IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  modificazioni
ed integrazioni recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024», che, all'art. 1: 
      al comma 421, dispone la  nomina  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, di un  Commissario  straordinario  del  Governo  (di  seguito
«Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026,  al
fine di assicurare gli interventi funzionali  alle  celebrazioni  del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Citta' di Roma,  di
cui al comma 420 del predetto art. 1; 
      al comma  422,  attribuisce  al  Commissario  straordinario  la
predisposizione  della  proposta  di  programma   dettagliato   degli
interventi connessi  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025, da approvare con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
      al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei  compiti
di cui al comma 421, Commissario  straordinario,  limitatamente  agli
interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Le  ordinanze  adottate  dal
Commissario  straordinario  sono  immediatamente  efficaci   e   sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; 
      al comma 427, prevede, fra l'altro, che: «Al fine di assicurare
la realizzazione dei lavori e  delle  opere  indicati  nel  programma
dettagliato  degli  interventi,  nonche'   la   realizzazione   degli
interventi  funzionali  all'accoglienza  e  alle   celebrazioni   del
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  e'  costituita  una
societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle
finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in  qualita'  di
soggetto attuatore e di  stazione  appaltante  per  la  realizzazione
degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi  utili
ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]; 
      al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi  alla
realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento  dei  beni  e
dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita'  del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025  si  applicano   le
disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto  art.  48,
il  ricorso  alla  procedura  negoziata  e'  ammesso,  nella   misura
strettamente necessaria, quando  l'applicazione  dei  termini,  anche
abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere  il
rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al  fine
di ridurre i tempi di realizzazione degli  interventi  del  programma
dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la  conferenza
di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del  citato  decreto-legge
n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante  da  rispettare  da
parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e  alla
realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo
nell'esecuzione    delle    lavorazioni    rispetto    al    predetto
cronoprogramma, l'applicazione  nei  confronti  dei  citati  enti  di
sanzioni commisurate alle penali di cui all'art.  113-bis,  comma  4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»; 
      al comma 429, stabilisce che: «La societa' "Giubileo 2025" cura
le  attivita'  di  progettazione  e   di   affidamento   nonche'   la
realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale
scopo,  la  societa'  puo'  avvalersi,  previa  stipula  di  apposite
convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e  amministrativi
della Regione Lazio, del Comune di Roma  Capitale,  dell'Agenzia  del
demanio, dei provveditorati interregionali per  le  opere  pubbliche,
nonche' dei concessionari di servizi pubblici. La  predetta  societa'
puo' altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche
in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme
che  costituiscono  attuazione  delle  disposizioni  delle  direttive
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, apposite convenzioni,  anche  a  titolo  oneroso,  con
societa' direttamente o indirettamente partecipate  dallo  Stato,  da
Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza  tecnica,
operativa e gestionale.»; 
      al comma 430, dispone che: «La societa'  "Giubileo  2025"  puo'
affidare  incarichi  di  progettazione,  servizi  di  architettura  e
ingegneria ed altri servizi tecnici  finalizzati  alla  realizzazione
degli interventi di  cui  al  programma  dettagliato,  applicando  le
procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Per le  eventuali  attivita'  di  rielaborazione  e  approvazione  di
progetti  non  ancora   aggiudicati   si   applicano   le   procedure
acceleratorie previste dall'art. 4, comma  2,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55.»; 
  Visto 
    - il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022,
come  modificato  dal  successivo  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di
Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario
straordinario al fine di assicurare gli  interventi  funzionali  alle
celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il   2025
nell'ambito del territorio di Roma Capitale; 
  Visto 
    - il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  15
dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con  il  quale  e'
stato approvato il Programma dettagliato degli interventi  essenziali
e indifferibili per il Giubileo 2025; 
    - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  8  giugno
2023, pubblicato in data 14  giugno  2023,  con  il  quale  e'  stato
approvato il Programma dettagliato  degli  interventi  connessi  alla
preparazione del Giubileo della Chiesa  cattolica  2025,  predisposto
dal Commissario straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art.
1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  includendo  nel
predetto Programma anche gli interventi gia' approvati in  forza  del
precedente decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2022; 
    - la delibera della Giunta regionale della Regione Lazio  n.  622
del 9 ottobre 2023 «Decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75  recante
"Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025", convertito con modificazioni dalla legge 10  agosto  2023,  n.
