IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  modificazioni
ed integrazioni recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024», che, all'art. 1: 
    al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di un Commissario straordinario del Governo (di seguito  «Commissario
straordinario»), in carica fino al  31  dicembre  2026,  al  fine  di
assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025 nella Citta' di Roma,  di  cui  al
comma 420 del predetto art. 1; 
    al  comma  422,  attribuisce  al  Commissario  straordinario   la
predisposizione  della  proposta  di  programma   dettagliato   degli
interventi connessi  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025, da approvare con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
    al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di
cui al  comma  421,  Commissario  straordinario,  limitatamente  agli
interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Le  ordinanze  adottate  dal
Commissario  straordinario  sono  immediatamente  efficaci   e   sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; 
    al comma 427, prevede, fra l'altro, che: «Al fine  di  assicurare
la realizzazione dei lavori e  delle  opere  indicati  nel  programma
dettagliato  degli  interventi,  nonche'   la   realizzazione   degli
interventi  funzionali  all'accoglienza  e  alle   celebrazioni   del
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  e'  costituita  una
societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle
finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in  qualita'  di
soggetto attuatore e di  stazione  appaltante  per  la  realizzazione
degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi  utili
ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]; 
    al comma 427-bis, dispone che: «Agli  affidamenti  relativi  alla
realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento  dei  beni  e
dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita'  del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025  si  applicano   le
disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto  art.  48,
il  ricorso  alla  procedura  negoziata  e'  ammesso,  nella   misura
strettamente necessaria, quando  l'applicazione  dei  termini,  anche
abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere  il
rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al  fine
di ridurre i tempi di realizzazione degli  interventi  del  programma
dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la  conferenza
di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del  citato  decreto-legge
n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante  da  rispettare  da
parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e  alla
realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo
nell'esecuzione    delle    lavorazioni    rispetto    al    predetto
cronoprogramma, l'applicazione  nei  confronti  dei  citati  enti  di
sanzioni commisurate alle penali di cui all'art.  113-bis,  comma  4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»; 
    al comma 429, stabilisce che: «La societa' "Giubileo  2025"  cura
le  attivita'  di  progettazione  e   di   affidamento   nonche'   la
realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale
scopo,  la  societa'  puo'  avvalersi,  previa  stipula  di  apposite
convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e  amministrativi
della regione Lazio, del Comune di Roma  Capitale,  dell'Agenzia  del
demanio, dei provveditorati interregionali per  le  opere  pubbliche,
nonche' dei concessionari di servizi pubblici. La  predetta  societa'
puo' altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche
in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme
che  costituiscono  attuazione  delle  disposizioni  delle  direttive
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, apposite convenzioni,  anche  a  titolo  oneroso,  con
societa' direttamente o indirettamente partecipate  dallo  Stato,  da
Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza  tecnica,
operativa e gestionale.»; 
    al comma 430, dispone che:  «La  societa'  "Giubileo  2025"  puo'
affidare  incarichi  di  progettazione,  servizi  di  architettura  e
ingegneria ed altri servizi tecnici  finalizzati  alla  realizzazione
degli interventi di  cui  al  programma  dettagliato,  applicando  le
procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Per le  eventuali  attivita'  di  rielaborazione  e  approvazione  di
progetti  non  ancora   aggiudicati   si   applicano   le   procedure
acceleratorie previste dall'art. 4, comma  2,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55.»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  febbraio
2022, come modificato dal successivo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco pro-tempore di
Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario
straordinario al fine di assicurare gli  interventi  funzionali  alle
celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il   2025
nell'ambito del territorio di Roma Capitale; 
  Visto 
    il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15
dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con  il  quale  e'
stato approvato il Programma dettagliato degli interventi  essenziali
e indifferibili per il Giubileo 2025; 
    il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  giugno
2023, pubblicato in data 14  giugno  2023,  con  il  quale  e'  stato
approvato il Programma dettagliato  degli  interventi  connessi  alla
preparazione del Giubileo della Chiesa  cattolica  2025,  predisposto
dal Commissario straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art.
