
esponente nonche' ogni altra informazione rilevante disponibile. 
    6.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dall'art.  23,  comma  6  del
regolamento requisiti esponenti, il verbale della riunione: 
      a. fornisce puntuale e analitico  riscontro  delle  valutazioni
effettuate nonche' delle motivazioni  in  base  alle  quali  l'organo
competente ritiene soddisfatti i requisiti  e  criteri  previsti  dal
regolamento requisiti esponenti; 
      b. se sono riscontrati difetti di idoneita' che, ai  sensi  del
regolamento requisiti esponenti, possono  essere  colmati  attraverso
specifiche misure,  indica  quali  di  esse  sono  state  adottate  e
specifica le ragioni per cui, a giudizio dell'organo competente, esse
sono sufficienti ad  assicurare  il  rispetto  dei  requisiti  e  dei
criteri stabiliti dal regolamento requisiti esponenti; 
      c. riporta il percorso di analisi e le considerazioni svolte in
merito a  situazioni  o  fatti  previsti  dal  regolamento  requisiti
esponenti che possono richiedere valutazioni connotate da un  margine
di discrezionalita' ovvero l'adozione di misure correttive. 
      d. da' conto degli  elementi  informativi  analizzati  e  della
documentazione  acquisita  o  comunque  esaminata  a  supporto  della
delibera. 
    7. In aggiunta al verbale,  sono  trasmessi  all'IVASS  almeno  i
seguenti documenti: 
      a. il curriculum vitae dell'esponente; 
      b. il consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  (privacy
statement); 
      c. i questionari  di  valutazione  conformi  a  quelli  di  cui
all'Allegato 4/Parte III - Titolo I - Capo II  per  la  verifica  dei
requisiti e dei criteri di idoneita' alla carica  degli  esponenti  e
dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei
rischi e di verifica della conformita' alle norme; 
      d.  nel  caso  di  pronuncia  di   decadenza   di   consiglieri
indipendenti  o  di  esponenti  eletti   dalle   minoranze,   vengono
trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche  i
pareri previsti dall'art.  23,  comma  8  del  regolamento  requisiti
esponenti. 
    8.  Copia  del  verbale   della   riunione   e   della   relativa
documentazione esaminata e' trasmessa all'IVASS entro  trenta  giorni
dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente. 
    9. L'IVASS si riserva  la  facolta',  nei  casi  in  cui  dovesse
ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della  documentazione
comprovante l'idoneita'  dell'esponente,  fissando  eventualmente  un
termine per la trasmissione. 
    10. Ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, l'IVASS valuta
l'idoneita' degli esponenti, anche sulla base dell'analisi compiuta e
delle  eventuali  misure  adottate  dalle  imprese  locali  ai  sensi
dell'art. 76, commi 1-sexies e  2  del  Codice  e  dell'art.  24  del
regolamento requisiti esponenti. 
    11. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale di cui al
comma 6, l'IVASS puo': 
      a) richiedere all'organo competente di individuare  e  adottare
misure idonee a colmare eventuali carenze, tra cui la  sottoscrizione
di  specifici  impegni  da  parte  degli   esponenti   sottoposti   a
valutazione, ove non risultanti gia' dal verbale stesso; 
oppure 
      b) avviare, ove ne ricorrano  i  presupposti,  un  procedimento
d'ufficio volto a pronunciare la decadenza  ai  sensi  dell'art.  76,
comma 2-bis del Codice; il procedimento si  conclude  entro  sessanta
giorni. 
    L'IVASS  puo'  comunicare  l'esito  positivo  della   valutazione
condotta, anche prima della  scadenza  del  termine  per  l'eventuale
avvio del procedimento di decadenza. 
    12. Nel caso di cui al comma 11, lettera a), l'IVASS puo' avviare
un procedimento  d'ufficio  volto  a  pronunciare  la  decadenza,  se
l'inidoneita' persiste in conseguenza della mancata  o  insufficiente
adozione delle misure correttive; il procedimento si  conclude  entro
sessanta giorni. 
    13. I  commi  da  1  a  12  si  applicano  altresi'  se  l'organo
competente attribuisce ad alcuni dei suoi  componenti  in  carica  il
ruolo di presidente del consiglio di amministrazione,  del  consiglio
di gestione o del comitato di  controllo  sulla  gestione  oppure  di
amministratore delegato o  di  consigliere  delegato  in  un  momento
successivo a quando la loro idoneita' e' stata valutata dallo  stesso
organo competente a seguito della nomina. 