112 - Approvazione del Piano degli  interventi»  con  la  quale  sono
stati approvati gli interventi dell'Ambito sanita'  connessi  con  le
celebrazioni giubilari; 
    - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio
2024, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2024 con  il
n.  371,  con  il  quale  e'  stato  integrato  il  citato  Programma
dettagliato degli interventi, approvato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri dell'8 giugno  2024,  con  gli  interventi
dell'Ambito Sanita'; 
  Visti, altresi', 
    - il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120  (cd  decreto
Semplificazioni); 
    - il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  in  legge  29  luglio  2021,  n.  108  (cd.   decreto
Semplificazioni bis); 
    - il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  recante:  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
    - il  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; 
    - il regolamento delegato UE  2023/2495  del  15  novembre  2023,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  16
novembre 2023, di modifica, a far data dal  1°  gennaio  2024,  delle
soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti; 
  Richiamata 
    - l'ordinanza commissariale n. 8 prot. RM/1189 del 6  marzo  2024
recante  «Estensione  del  divieto  di  ulteriore   subappalto   (cd.
subappalto a cascata) alle lavorazioni  rientranti  nelle  previsioni
dell'Allegato X del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modificazioni ed integrazioni  afferenti  agli  interventi
giubilari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in parziale
deroga al disposto  di  cui  all'art.  119,  comma  17,  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36». 
  Considerato che 
    - l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
8 giugno 2023, dispone che il Commissario straordinario: 
      a. coordina la realizzazione degli  interventi  ricompresi  nel
programma dettagliato di cui all'art. 2,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento, nei termini previsti,  degli  obiettivi  indicati  nei
cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR; 
      b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle  forme  di  cui
all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; 
      c. e' componente della Cabina di coordinamento di cui  all'art.
1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021; 
      d. esercita i poteri di cui all'art. 1, commi 437, 438, e  439,
della citata legge n. 234 del 2021, per le ipotesi in cui ravvisi  la
mancata adozione di atti e provvedimenti  necessari  all'avvio  degli
interventi,  ovvero  il  ritardo,   l'inerzia   o   una   difformita'
nell'esecuzione dei progetti del programma di cui all'art. 2, nonche'
qualora sia messo a rischio, anche in via  prospettica,  il  rispetto
del cronoprogramma procedurale; 
      e. pone in essere, sussistendone i  presupposti,  le  procedure
acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430,  secondo  periodo,  della
legge n. 234 del 2021; 
      f. fornisce alla  societa'  le  opportune  indicazioni  per  le
modalita' e le tempistiche di  avvalimento  e  per  l'utilizzo  delle
risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234  del
2021; 
  Considerato, altresi', che 
    - tra i molteplici interventi  dell'ambito  Sanita',  individuati
con delibera della Giunta regionale della Regione Lazio n. 622 del  9
ottobre 2023 ed approvati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 29  gennaio  2024,  ad  integrazione  del  Programma
dettagliato degli interventi approvato con decreto del Presidente dei
Ministri dell'8 giugno 2023, rientra quello individuato con il n. 223
denominato «Realizzazione di un nuovo reparto di  Medicina  d'urgenza
dell'Ospedale Policlinico Tor Vergata di Roma e relativa acquisizione
di dotazioni strumentali»; 
    - la Fondazione Policlinico Tor Vergata, situata nella  zona  sud
est di Roma e racchiusa tra la Via Casilina e la Via Tuscolana, e' un
complesso ospedaliero che si  estende  su  una  superficie  di  circa
140.000 mq ed e' composto da un corpo centrale di quattro  livelli  a
sviluppo orizzontale e due torri  di  undici  livelli.  La  struttura
ospita quotidianamente circa 1.700 dipendenti e migliaia  di  persone
tra pazienti e visitatori. E' sede di un DEA di II livello. 
    - il citato intervento n. 223 e' classificato come essenziale  ed
indifferibile ed e' strettamente collegato e correlato alle attivita'
per l'accoglienza in sicurezza dei pellegrini e, dunque,  finalizzato
ad un ordinato svolgimento del Giubileo 2025; 
    - il Policlinico Tor Vergata e', difatti, chiamato ad  assicurare
un adeguato standard assistenziale, sia in condizioni  ordinarie  che
in straordinarie,  quali  quelle  che  potenzialmente  si  potrebbero
verificare  in  occasione  dei  diversi  eventi   giubilari,   stante
l'elevato numero di visitatori e pellegrini  attesi  e,  dunque,  del
parimenti atteso incremento della domanda di servizi sanitari; 
    -   l'intervento   concerne   il   potenziamento    della    rete
dell'emergenza con la realizzazione di un nuovo Reparto  di  Medicina
d'urgenza (DEA)  presso  il  piano  2  della  Torre  8,  parzialmente
ristrutturata per i primi 4 piani (-1, 0, 1, 2), mentre i restanti  7
piani sono ancora in corso di costruzione. Il piano 7 e'  attualmente
in fase di ristrutturazione  con  fondi  PNRR  per  la  realizzazione
dell'Ospedale di Comunita' e della Centrale  operativa  territoriale.