1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  includendo  nel
predetto Programma anche gli interventi gia' approvati in  forza  del
precedente decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2022; 
    la delibera della Giunta regionale della Regione Lazio n. 622 del
9  ottobre  2023  «decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025», convertito con modificazioni dalla legge 10  agosto  2023,  n.
112 - Approvazione del Piano degli  interventi»  con  la  quale  sono
stati approvati gli interventi dell'Ambito sanita'  connessi  con  le
celebrazioni giubilari; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  gennaio
2024, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2024 con  il
n.  371,  con  il  quale  e'  stato  integrato  il  citato  Programma
dettagliato degli interventi, approvato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 08 giugno  2024,  con  gli  interventi
dell'Ambito sanita'; 
  Visti, altresi', 
    il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120  (cd  decreto
semplificazioni); 
    il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,   convertito,   con
modificazioni,  in  legge  29  luglio  2021,  n.  108  (cd.   decreto
semplificazioni bis); 
    il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge  21  giugno
2022, n. 78, recante  delega  al  Governo  in  materia  di  contratti
pubblici»; 
    il  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; 
    il regolamento  delegato  UE  2023/2495  del  15  novembre  2023,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  16
novembre 2023, di modifica, a far data dal  1°  gennaio  2024,  delle
soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti; 
  Richiamata l'ordinanza commissariale n. 8 prot. RM/1189 del 6 marzo
2024 recante «Estensione del divieto  di  ulteriore  subappalto  (cd.
subappalto a cascata) alle lavorazioni  rientranti  nelle  previsioni
dell'Allegato X del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modificazioni ed integrazioni  afferenti  agli  interventi
giubilari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in parziale
deroga al disposto  di  cui  all'art.  119,  comma  17,  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36». 
  Considerato che l'art. 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 8 giugno 2023, dispone che il Commissario straordinario: 
    a. coordina la  realizzazione  degli  interventi  ricompresi  nel
programma dettagliato di cui all'art. 2,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento, nei termini previsti,  degli  obiettivi  indicati  nei
cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR; 
    b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi  e  nelle  forme  di  cui
all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; 
    c. e' componente della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1,
comma 434, della citata legge n. 234 del 2021; 
    d. esercita i poteri di cui all'art. 1, commi 437,  438,  e  439,
della citata legge n. 234 del 2021, per le ipotesi in cui ravvisi  la
mancata adozione di atti e provvedimenti  necessari  all'avvio  degli
interventi,  ovvero  il  ritardo,   l'inerzia   o   una   difformita'
nell'esecuzione dei progetti del programma di cui all'art. 2, nonche'
qualora sia messo a rischio, anche in via  prospettica,  il  rispetto
del cronoprogramma procedurale; 
    e. pone in essere,  sussistendone  i  presupposti,  le  procedure
acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430,  secondo  periodo,  della
legge n. 234 del 2021; 
    f.  fornisce  alla  societa'  le  opportune  indicazioni  per  le
modalita' e le tempistiche di  avvalimento  e  per  l'utilizzo  delle
risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234  del
2021; 
  Considerato, altresi', che 
    tra i molteplici interventi dell'Ambito sanita', individuati  con
delibera della Giunta regionale della Regione  Lazio  n.  622  del  9
ottobre 2023 ed approvati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 29  gennaio  2024,  ad  integrazione  del  Programma
dettagliato degli interventi approvato con decreto del Presidente dei
ministri dell'8 giugno 2023, rientra quello individuato con il n. 219
denominato «Ristrutturazione del padiglione Piastra  (sopraelevazione
del PS Pediatrico e della chirurgia d'urgenza) e del Pronto  soccorso
pediatrico dell'Ospedale San Camillo di Roma»; 
    l'Ospedale San Camillo e' situato nel quartiere  gianicolense  di
Roma. Edificato nel 1927, e' stato ampliato negli anni cinquanta  con
l'aggiunta del reparto di cardiochirurgia, pediatria e traumatologia.
