IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  modificazioni
ed integrazioni recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024», che, all'art. 1: 
    al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di un Commissario straordinario del Governo (di seguito  «Commissario
straordinario»), in carica fino al  31  dicembre  2026,  al  fine  di
assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma,  di  cui  al
comma 420 del predetto art. 1; 
    al  comma  422,  attribuisce  al  Commissario  straordinario   la
predisposizione  della  proposta  di  programma   dettagliato   degli
interventi connessi  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025, da approvare con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
    al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di
cui al  comma  421,  Commissario  straordinario,  limitatamente  agli
interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Le  ordinanze  adottate  dal
Commissario  straordinario  sono  immediatamente  efficaci   e   sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; 
    al comma 427, prevede, fra l'altro, che: «Al fine  di  assicurare
la realizzazione dei lavori e  delle  opere  indicati  nel  programma
dettagliato  degli  interventi,  nonche'   la   realizzazione   degli
interventi  funzionali  all'accoglienza  e  alle   celebrazioni   del
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  e'  costituita  una
societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle
finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in  qualita'  di
soggetto attuatore e di  stazione  appaltante  per  la  realizzazione
degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi  utili
ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]; 
    al comma 427-bis, dispone che: «Agli  affidamenti  relativi  alla
realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento  dei  beni  e
dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita'  del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del  suddetto  articolo
48, il ricorso alla procedura  negoziata  e'  ammesso,  nella  misura
strettamente necessaria, quando  l'applicazione  dei  termini,  anche
abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere  il
rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al  fine
di ridurre i tempi di realizzazione degli  interventi  del  programma
dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la  conferenza
di  servizi  prevista  dall'articolo  48,   comma   5,   del   citato
decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il  cronoprogramma  vincolante  da
rispettare da  parte  degli  enti  preposti  alla  risoluzione  delle
interferenze  e   alla   realizzazione   delle   opere   mitigatrici,
prevedendo, in caso  di  ritardo  nell'esecuzione  delle  lavorazioni
rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei
citati enti di sanzioni commisurate alle penali di  cui  all'articolo
113-bis, comma 4, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  febbraio
2022, come modificato dal successivo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di
Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario
straordinario al fine di assicurare gli  interventi  funzionali  alle
celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il   2025
nell'ambito del territorio di Roma Capitale; 
  Visto: 
    il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15
dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con  il  quale  e'
stato approvato il programma dettagliato degli interventi  essenziali
e indifferibili per il Giubileo 2025; 
    il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  giugno
2023, pubblicato in data 14  giugno  2023,  con  il  quale  e'  stato
approvato il programma dettagliato  degli  interventi  connessi  alla
preparazione del Giubileo della Chiesa  cattolica  2025,  predisposto
dal Commissario straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art.
1, comma 422 della legge  30  dicembre  2021,  n.  234  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  includendo  nel  predetto  programma
anche gli interventi gia' approvati in forza del  precedente  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022; 
    la delibera della Giunta regionale della Regione Lazio n. 622 del
9  ottobre  2023  «Decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025», convertito con modificazioni dalla legge 10  agosto  2023,  n.
112 - Approvazione del Piano degli  interventi»  con  la  quale  sono
stati approvati gli interventi dell'Ambito sanita'  connessi  con  le
celebrazioni giubilari; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  gennaio
2024, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2024 con  il
n.  371,  con  il  quale  e'  stato  integrato  il  citato  programma
dettagliato degli interventi, approvato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri dell'8 giugno  2024,  con  gli  interventi
dell'Ambito sanita'; 
  Visti, altresi': 
    il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120  (cd.  decreto
semplificazioni); 
    il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,   convertito,   con
modificazioni,  in  legge  29  luglio  2021,  n.  108  (cd.   decreto
semplificazioni bis); 
    il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei
contratti pubblici in  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
    il  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; 
    il regolamento  delegato  UE  2023/2495  del  15  novembre  2023,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  16
novembre 2023, di modifica, a far data dal  1°  gennaio  2024,  delle
soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti; 
  Richiamata: 
    l'ordinanza commissariale n. 8 prot. RM/1189  del  6  marzo  2024
recante  «Estensione  del  divieto  di  ulteriore   subappalto   (cd.
subappalto a cascata) alle lavorazioni  rientranti  nelle  previsioni
dell'Allegato X del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modificazioni ed integrazioni  afferenti  agli  interventi
giubilari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in parziale
deroga al disposto  di  cui  all'art.  119,  comma  17,  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36». 