    Art. 47-ter (Procedura per la  valutazione  dell'idoneita'  degli
esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e  dei  responsabili
delle funzioni di revisione interna, di  gestione  dei  rischi  e  di
verifica della conformita'). - 1. Nei casi in  cui  la  nomina  degli
esponenti  non  spetti  all'assemblea  e  nel  caso  di  nomina   dei
responsabili delle funzioni di revisione  interna,  di  gestione  dei
rischi e di verifica della conformita', la valutazione dell'idoneita'
e' condotta prima della nomina. 
    2. L'organo competente effettua la  valutazione  di  idoneita'  e
trasmette copia del verbale all'IVASS. 
    3. Ai fini di cui al  comma  2,  se  l'impresa  di  assicurazione
locale  ha   adottato   il   modello   dualistico,   la   valutazione
dell'idoneita' dei componenti proposti per il consiglio  di  gestione
e' effettuata dal consiglio di sorveglianza. 
    4. La nomina degli esponenti o dei  responsabili  delle  funzioni
non puo' essere perfezionata prima che siano trascorsi novanta giorni
dal ricevimento del verbale da parte  dell'IVASS.  Nel  caso  in  cui
l'esito positivo della  valutazione  condotta  sia  comunicato  prima
della scadenza del termine dei novanta  giorni,  gli  esponenti  o  i
responsabili delle funzioni possono essere nominati  subito  dopo  la
ricezione della comunicazione. 
    5. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi alla nomina degli esponenti
o dei responsabili delle funzioni ne  da'  comunicazione  all'impresa
locale  entro  il  suddetto  termine   di   novanta   giorni.   Nella
comunicazione,  l'IVASS  puo'  richiedere  all'organo  competente  di
individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi
inclusa la sottoscrizione di specifici impegni,  ove  non  risultanti
gia' dal verbale stesso. 
    6.  L'impresa  di   assicurazione   locale   comunica   all'IVASS
l'avvenuta nomina entro cinque giorni. Entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione, l'IVASS puo' avviare un procedimento d'ufficio volto a
pronunciare la decadenza ai  sensi  dell'art.  76,  comma  2-bis  del
Codice quando gli  esponenti  o  i  responsabili  della  funzione  di
revisione interna,  di  gestione  dei  rischi  e  di  verifica  della
conformita' siano nominati  nonostante  l'IVASS  abbia  rappresentato
motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo
competente  su  richiesta  dell'IVASS  siano  dalla  stessa  ritenute
insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si
conclude entro sessanta giorni. 
    7. Si applica l'art. 47-bis del presente regolamento, commi da  3
a 8 per quanto riguarda la  documentazione  che  gli  esponenti  e  i
responsabili della funzione di revisione  interna,  di  gestione  dei
rischi e di verifica della conformita' devono  presentare  all'organo
competente, gli obblighi in capo a  quest'ultimo  di  verifica  della
completezza, accuratezza e attendibilita'  della  documentazione,  le
modalita' di delibera e di redazione del relativo verbale. 
    8. La nomina degli esponenti e dei  responsabili  delle  funzioni
puo'  essere  effettuata  prima  che  l'organo  competente  ne  abbia
valutato l'idoneita' in casi eccezionali  di  urgenza,  tra  i  quali
l'approvazione di delibere consiliari su  operazioni  non  rinviabili
per  le  quali  sono  richiesti  quorum  deliberativi  rafforzati   o
qualificati, non conseguibili in assenza di  uno  o  piu'  esponenti,
nonche'  in  caso  di  cessazione  inattesa  della   carica   di   un
responsabile della funzione di revisione  interna,  di  gestione  dei
rischi e di verifica della conformita' in presenza  dell'esigenza  di
provvedere celermente alla sostituzione  in  relazione  a  criticita'
connesse con l'esercizio della funzione  stessa.  Detti  casi  devono
essere analiticamente valutati e motivati nel verbale della  riunione
dell'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non
istituito, dai consiglieri indipendenti. 
    Art. 47-quater (Procedura  per  la  valutazione  d'idoneita'  dei
componenti supplenti dell'organo di controllo). - 1.  La  valutazione
dell'idoneita' dei sindaci supplenti e'  condotta  al  momento  della
nomina ed in presenza  di  eventi  sopravvenuti  ai  sensi  dell'art.
47-quinquies del presente regolamento; la valutazione non e' ripetuta
al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo. 
    2. Entro trenta giorni dal subentro del  sindaco  supplente  come
sindaco  effettivo,  l'impresa  di  assicurazione   locale   comunica
all'IVASS l'intervenuta adozione  di  eventuali  misure  previste  al
momento della nomina. 
