IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 458, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2023-2025»  che  ha
modificato l'art.  26  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 
  Visto l'art. 1, comma 304, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2024 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2024-2026»  che  ha
ulteriormente modificato l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91; 
  Visto l'art. 26, e, in particolare, i commi 6-bis, 6-ter e 12,  del
citato decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dal  sopracitato
comma 304 della legge n. 213 del 2023, finalizzati a fronteggiare gli
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,  nonche'
dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardi  agli  appalti
pubblici di lavori; 
  Visto l'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del  2022,
come modificato dal sopracitato comma 304  della  legge  n.  213  del
2023, il quale dispone che, per le finalita' di cui ai commi 6-bis  e
6-ter del medesimo art. 26, «sono utilizzate,  anche  in  termini  di
residui, le  risorse  del  Fondo  per  la  prosecuzione  delle  opere
pubbliche di cui all'art. 7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementate con una dotazione  di
1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce
il limite massimo di spesa»; 
  Visto l'art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto-legge  n.
50 del 2022, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti adotti un decreto recante le modalita'  di  accesso  al
Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto; 
  Ritenuta, pertanto, la  necessita'  di  definire  le  modalita'  di
richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater  dell'art.  26
del decreto-legge n. 50 del 2022, da parte delle stazioni appaltanti,
nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  operative  e  le
condizioni di accesso al Fondo di cui all'art.  26,  comma  6-quater,
del decreto-legge n. 50 del 17  maggio  2022  (di  seguito  «Fondo»),
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»). 
  2. Le disposizioni relative al  Fondo  si  applicano  alle  ipotesi
previste dall'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del  decreto-legge  n.
50 del 2022, e in particolare: 
    agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli  affidati  a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui  all'art.  54
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31  dicembre
2021,  relativamente  agli  stati  di  avanzamento   concernenti   le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024; 
    agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro
di cui al citato art. 54 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione
compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che  non  abbiano
accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge n.  50
del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate
ovvero annotate dal direttore dei lavori,  sotto  la  responsabilita'
dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio  2023  al  31
dicembre 2024; 
    agli appalti pubblici di lavori, nonche' agli accordi  quadro  di
lavori di cui all'art. 54 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato,  dell'ANAS  S.p.a.  e
degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI  della  Parte  II
del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente  alle
attivita' previste nel citato Capo  I  e  qualora  non  applichino  i
prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi  utilizzati
e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo  dell'art.  26,
comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022; 
    ai contratti affidati a contraente generale  dalle  societa'  del
gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 50  del  2022,  le  cui  opere
siano in corso di esecuzione, per i quali si  applica  un  incremento
del  20  per  cento  agli  importi  delle  lavorazioni   eseguite   e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022  fino  al
31 dicembre 2024.