Estratto determina IP n. 150 del 6 marzo 2024 
 
    Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione al medicinale CYRAMZA 10 mg/ml -  concentrato  per
soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml -
1 flaconcino autorizzato  dall'European  Medicines  Agency  -  EMA  e
identificato con n. EU/1/14/957/003, sono assegnati i  seguenti  dati
identificativi nazionali. 
    Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Vesterbrogade
149 1620 Copenhagen. 
    Confezione: CYRAMZA 10 mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 1 flaconcino. 
    Codice A.I.C. n. 051084022 (in base 10) 1JQYRQ (in base 32). 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione 
    Composizione: ogni flaconcino da 50 ml contiene: 
      principio attivo: 500 mg di ramucirumab. 
    Eccipienti: istidina,  istidina  monocloridrato,  sodio  cloruro,
glicina (E640), polisorbato 80  (E433)  and  acqua  per  preparazioni
iniettabili (vedere sezione 2 «Cyramza contiene sodio»). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: CYRAMZA 10 mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 1 flaconcino. 
    Codice A.I.C. n. 051084022. 
    Classe di rimborsabilita': Cnn. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: CYRAMZA 10 mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 1 flaconcino. 
    Codice A.I.C. n. 051084022. 
    OSP - Medicinali soggetti  a  prescrizione  medica  limitativa  e
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  struttura  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato  devono  essere  poste  in
commercio con gli stampati conformi ai testi approvati  dall'EMA  con
l'indicazione  nella  parte  di  pertinenza  nazionale  dei  dati  di
identificazione di cui alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP  e
le eventuali segnalazioni di sospetta  reazione  avversa  di  cui  e'
venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.