IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Procida in data 9 febbraio 2024, n. 33, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 83793 del 5 marzo 2024; Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 22242 dell'11 ottobre 2023 e la nota di sollecito prot. n. 3795 del 6 febbraio 2024, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania; Decreta: Art. 1 Divieti 1. Dal 23 marzo 2024 al 27 ottobre 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.