Oltre  all'acquisizione  della  correlata  e   necessaria   dotazione
strumentale ed elettromedicale, l'intervento consentira' di  disporre
di 40 posti letto di Medicina d'urgenza, a fronte degli attuali 22; 
    - per il  predetto  intervento  il  Programma  dettagliato  degli
interventi approvato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 giugno 2023, come aggiornato dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2024, assegna alla Societa'
Giubileo 2025, istituita ai sensi dell'art. 427 della legge  234/2021
e successive modificazioni ed  integrazioni,  il  ruolo  di  stazione
appaltante; 
  Atteso che 
    - la realizzazione di tale intervento ha ad oggetto l'affidamento
dei contratti di lavori, servizi  e  forniture,  anche  di  interesse
transfrontaliero; 
    - l'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, nel  disciplinare
le modalita' di gestione delle procedure di affidamento, fatte  salve
le previsioni di cui agli articoli 62 e 63 del predetto  decreto,  ha
ampliato la portata degli importi per i  contratti  sotto  soglia  di
rilevanza  europea   relativi   a   lavori,   servizi   e   forniture
introducendo, altresi', la possibilita' di avvalersi delle  procedure
negoziate, senza indizione di bando,  fino  al  raggiungimento  delle
suddette soglie di cui all'art. 14 del decreto de quo, novellate  dal
regolamento delegato UE 2023/2495 del 15  novembre  2023,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023; 
    - il predetto art. 50, al comma 1, individua rispettivamente: 
      alla lettera a), in 150.000 euro il  limite  per  l'affidamento
diretto di  lavori,  anche  senza  consultazione  di  piu'  operatori
economici; 
      alla lettera c) per i lavori di  importo  pari  o  superiore  a
150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro, l'utilizzazione  della
procedura negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di  almeno
cinque operatori economici individuati in base a indagini di  mercato
o tramite elenchi di operatori economici; 
      alla lettera d), per lavori di importo pari  o  superiore  a  1
milione di euro e fino alle soglie comunitarie, di  cui  all'art.  14
del decreto legislativo n. 36/2023, l'utilizzazione  della  procedura
negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori
economici, individuati in  base  a  indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori economici; 
    - l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 dispone
che: «Nelle procedure aperte, la stazione  appaltante  puo'  disporre
negli atti di  gara  che  le  offerte  siano  esaminate  prima  della
verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale  facolta'  puo'  essere
esercitata dopo la scadenza del termine per  la  presentazione  delle
offerte. Se si avvale di tale possibilita',  la  stazione  appaltante
garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi  di  esclusione  e
del rispetto dei criteri  di  selezione  sia  effettuata  in  maniera
imparziale e trasparente»; 
  Considerato che 
    - la piena operativita' dei Pronto soccorso e dei Dipartimenti di
emergenza e accettazione del Sistema sanitario regionale del Lazio e'
una delle condizioni essenziali e imprescindibili  per  garantire  il
regolare  svolgimento  dell'anno  giubilare  e,  al   tempo   stesso,
l'accoglienza in sicurezza dei pellegrini e turisti che convergeranno
verso la citta' di Roma nel periodo in questione; 
    -  l'intervento  risponde  alla  necessita'  di  reperimento   di
ulteriori posti letto a servizio  del  Pronto  soccorso  mediante  la
realizzazione di un nuovo Reparto di  medicina  d'urgenza  presso  il
Piano 2 della Torre 8, consentendo cosi'  di  raggiungere  il  numero
previso dalla rete sanitaria per il DEA di II livello; 
    - data la complessita' dell'intervento  in  questione,  i  lavori
devono  essere  realizzati  e  completati  in  maniera  piu'   rapida
possibile, al fine di evitare il congestionamento del Pronto soccorso
in  occasione  dell'eccezionale  afflusso  di  pellegrini  e  turisti
previsti nell'anno giubilare e in considerazione  che  tale  area  e'
stata individuata per la realizzazione di  grandi  eventi  legati  al
Giubileo 2025; 
    - i tempi di conclusione  dei  lavori  devono,  comunque,  essere
coerenti con l'avvio del Giubileo 2025 e il rispetto dei tempi  dalle
procedure ordinarie dettati dalla normativa  vigente  in  materia  di
procedure di affidamento dei contratti pubblici non  ne  garantirebbe
l'effettiva e concreta realizzazione nei tempi dovuti; 
    -  al  fine  di  conseguire  gli  scopi  prefissati  si  ritiene,
pertanto,  necessario  introdurre  elementi  di   semplificazione   e
facilitazione  delle  procedure  amministrative  di  affidamento  dei
contratti pubblici e di scelta del contraente; 
    -  per  evitare  l'insorgere   di   criticita'   che   potrebbero
intervenire nel  regolare  svolgimento  delle  attivita'  del  Pronto
soccorso  e  del  Dipartimento  di  Emergenza  e   accettazione   del
Policlinico Tor Vergata di Roma, e' opportuno disporre, con i  poteri
di cui al comma 425 dell'art. 1 della piu' volte richiamata legge  n.