E' annoverato tra i primi ospedali di Roma che dispone di un  reparto
di rianimazione, l'unita' coronarica e cardiochirurgica; 
    la  citata   struttura   ospedaliera,   ricompresa   nell'Azienda
ospedaliera San Camillo-Forlanini, nata dall'unione dei due nosocomi,
e' inserita nel sistema  sanitario  regionale  come  centro  HUB  con
riferimento ai seguenti ambiti: 
      emergenza: DEA di II livello; 
      perinatale: livello II; 
      rete emergenza pediatrica: HUB; 
      rete cardiologica: CEC; 
      rete ictus: UTN II; 
      rete trauma: CTS; 
    E', altresi', sede del Centro regionale trapianti  e  del  Centro
regionale sangue; 
      il citato intervento n. 219 e' classificato come essenziale  ed
indifferibile ed e' strettamente collegato e correlato alle attivita'
per l'accoglienza in sicurezza dei pellegrini e, dunque,  finalizzato
ad un ordinato svolgimento del Giubileo 2025; 
      l'Ospedale  San  Camillo  di  Roma  e',  difatti,  chiamato  ad
assicurare un adeguato  standard  assistenziale,  sia  in  condizioni
ordinarie che in straordinarie, quali quelle  che  potenzialmente  si
potrebbero verificare in  occasione  dei  diversi  eventi  giubilari,
stante l'elevato numero di visitatori e pellegrini attesi e,  dunque,
del parimenti atteso incremento della domanda di servizi sanitari; 
      l'intervento concerne la ristrutturazione del  Pronto  soccorso
pediatrico  e  del  padiglione  Piastra,  che  ospita  la   chirurgia
d'urgenza, con sopraelevazione  degli  stessi.  L'opera  consente  di
realizzare l'ampliamento del Pronto soccorso con  implementazione  di
ventiquattro posti letto di degenza ordinaria per pazienti in  attesa
di ricovero; 
      l'intervento complessivo, ricompreso nell'ambito della Missione
6 «Verso un ospedale  sicuro  e  sostenibile»  del  PNRR,  impone  il
rispetto  delle  norme  antisismiche   ed   il   raggiungimento   dei
coefficienti di sicurezza pari ad  1.  Il  finanziamento  da  risorse
giubilari copre, pertanto, il solo ampliamento  edilizio,  riservando
il conseguimento dei gia' menzionati livelli di sicurezza,  stabiliti
per  la  prevista  sopraelevazione,  al   finanziamento   con   fondi
comunitari; 
      per il  predetto  intervento  il  Programma  dettagliato  degli
interventi approvato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 giugno 2023, come aggiornato dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2024, assegna alla Societa'
Giubileo 2025, istituita  ai  sensi  dell'art.  427  della  legge  n.