  Considerato che: 
    l'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 giugno 2023, dispone che il Commissario straordinario: 
      a. coordina la realizzazione degli  interventi  ricompresi  nel
programma dettagliato di cui all'articolo 2, al fine di garantire  il
conseguimento, nei termini previsti,  degli  obiettivi  indicati  nei
cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR; 
      b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle  forme  di  cui
all'articolo 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; 
      c.  e'  componente  della  Cabina  di  coordinamento   di   cui
all'articolo 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021; 
      d. esercita i poteri di cui all'articolo 1, commi 437,  438,  e
439, della citata legge n. 234  del  2021,  per  le  ipotesi  in  cui
ravvisi  la  mancata  adozione  di  atti  e  provvedimenti  necessari
all'avvio degli  interventi,  ovvero  il  ritardo,  l'inerzia  o  una
difformita'  nell'esecuzione  dei  progetti  del  programma  di   cui
all'articolo 2, nonche' qualora sia messo a  rischio,  anche  in  via
prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale; 
      e. pone in essere, sussistendone i  presupposti,  le  procedure
acceleratorie di cui all'articolo  1,  comma  430,  secondo  periodo,
della legge n. 234 del 2021. 
      f. fornisce alla  societa'  le  opportune  indicazioni  per  le
modalita' e le tempistiche di  avvalimento  e  per  l'utilizzo  delle
risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234  del
2021; 
  Considerato, altresi', che: 
    tra i molteplici interventi dell'Ambito sanita', individuati  con
delibera della Giunta regionale della Regione  Lazio  n.  622  del  9
ottobre 2023 ed approvati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 29  gennaio  2024,  ad  integrazione  del  programma
dettagliato degli interventi approvato con decreto del Presidente dei
ministri del 8 giugno 2023, rientra quello individuato con il n.  191
denominato  «Ristrutturazione  del  Pronto  soccorso  e  del   blocco
operatorio dell'Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di attrezzature
elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA»; 
    il Presidio ospedaliero Santo Spirito in Sassia e' il piu' antico
ospedale  d'Europa.   Nasce   nel   727   come   edificio   destinato
all'alloggio, assistenza e cura dei pellegrini che giungevano a  Roma
per visitare la tomba di Pietro. Ubicato sul lungotevere  in  Sassia,
e' stato successivamente riedificato e adibito ad ospedale.  Oltre  a
disporre dei servizi di  degenza  e  ambulatoriali,  e'  sede  di  un
Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di I livello; 
    data la sua centralita' e vicinanza strategica allo  Stato  della
Citta' del Vaticano, la struttura ospedaliera del  Santo  Spirito  e'
chiamata  a  garantire   ragguardevoli standard   assistenziali   per
assicurare adeguata  risposta  alle  potenziali  esigenze  sanitarie,
anche di natura straordinaria, legate ad  un  prevedibile  incremento
della domanda di servizi  sanitari  che  si  potrebbe  verificare  in
occasione  dei  molteplici  eventi  e  manifestazioni   legati   allo
svolgimento del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  2025,  stante  i
milioni di pellegrini  e  turisti  attesi  e  che  convergeranno,  in
particolare, verso la Santa sede; 
    l'intervento   n.   191,   classificato   come   essenziale    ed
indifferibile, e', pertanto, direttamente collegato e correlato  alle
attivita' per l'accoglienza  in  sicurezza  dei  pellegrini,  dunque,
finalizzato ad un ordinato e regolare svolgimento del Giubileo 2025; 
    l'intervento, concernente la ristrutturazione del Pronto soccorso
e  del  blocco  operatorio  del  citato  Ospedale,  e'  diretto  alla
riorganizzazione e  realizzazione  di  adeguati  spazi  da  destinare
all'accettazione  e  attesa  dei  pazienti  che  accedono  al  Pronto
soccorso,  nonche'  la  ridistribuzione  dell'area  di  triage  e  la
ristrutturazione degli ambienti dell'osservazione breve intensiva. E'
prevista, inoltre, l'acquisizione di attrezzature  e  apparecchiature
elettromedicali  a  supporto  della   rete   del   Pronto   soccorso.