234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe
alle disposizioni del  Codice  dei  Contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo n. 36/2023; 
  Considerato, altresi', che 
    - in relazione alle procedure di affidamento dei lavori del sopra
richiamato intervento n. 223 connesso al regolare  svolgimento  della
festivita' religiosa giubilare, la Regione Lazio  ha  evidenziato  la
necessita' di poter  ricorrere,  fermo  restando  il  rispetto  delle
soglie  di  rilevanza   europea,   alle   procedure   negoziate   per
l'affidamento dei lavori con importo fino  alla  soglia  europea  con
l'invito di tre operatori economici,  all'inversione  procedimentale,
di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo  36/2023  anche
per  le  procedure  negoziate,  e,  infine,  all'utilizzo   di   albi
professionisti e  fornitori  esistenti  presso  la  Regione  medesima
ovvero presso le Aziende sanitarie, senza necessita' di ricorrere  ad
una nuova apposita indagine di mercato; 
  Atteso che 
    - l'integrale  aderenza  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  36/2023   comprometterebbe   l'effettiva   e   piena
realizzazione degli  interventi  compatibilmente  con  l'avvio  delle
celebrazioni del Giubileo 2025; 
  Atteso, altresi' 
    - il non superamento delle soglie di  rilevanza  europea  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo  n.  36/2023  in  relazione  alle
procedure di affidamento dei lavori degli  interventi  connessi  alla
preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e previsti  con
la sopra  richiamata  delibera  di  Giunta  Regionale  del  Lazio  n.
622/2023 e approvati con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 29 gennaio 2024; 
    -  il  rispetto,  in  occasione  delle  suddette  procedure,  dei
principi di  trasparenza  e  concorrenza  nonche'  del  principio  di
rotazione, di cui all'art. 49 del medesimo decreto legislativo. 
  per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                              Dispone: 
 
  con i poteri di cui al comma  425,  dell'art.  1,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, che
per le procedure di affidamento dei  lavori  dell'intervento  n.  223
«Realizzazione  di   un   nuovo   reparto   di   Medicina   d'urgenza
dell'Ospedale Policlinico Tor Vergata di Roma e relativa acquisizione
di dotazioni strumentali» incluso  nel  Programma  dettagliato  degli
interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, previsto con  la
citata delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 622/2023 e approvato
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29  gennaio
2024, in deroga alle disposizioni di cui al  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n.  36,  fermo  restando  il  rispetto  delle  soglie  di
rilevanza europea di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo
n. 36/2023, dei principi di trasparenza  e  concorrenza  nonche'  del
principio di rotazione, di cui all'art. 49 del medesimo decreto,  sia
possibile ricorrere alle seguenti modalita': 
    1. procedura negoziata senza  pubblicazione  di  bando  di  gara,
previa consultazione di almeno tre operatori  economici,  assicurando
che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate  esperienze
pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali  anche
individuati tra gli  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla
stazione appaltante, ovvero  tra  gli  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti presso amministrazioni ed Enti del comparto sanitario,  fra
cui la Regione Lazio, Aziende sanitarie locali, Aziende  ospedaliere,
Aziende ospedaliere universitarie della Regione  Lazio  e  Fondazione
PTV, per lavori di importo pari o superiore a 150.001,00 euro e  fino
alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, fatta salva  la  possibilita'  di  ricorrere  alle
procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro  II
del predetto decreto, in parziale deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 50, comma 1, lettera c) e  d)  del  decreto  legislativo  n.
36/2023; 
    2. applicabilita' delle disposizioni di cui all'art.  107,  comma
3, del decreto legislativo 36/2023 alle procedure di affidamento  dei
contratti pubblici, di cui al precedente punto 1; 
    3. la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    4.  la  pubblicazione   della   presente   ordinanza   sul   sito
istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile
al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo» e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    Roma, 19 marzo 2024 
 
                              Il Commissario straordinario: Gualtieri