IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (di seguito, «regolamento»); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679»; Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in specifici settori di attivita' e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e che tali codici devono essere approvati dall'autorita' di controllo competente; Visto il considerando 98 del regolamento che prevede che tali codici possono calibrare gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi del trattamento per i diritti e le liberta' degli interessati; Viste le «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) n. 2016/679» adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito «Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica; Considerato che l'art. 41, par. 3, del regolamento prevede che l'autorita' di controllo presenti al Comitato uno schema di requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del regolamento; Visto il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 dell'11 luglio 2020 (di seguito, «provvedimento») con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera p), del regolamento, ha approvato i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020; Considerato che l'adesione ad un codice di condotta puo' essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione (c.d. accountability), in quanto consente di dimostrare la conformita' dei trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo insieme (cfr. cons. 77 e articoli 24, par. 3, e 28, par. 5, e 32, par. 3 del regolamento); Considerato che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti di dati che li riguardano; Considerato che l'art. 41, par. 1, del regolamento prevede che, fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorita' di controllo competente, la verifica dell'osservanza delle disposizioni di un codice di condotta, ai sensi dell'art. 40 del regolamento, e' effettuata da un Organismo di monitoraggio (di seguito, «Odm») in possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, par. 2 del regolamento e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima autorita', con la sola eccezione del trattamento effettuato da autorita' pubbliche e da organismi pubblici per il quale non e' necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, par. 6 del regolamento); Rilevato, in tale contesto, che l'obbligo di affidare il monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi, va riconosciuto un certo margine di flessibilita' ai promotori dei codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di accreditamento fissati dal Garante al fine di definire il modello di Odm piu' adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal regolamento, dalle linee guida e dai pertinenti pareri del Comitato; Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato sopra citate, fissano un quadro organico di riferimento per la definizione dei requisiti che l'Odm deve soddisfare per ottenere l'accreditamento; Considerato che l'art. 57, par. 1, lettera q) del regolamento prevede, in particolare, che ciascuna autorita' di controllo, sul proprio territorio, effettua l'accreditamento dell'Odm, ai sensi dell'art. 41; Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 55 del regolamento e art. 2-bis del Codice, il Garante e' l'autorita' di controllo competente a definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, nonche' ad accreditare lo stesso Odm nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettere p e q), del regolamento; Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento, il Garante e' l'autorita' di controllo competente ad approvare i codici di condotta aventi validita' nazionale nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera m), del regolamento; Rilevato altresi' che il Garante, nella procedura di accreditamento volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene in considerazione le specificita' dei trattamenti di dati personali afferenti al/i settore/i a cui si applica il codice di condotta e, in particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il numero (anche atteso) di soggetti aderenti, la peculiarita' e la complessita' delle operazioni di trattamento oggetto del codice, nonche' i rischi per gli interessati; Visto il provvedimento del 9 marzo 2023, n. 70 con il quale il Garante ha approvato il «Codice di condotta per le attivita' di telemarketing e teleselling» (di seguito, «codice di condotta») presentato da diverse associazioni promotrici (Asseprim, AssoCall, ASSOCONTACT, Assotelecomunicazioni, Confcommercio, Confindustria, DMA - Data & Marketing Association Italia, OIC_- Osservatorio Imprese Consumatori) (di seguito, «proponenti») in qualita' di associazioni maggiormente rappresentative nel settore, subordinandone l'efficacia all'accreditamento dell'Odm ai sensi dell'art. 41 del regolamento; Visto che in data 13 ottobre 2023 le proponenti hanno presentato la richiesta formale di accreditamento dell'Odm preposto alla verifica del rispetto del codice di condotta, allegando la documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti: il regolamento sul funzionamento dell'Odm; i rispettivi atti costitutivi; curriculum vitae e documenti di identita' dei componenti; le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di rispetto dei requisiti stabiliti dal codice di condotta, sottoscritte dagli stessi candidati a componenti ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; Vista la nota del 4 dicembre 2023 con cui l'ufficio ha formulato alcune osservazioni in ordine alla richiesta di accreditamento che e' stata, pertanto, successivamente integrata dalle proponenti con nota 27 febbraio 2024; Esaminata la richiesta di accreditamento cosi' integrata e la relativa documentazione, risulta che l'Odm dimostra di possedere i requisiti previsti dall'art. 41, par. 2 del regolamento e dal Provvedimento, avendo comprovato, in particolare, un adeguato livello di competenza per lo svolgimento dei propri compiti di verifica del rispetto del codice di condotta, nonche' di poter assolvere alle proprie funzioni con indipendenza e imparzialita', anche attraverso specifiche misure, idonee ad individuare e mitigare il rischio di eventuali conflitti di interesse; Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera q), del regolamento, di accreditare l'Odm deputato alla verifica del rispetto del sopra menzionato codice di condotta; Preso atto che la durata del citato Odm, proposta in sede di prima applicazione del codice e' di tre anni non rinnovabili, fermo restando che il regolamento dell'Odm presentato per l'accreditamento prevede che i mandati successivi al primo abbiano una durata di cinque anni; Ritenuto, pertanto, di approvare la versione definitiva del codice di condotta che acquista la piena efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11 del regolamento; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Pasquale Stanzione; Tutto cio' premesso il Garante: a) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera q), del regolamento accredita l'Odm - preposto da Asseprim, AssoCall, ASSOCONTACT, Assotelecomunicazioni, Confcommercio, Confindustria, DMA - Data & Marketing Association Italia, OIC_- Osservatorio Imprese Consumatori - alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata tre anni non rinnovabili con riguardo al primo mandato e fermo restando che il regolamento dell'Odm prevede che i mandati successivi abbiano una durata di cinque anni; b) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera m), del regolamento approva il codice di condotta riportato in allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante; c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2024 Il presidente e relatore: Stanzione Il segretario generale: Mattei