L'intervento di ristrutturazione presso l'area del blocco  operatorio
e' finalizzato  all'adeguamento  edile  e  impiantistico  delle  sale
operatorie e degli ambienti  di  supporto  presenti  all'interno  del
reparto; 
  Atteso che: 
    la realizzazione di tale intervento ha ad  oggetto  l'affidamento
dei contratti di lavori, servizi  e  forniture,  anche  di  interesse
transfrontaliero; 
    l'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, nel disciplinare le
modalita' di gestione delle procedure di affidamento, fatte salve  le
previsioni di cui agli  artt.  62  e  63  del  predetto  decreto,  ha
ampliato la portata degli importi per i  contratti  sotto  soglia  di
rilevanza  europea   relativi   a   lavori,   servizi   e   forniture
introducendo, altresi', la possibilita' di avvalersi delle  procedure
negoziate, senza indizione di bando,  fino  al  raggiungimento  delle
suddette soglie di cui all'art. 14 del decreto de quo, novellate  dal
regolamento delegato UE 2023/2495 del 15  novembre  2023,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023; 
    il predetto articolo 50, al comma 1, individua rispettivamente: 
      alla lettera a), in 150.000 euro il  limite  per  l'affidamento
diretto di  lavori,  anche  senza  consultazione  di  piu'  operatori
economici; 
      alla lettera c) per i lavori di  importo  pari  o  superiore  a
150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro, l'utilizzazione  della
procedura negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di  almeno
cinque operatori economici individuati in base a indagini di  mercato
o tramite elenchi di operatori economici; 
      alla lettera d), per lavori di importo pari  o  superiore  a  1
milione di euro e fino alle soglie comunitarie, di  cui  all'articolo
14  del  decreto  legislativo  n.  36/2023,   l'utilizzazione   della
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci
operatori economici, individuati in base  a  indagini  di  mercato  o
tramite elenchi di operatori economici; 
      l'articolo 107, comma  3,  del decreto  legislativo n.  36/2023
dispone che: «Nelle procedure aperte,  la  stazione  appaltante  puo'
disporre negli atti di gara che  le  offerte  siano  esaminate  prima
della verifica dell'idoneita' degli  offerenti.  Tale  facolta'  puo'
essere esercitata dopo la scadenza del termine per  la  presentazione
delle offerte.  Se  si  avvale  di  tale  possibilita',  la  stazione
appaltante garantisce che la  verifica  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata  in
maniera imparziale e trasparente»; 
  Considerato che: 
    la piena operativita' dei Pronto soccorso e dei  Dipartimenti  di
emergenza e accettazione del Sistema sanitario regionale del Lazio e'
una delle condizioni essenziali e imprescindibili  per  garantire  il
regolare  svolgimento  dell'anno  giubilare  e,  al   tempo   stesso,
l'accoglienza in sicurezza dei pellegrini e turisti che si recheranno
nella citta' di Roma nel periodo in questione; 
    per  lo  stesso   presidio   dovranno   essere   realizzati,   in
contemporanea,  anche  i  lavori  di  miglioramento   sismico,   gia'
aggiudicati e di prossimo avvio; 
    la  riqualificazione  delle  nuove  aree  non  deve   interferire
negativamente  con  l'attivita'  continuativa   dell'attuale   Pronto
soccorso,  la  cui  operativita',  ancorche'  delocalizzato,   dovra'
comunque essere garantita; 
    i lavori di ristrutturazione  del  Pronto  soccorso  dell'Azienda
ospedaliera Santo Spirito devono essere completati  in  maniera  piu'
rapida possibile e, comunque, prima del concreto avvio  del  Giubileo
2025; 
    il rispetto dei tempi dalle  procedure  ordinarie  dettati  dalla
normativa  vigente  in  materia  di  procedure  di  affidamento   dei
contratti  pubblici  non  ne  garantirebbe  l'effettiva  e   concreta
realizzazione nei tempi dovuti; 
    al fine di conseguire gli scopi prefissati si ritiene,  pertanto,
necessario introdurre elementi  di  semplificazione  e  facilitazione
delle procedure amministrative di affidamento dei contratti  pubblici
e di scelta del contraente; 
    per evitare l'insorgere di criticita' che potrebbero  intervenire
nel regolare svolgimento delle attivita' del Pronto  soccorso  e  del
Dipartimento di emergenza  e  accettazione  dell'Azienda  ospedaliera
Santo Spirito, e' opportuno disporre, con i poteri di  cui  al  comma
425 dell'articolo 1 della piu' volte richiamata legge n.  234/2021  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  puntuali  deroghe  alle
disposizioni del Codice dei Contratti pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 36/2023; 
  Considerato, altresi', che: 