234/2021 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  il  ruolo  di
stazione appaltante; 
  Atteso che 
    la realizzazione di tale intervento ha ad  oggetto  l'affidamento
dei contratti di lavori, servizi  e  forniture,  anche  di  interesse
transfrontaliero; 
    l'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, nel disciplinare le
modalita' di gestione delle procedure di affidamento, fatte salve  le
previsioni di cui agli articoli 62 e  63  del  predetto  decreto,  ha
ampliato la portata degli importi per i  contratti  sotto  soglia  di
rilevanza  europea   relativi   a   lavori,   servizi   e   forniture
introducendo, altresi', la possibilita' di avvalersi delle  procedure
negoziate, senza indizione di bando,  fino  al  raggiungimento  delle
suddette soglie di cui all'art. 14 del decreto de quo, novellate  dal
Regolamento delegato UE 2023/2495 del 15  novembre  2023,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023; 
    il predetto art. 50, al comma 1, individua rispettivamente: 
      alla lettera a), in 150.000 euro il  limite  per  l'affidamento
diretto di  lavori,  anche  senza  consultazione  di  piu'  operatori
economici; 
      alla lettera c) per i lavori di  importo  pari  o  superiore  a
150.000 euro ed inferiore a un milione di euro, l'utilizzazione della
procedura negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di  almeno
cinque operatori economici individuati in base a indagini di  mercato
o tramite elenchi di operatori economici; 
      alla lettera d), per lavori di importo pari  o  superiore  a  1
milione di euro e fino alle soglie comunitarie, di  cui  all'art.  14
del decreto legislativo n. 36/2023, l'utilizzazione  della  procedura
negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori
economici, individuati in  base  a  indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori economici; 
    l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n.  36/2023  dispone
che: «Nelle procedure aperte, la stazione  appaltante  puo'  disporre
negli atti di  gara  che  le  offerte  siano  esaminate  prima  della
verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale  facolta'  puo'  essere
esercitata dopo la scadenza del termine per  la  presentazione  delle
offerte. Se si avvale di tale possibilita',  la  stazione  appaltante
garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi  di  esclusione  e
del rispetto dei criteri  di  selezione  sia  effettuata  in  maniera
imparziale e trasparente»; 
  Considerato che 
    la piena operativita' dei Pronto soccorso e dei  Dipartimenti  di
emergenza e accettazione del Sistema sanitario regionale del Lazio e'
una delle condizioni essenziali e imprescindibili  per  garantire  il
regolare  svolgimento  dell'anno  giubilare  e,  al   tempo   stesso,
l'accoglienza in sicurezza dei pellegrini e turisti che convergeranno
verso la citta' di Roma nel periodo in questione; 
    data la  complessita'  dell'intervento  in  questione,  i  lavori
devono  essere  realizzati  e  completati  in  maniera  piu'   rapida
possibile, al fine di evitare il congestionamento del Pronto soccorso
in  occasione  dell'eccezionale  afflusso  di  pellegrini  e  turisti
previsti nell'anno giubilare; 
    il rapido ampliamento degli spazi di ricovero ed osservazione dei
pazienti,  pari  a  circa   quaranta   posti   letto   monitorizzati,
permetterebbe di liberare con maggiore rapidita' le aree da  dedicare
alle emergenze-urgenze e di far fronte alle criticita' che potrebbero
verificarsi nella gestione dei pazienti che sostano  nei  locali  del
Pronto soccorso nell'arco delle  ventiquattro  ore,  che  attualmente
gia'  raggiunge  le  cinquanta  unita',  in  attesa  di  ricovero   o
osservazione; 
    i tempi  di  conclusione  dei  lavori  devono,  comunque,  essere
coerenti con l'avvio del Giubileo 2025 e il rispetto dei tempi  dalle
procedure ordinarie dettati dalla normativa  vigente  in  materia  di
procedure di affidamento dei contratti pubblici non  ne  garantirebbe
l'effettiva e concreta realizzazione nei tempi dovuti; 
    al fine di conseguire gli scopi prefissati si ritiene,  pertanto,
necessario introdurre elementi  di  semplificazione  e  facilitazione
delle procedure amministrative di affidamento dei contratti  pubblici
e di scelta del contraente; 
    per evitare l'insorgere di criticita' che potrebbero  intervenire
nel regolare svolgimento delle attivita' del Pronto  soccorso  e  del
Dipartimento di emergenza e accettazione dell'Ospedale San Camillo di
Roma, e' opportuno disporre,  con  i  poteri  di  cui  al  comma  425
dell'art.  1  della  piu'  volte  richiamata  legge  n.  234/2021   e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  puntuali  deroghe  alle
