IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna  alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (di seguito, «regolamento»); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  di  seguito  il  «Codice»)
come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679»; 
  Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le  associazioni  e
gli altri organismi  rappresentanti  le  categorie  di  titolari  del
trattamento  o  responsabili  del   trattamento   possano   elaborare
(modificare o prorogare) codici di condotta destinati  a  contribuire
alla corretta applicazione del regolamento in  specifici  settori  di
attivita' e in  funzione  delle  particolari  esigenze  delle  micro,
piccole e medie imprese, e che tali codici  devono  essere  approvati
dall'autorita' di controllo competente; 
  Visto il considerando 98  del  regolamento  che  prevede  che  tali
codici possono calibrare gli obblighi del titolare del trattamento  e
del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali  rischi
del trattamento per i diritti e le liberta' degli interessati; 
  Viste le «Linee  guida  1/2019  sui  codici  di  condotta  e  sugli
organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE)  n.  2016/679»
adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati  (di  seguito
«Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica; 
  Considerato che l'art. 41, par.  3,  del  regolamento  prevede  che
l'autorita' di controllo presenti al Comitato uno schema di requisiti
per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di coerenza di
cui all'art. 63 del regolamento; 
  Visto il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98 - pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  dell'11  luglio   2020   (di   seguito,
«provvedimento») con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, par.
1,  lettera  p),  del  regolamento,  ha  approvato  i  requisiti  per
l'accreditamento dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese  dal
Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020; 
  Considerato che l'adesione ad un codice  di  condotta  puo'  essere
utilizzata    come    elemento    di    responsabilizzazione    (c.d.
accountability), in quanto consente di dimostrare la conformita'  dei
trattamenti  di  dati,  posti  in  essere  dai   titolari   e/o   dai
responsabili  del  trattamento   che   vi   aderiscano,   ad   alcune
disposizioni o principi del regolamento, o  al  regolamento  nel  suo
insieme (cfr. cons. 77 e articoli 24, par. 3, e 28,  par.  5,  e  32,
par. 3 del regolamento); 
  Considerato che il Garante incoraggia  lo  sviluppo  di  codici  di
condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di  promuovere
un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare  la  certezza  del
diritto per titolari e responsabili del trattamento e  rafforzare  la
fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei  trattamenti
di dati che li riguardano; 
  Considerato che l'art. 41, par. 1,  del  regolamento  prevede  che,
fatti  salvi  i  compiti  e  i  poteri  dell'autorita'  di  controllo
competente, la verifica  dell'osservanza  delle  disposizioni  di  un
codice di  condotta,  ai  sensi  dell'art.  40  del  regolamento,  e'
effettuata da un Organismo di monitoraggio  (di  seguito,  «Odm»)  in
possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, par. 2 del regolamento e
del necessario accreditamento rilasciato a tal  fine  dalla  medesima
autorita', con  la  sola  eccezione  del  trattamento  effettuato  da
autorita' pubbliche e da organismi  pubblici  per  il  quale  non  e'
necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, par. 6 del regolamento); 
  Rilevato,  in  tale  contesto,  che  l'obbligo   di   affidare   il
monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe
costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi,
va riconosciuto un certo margine di flessibilita'  ai  promotori  dei
codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di  accreditamento
fissati dal Garante al fine  di  definire  il  modello  di  Odm  piu'
adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il  rispetto  di
quanto previsto dal regolamento, dalle linee guida e  dai  pertinenti
pareri del Comitato; 
  Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato  sopra
citate, fissano un quadro organico di riferimento per la  definizione
dei   requisiti   che   l'Odm   deve    soddisfare    per    ottenere
l'accreditamento; 
  Considerato che l'art. 57,  par.  1,  lettera  q)  del  regolamento
prevede, in particolare, che ciascuna  autorita'  di  controllo,  sul
proprio territorio,  effettua  l'accreditamento  dell'Odm,  ai  sensi
dell'art. 41; 
  Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli  articoli
55 del regolamento e art. 2-bis del Codice, il Garante e' l'autorita'
di controllo competente a  definire  e  pubblicare  i  requisiti  per