    in relazione alle procedure di affidamento dei lavori  del  sopra
richiamato intervento n. 191 connesso al regolare  svolgimento  della
festivita' religiosa giubilare, la Regione Lazio  ha  evidenziato  la
necessita' di poter  ricorrere,  fermo  restando  il  rispetto  delle
soglie  di  rilevanza   europea,   alle   procedure   negoziate   per
l'affidamento dei lavori con importo fino  alla  soglia  europea  con
l'invito di tre operatori economici,  all'inversione  procedimentale,
di cui all'art. 107,  comma  3,  del decreto  legislativo  n. 36/2023
anche per le procedure negoziate, e,  infine,  all'utilizzo  di  albi
professionisti e  fornitori  esistenti  presso  la  Regione  medesima
ovvero presso le Aziende sanitarie, senza necessita' di ricorrere  ad
una nuova apposita indagine di mercato; 
  Atteso che: 
    l'integrale  aderenza  alle  disposizioni   di   cui   al decreto
legislativo n.   36/2023   comprometterebbe   l'effettiva   e   piena
realizzazione degli  interventi  compatibilmente  con  l'avvio  delle
celebrazioni del Giubileo 2025; 
  Atteso, altresi': 
    il non superamento delle  soglie  di  rilevanza  europea  di  cui
all'art. 14 del decreto  legislativo n.  36/2023  in  relazione  alle
procedure di affidamento dei lavori degli  interventi  connessi  alla
preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e previsti  con
la sopra  richiamata  delibera  di  Giunta  regionale  del  Lazio  n.
622/2023 e approvati con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 29 gennaio 2024; 
    il rispetto, in occasione delle suddette procedure, dei  principi
di trasparenza e concorrenza nonche' del principio di  rotazione,  di
cui all'articolo 49 del medesimo decreto legislativo. 
  per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                              Dispone: 
 
  Con i poteri di cui al comma 425, dell'articolo 1, della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, che
per le procedure di affidamento dei  lavori  dell'intervento  n.  191
«Ristrutturazione  del  Pronto  soccorso  e  del  blocco   operatorio
dell'Ospedale  Santo   Spirito   e   acquisizioni   di   attrezzature
elettromedicali a potenziamento  dell'offerta  diagnostica  del  DEA»
incluso nel programma dettagliato degli interventi del Giubileo della
Chiesa Cattolica 2025, previsto con  la  citata  delibera  di  Giunta
regionale  del  Lazio  n.  622/2023  e  approvato  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, in deroga alle
disposizioni di cui al decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,
fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza europea  di  cui
all'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 36/2023, dei principi
di trasparenza e concorrenza nonche' del principio di  rotazione,  di
cui all'articolo 49 del medesimo  decreto,  sia  possibile  ricorrere
alle seguenti modalita': 
    1. procedura negoziata senza  pubblicazione  di  bando  di  gara,
previa consultazione di almeno tre operatori  economici,  assicurando
che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate  esperienze
pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali  anche
individuati tra gli  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla
stazione appaltante, ovvero  tra  gli  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti presso amministrazioni ed enti del comparto sanitario,  fra
cui la Regione Lazio, aziende sanitarie locali, aziende  ospedaliere,
aziende ospedaliere universitarie della Regione  Lazio  e  Fondazione
PTV, per lavori di importo pari o superiore a 150.001,00 euro e  fino
alla  soglia  comunitaria  di  cui  all'articolo   14   del   decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  fatta  salva  la  possibilita'  di
ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui  alla  Parte
IV del Libro  II  del  predetto  decreto,  in  parziale  deroga  alle
disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e  d)  del decreto
legislativo n. 36/2023; 
    2. applicabilita' delle disposizioni  di  cui  all'articolo  107,
comma  3,  del decrfeto  legislativo  n. 36/2023  alle  procedure  di
affidamento dei contratti pubblici, di cui al precedente punto 1; 
    3. la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    4.  la  pubblicazione   della   presente   ordinanza   sul   sito
istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile
al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 
  La  presente   ordinanza   e'   immediatamente   efficace   ed   e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo» e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    Roma, 19 marzo 2024 
 
                              Il Commissario straordinario: Gualtieri