disposizioni del Codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 36/2023; 
  Considerato, altresi', che 
    in relazione alle procedure di affidamento dei lavori  del  sopra
richiamato intervento n. 219 connesso al regolare  svolgimento  della
festivita' religiosa giubilare, la Regione Lazio  ha  evidenziato  la
necessita' di poter  ricorrere,  fermo  restando  il  rispetto  delle
soglie  di  rilevanza   europea,   alle   procedure   negoziate   per
l'affidamento dei lavori con importo fino  alla  soglia  europea  con
l'invito di tre operatori economici,  all'inversione  procedimentale,
di cui all'art. 107, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  36/2023
anche per le procedure negoziate, e,  infine,  all'utilizzo  di  Albi
professionisti e  fornitori  esistenti  presso  la  Regione  medesima
ovvero presso le Aziende sanitarie, senza necessita' di ricorrere  ad
una nuova apposita indagine di mercato; 
  Atteso che l'integrale aderenza alle disposizioni di cui al decreto
legislativo  n.  36/2023   comprometterebbe   l'effettiva   e   piena
realizzazione degli  interventi  compatibilmente  con  l'avvio  delle
celebrazioni del Giubileo 2025; 
  Atteso, altresi' 
    il non superamento delle  soglie  di  rilevanza  europea  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo  n.  36/2023  in  relazione  alle
procedure di affidamento dei lavori degli  interventi  connessi  alla
preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e previsti  con
la sopra  richiamata  delibera  di  Giunta  regionale  del  Lazio  n.
622/2023 e approvati con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 29 gennaio 2024; 
    il rispetto, in occasione delle suddette procedure, dei  principi
di trasparenza e concorrenza nonche' del principio di  rotazione,  di
cui all'art. 49 del medesimo decreto legislativo. 
  per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                              Dispone: 
 
  Con i poteri di cui al comma  425,  dell'art.  1,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, che
per le procedure di affidamento dei  lavori  dell'intervento  n.  219
«Ristrutturazione del  padiglione  Piastra  (sopraelevazione  del  PS
Pediatrico  e  della  chirurgia  d'urgenza)  e  del  Pronto  soccorso
pediatrico dell'Ospedale San Camillo di Roma» incluso  nel  Programma
dettagliato degli interventi  del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica
2025, previsto con la citata delibera di Giunta regionale  del  Lazio
n. 622/2023 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 29 gennaio 2024, in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando il  rispetto
delle soglie di rilevanza europea di cui  all'art.  14  del  predetto
decreto  legislativo  n.  36/2023,  dei  principi  di  trasparenza  e
concorrenza nonche' del principio di rotazione, di  cui  all'art.  49
del  medesimo  decreto,  sia  possibile   ricorrere   alle   seguenti
modalita': 
    1. procedura negoziata senza  pubblicazione  di  bando  di  gara,
previa consultazione di almeno tre operatori  economici,  assicurando
che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate  esperienze
pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali  anche
individuati tra gli  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla
stazione appaltante, ovvero  tra  gli  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti presso amministrazioni ed enti del comparto sanitario,  fra
cui la Regione Lazio, Aziende sanitarie locali, Aziende  ospedaliere,
Aziende ospedaliere universitarie della Regione  Lazio  e  Fondazione
PTV, per lavori di importo pari o superiore a 150.001,00 euro e  fino
alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, fatta salva  la  possibilita'  di  ricorrere  alle
procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro  II
del predetto decreto, in parziale deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 50, comma 1, lettera c) e  d)  del  decreto  legislativo  n.
36/2023; 
    2. applicabilita' delle disposizioni di cui all'art.  107,  comma
3, del decreto legislativo n. 36/2023 alle procedure  di  affidamento
dei contratti pubblici, di cui al precedente punto 1; 
    3. la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    4.  la  pubblicazione   della   presente   ordinanza   sul   sito
istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile
al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025. 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo» e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    Roma, 19 marzo 2024 
 
                              Il Commissario straordinario: Gualtieri