    Art. 47-quinquies (Eventi sopravvenuti e rinnovi). - 1. Se,  dopo
la nomina degli  esponenti  o  dei  responsabili  delle  funzioni  di
revisione interna,  di  gestione  dei  rischi  e  di  verifica  della
conformita' si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione
alle caratteristiche operative dell'impresa  locale,  incidono  sulla
situazione  dell'esponente  o  responsabile,  sul  ruolo  da   questi
ricoperto  nell'ambito  dell'organizzazione  aziendale,  gli   organi
competenti effettuano  una  nuova  valutazione  dell'idoneita'  degli
esponenti e dei responsabili interessati. 
    2. L'organo competente, entro trenta giorni  dalla  comunicazione
dell'interessato o dal momento in cui e' venuto a  conoscenza  di  un
evento sopravvenuto rilevante,  effettua  una  nuova  valutazione  di
idoneita' limitatamente ai profili sui quali gli eventi  sopravvenuti
rilevanti incidono. Copia del verbale  della  riunione  e'  trasmessa
all'IVASS entro trenta giorni. 
    3. Entro centoventi giorni dal ricevimento  del  verbale  l'IVASS
puo' richiedere all'organo competente di individuare misure idonee  a
colmare eventuali carenze, ai sensi dell'art. 76, commi 1-sexies e  2
del Codice o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento
d'ufficio volto a pronunciare la decadenza  ai  sensi  dell'art.  76,
comma 2-bis del Codice; il procedimento si  conclude  entro  sessanta
giorni. 
    4. Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  23,  comma  3  del
regolamento  requisiti  esponenti  non  e'   necessaria   una   nuova
valutazione dell'idoneita' in occasione dei rinnovi  successivi  alla
prima nomina, ivi inclusa la nomina da  parte  dell'assemblea  di  un
amministratore nominato per cooptazione, fatto salvo quando ricorrono
eventi sopravvenuti rilevanti. 
    5. Sono fatte salve le disposizioni  contenute  nella  disciplina
transitoria del regolamento requisiti esponenti. 
    Art. 47-sexies (Sospensione dagli incarichi).  -  1.  L'esponente
che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'art.  6,
commi  1  e  2,  del  regolamento   requisiti   esponenti,   ne   da'
comunicazione all'organo competente senza indugio. 
    2. L'organo competente  dichiara  la  sospensione  dell'esponente
senza indugio dal momento in cui e'  stato  informato  dall'esponente
stesso o dal momento in cui e' venuto a conoscenza  della  situazione
rilevante. 
    3.  Della  dichiarazione  di  sospensione  e'  data  informazione
all'IVASS  tempestivamente.  L'IVASS   viene   altresi'   prontamente
informato  in  merito  alla  decisione  dell'organo   competente   di
pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso. 
    Art.  47-septies  (Decadenza).  -  1.  IVASS  puo'   avviare   un
procedimento d'ufficio, della durata  di  sessanta  giorni,  volto  a
pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di  idoneita'  degli
esponenti e dei responsabili delle funzioni di revisione interna,  di
gestione dei rischi, di verifica della conformita'.». 
  8. All'Allegato 1, Parte III - Titolo I (Documento sulle  politiche
di  indirizzo -  contenuto  minimale),  il  paragrafo  relativo  alla
«Politica in materia di requisiti di onorabilita' e professionalita'»
e' sostituito dal seguente: 
    «Politica in materia di requisiti e criteri di idoneita'  di  cui
all'art. 76 del Codice: 
      a) descrizione delle procedure di valutazione dei  requisiti  e
dei criteri di idoneita' alla carica,  in  termini  di  onorabilita',
professionalita', indipendenza, correttezza e competenza dei soggetti
preposti alle funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei
responsabili delle funzioni di gestione dei rischi, revisione interna
e conformita', di coloro che svolgono tali funzioni e  dei  referenti
interni nonche' dei responsabili delle attivita' di  controllo  sulle
funzioni esternalizzate, qualora le  predette  funzioni  siano  state
esternalizzate rispettivamente all'interno o all'esterno  del  gruppo
assicurativo; 
      b)  descrizione  delle  situazioni  che  comportano  una  nuova
valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneita'; 
      c) una descrizione delle procedure riguardanti  la  valutazione
dei requisiti e dei criteri di idoneita' per la valutazione di  altri
collaboratori rilevanti non soggetti, per disposizioni normative,  al
possesso dei requisiti o al soddisfacimento dei  criteri  in  parola;
cio' sia al momento di valutare la loro  idoneita'  a  ricoprire  una
posizione rilevante, sia nel continuo». 
  9. L'Allegato A, Parte  II  -  Titolo  II  (Documentazione  per  la
verifica dei requisiti degli esponenti aziendali) e' abrogato; 
  10. E' inserito l'Allegato 1 al presente provvedimento «Parte III -
Titolo I - Capo II - Allegato 4».