l'accreditamento dell'Odm,  nonche'  ad  accreditare  lo  stesso  Odm
nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par.  1,
lettere p e q), del regolamento; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento, il Garante  e'
l'autorita' di controllo competente ad approvare i codici di condotta
aventi validita' nazionale nell'esercizio del potere  conferitole  ai
sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera m), del regolamento; 
  Rilevato altresi' che il Garante, nella procedura di accreditamento
volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene  in
considerazione le specificita'  dei  trattamenti  di  dati  personali
afferenti al/i settore/i a cui si applica il codice di condotta e, in
particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il
numero (anche atteso) di soggetti  aderenti,  la  peculiarita'  e  la
complessita' delle operazioni  di  trattamento  oggetto  del  codice,
nonche' i rischi per gli interessati; 
  Visto il provvedimento del 9 marzo 2023, n.  70  con  il  quale  il
Garante ha approvato il «Codice  di  condotta  per  le  attivita'  di
telemarketing e  teleselling»  (di  seguito,  «codice  di  condotta»)
presentato da diverse associazioni  promotrici  (Asseprim,  AssoCall,
ASSOCONTACT,  Assotelecomunicazioni,  Confcommercio,   Confindustria,
DMA - Data & Marketing Association Italia, OIC_- Osservatorio Imprese
Consumatori) (di seguito, «proponenti») in qualita'  di  associazioni
maggiormente rappresentative nel settore, subordinandone  l'efficacia
all'accreditamento dell'Odm ai sensi dell'art. 41 del regolamento; 
  Visto che in data 13 ottobre 2023 le proponenti hanno presentato la
richiesta formale di accreditamento dell'Odm preposto  alla  verifica
del rispetto del codice  di  condotta,  allegando  la  documentazione
utile  a  comprovare  il  possesso  dei   requisiti   richiesti:   il
regolamento   sul   funzionamento   dell'Odm;   i   rispettivi   atti
costitutivi;  curriculum  vitae  e   documenti   di   identita'   dei
componenti; le dichiarazioni di assenza di conflitto di  interessi  e
di  rispetto  dei  requisiti  stabiliti  dal  codice   di   condotta,
sottoscritte dagli stessi candidati a componenti ai  sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
  Vista la nota del 4 dicembre 2023 con cui  l'ufficio  ha  formulato
alcune osservazioni in ordine alla richiesta di accreditamento che e'
stata, pertanto, successivamente integrata dalle proponenti con  nota
27 febbraio 2024; 
  Esaminata la richiesta  di  accreditamento  cosi'  integrata  e  la
relativa documentazione, risulta che l'Odm dimostra  di  possedere  i
requisiti previsti  dall'art.  41,  par.  2  del  regolamento  e  dal
Provvedimento, avendo comprovato, in particolare, un adeguato livello
di competenza per lo svolgimento dei propri compiti di  verifica  del
rispetto del codice di condotta,  nonche'  di  poter  assolvere  alle
proprie funzioni con indipendenza e imparzialita',  anche  attraverso
specifiche misure, idonee ad individuare e  mitigare  il  rischio  di
eventuali conflitti di interesse; 
  Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera  q),  del
regolamento, di accreditare l'Odm deputato alla verifica del rispetto
del sopra menzionato codice di condotta; 
  Preso atto che la durata del citato Odm, proposta in sede di  prima
applicazione del  codice  e'  di  tre  anni  non  rinnovabili,  fermo
restando che il regolamento dell'Odm presentato per  l'accreditamento
prevede che i mandati successivi  al  primo  abbiano  una  durata  di
cinque anni; 
  Ritenuto, pertanto, di approvare la versione definitiva del  codice
di condotta che acquista la piena  efficacia  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sara' inserito nei registri di cui all'art. 40,  paragrafi
6 e 11 del regolamento; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
    a) ai sensi dell'art. 57, par. 1,  lettera  q),  del  regolamento
accredita  l'Odm  -  preposto  da  Asseprim,  AssoCall,  ASSOCONTACT,
Assotelecomunicazioni, Confcommercio,  Confindustria,  DMA -  Data  &
Marketing Association Italia, OIC_- Osservatorio Imprese  Consumatori
- alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata tre
anni non rinnovabili con riguardo al primo mandato e  fermo  restando
che il regolamento dell'Odm prevede che i mandati successivi  abbiano
una durata di cinque anni; 
    b) ai sensi dell'art. 57, par. 1,  lettera  m),  del  regolamento
approva il codice di  condotta  riportato  in  allegato  al  presente
provvedimento del quale forma parte integrante; 
    c)  invia  copia   della   presente   deliberazione   all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia  ai  fini
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
      Roma, 7 marzo 2024 
 
                                  Il presidente e relatore: Stanzione 
 
Il segretario generale: Mattei