IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe
al Governo e ulteriori disposizioni in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  102,  che  disciplinano  gli   interventi   di   soccorso,
compensativi dei danni, nelle aree e per i  rischi  non  assicurabili
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  102,  che  individua  le  procedure  e  le  modalita'  per
l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione
o provincia autonoma interessata, demandando a  questo  Ministero  la
dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli  eventi  avversi,
l'individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le   provvidenze
concedibili,  nonche'  la  ripartizione   periodica   delle   risorse
finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per  consentire  alle
regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Vista la comunicazione della Commissione (2022/C  485/01)  relativa
agli orientamenti per gli aiuti  di  Stato  nei  settori  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti, in particolare, l'art. 3  del  regolamento  (UE)  2022/2472,
concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'art. 26  riguardante
gli «Aiuti destinati a compensare  i  costi  della  prevenzione,  del
controllo e dell' eradicazione di epizoozie  o  organismi  nocivi  ai
vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie  e
organismi nocivi ai vegetali»; 
  Visto il decreto-legge 10  agosto  2023,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,  e  in  particolare
l'art. 11 recante «Misure urgenti per  le  produzioni  viticole»,  ai
sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00
a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di
peronospora  (Plasmopara  viticola)  e  che  non   beneficiavano   di
risarcimenti  derivanti  da   polizze   assicurative   o   da   fondi
mutualistici; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.   11,   comma   3-bis   del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'espletamento delle attivita' di
controllo sulle superfici e' assegnato  all'AGEA  -  Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura; 
  Visto il decreto ministeriale 15  dicembre  2023,  n.  690595,  che
disciplina la gestione dei fondi destinati all'emergenza  di  cui  al
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale sono state approvate
alcune  disposizioni   applicative   della   misura,   tra   cui   l'
individuazione di  Agea  quale  organismo  preposto  al  ricevimento,
all'istruttoria delle  domande  presentate  ed  alla  predisposizione
dell'elenco dei beneficiari  per  regione,  nell'ambito  del  sistema
informativo agricolo nazionale SIAN; 
  Esaminata la proposta della Regione Abruzzo di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    -  Infezioni di  Peronospora   (Plasmopara   Viticola) a   carico
delle produzioni  di  uva  nei mesi  da aprile  a  giugno  2023 nelle
Province di Chieti, Pescara, Teramo, L'Aquila; 
  Dato atto alla Regione  Abruzzo  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
102/2004; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Abruzzo  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Declaratoria del carattere di eccezionalita' delle 
           infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  delle
infezioni di perenospora (Plasmopara  viticola)  nelle  sottoindicate
province e nei sottoelencati territori agricoli per i  danni  causati
alle produzioni di  uva,  in  cui  possono  trovare  applicazione  le
specifiche misure di intervento di  cui  al  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, con le modalita' previste  dal  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
ottobre 2023, n. 136; 
  Chieti : - Infezioni di Peronospora (Plasmopara  viticola)  dal  1°
aprile 2023 al 30 giugno 2023; 
  - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b),  c),  d)
nel territorio dei Comuni di: Altino, Archi,  Ari,  Arielli,  Atessa,
Bomba, Bucchianico, Canosa  Sannita,  Carpineto  Sinello,  Carunchio,
Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada,  Casoli,
Castel  Frentano,  Celenza sul  Trigno,  Chieti,   Civitella   Messer
Raimondo,  Crecchio,   Cupello,   Fara   Filiorum   Petri,   Filetto,
Fossacesia,  Francavilla al  Mare,  Fresagrandinaria,  Frisa,  Furci,
Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele,  Lanciano,  Lentella,  Liscia,
Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna,  Orsogna,  Ortona,  Paglieta,
Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca
San Giovanni,  Roccamontepiano,  Roccaselegna,  Roccaspinalveti,  San
Buono, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San  Salvo,
San Vito  Chietino,  Santa  Maria  Imbaro,  Sant'Eusanio del  Sangro,
Scerni,  Tollo,  Torino di  Sangro,  Torrevecchia  Teatina,  Treglio,
Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villafonsina, Villamagna; 
  Pescara: - Infezioni di Peronospora (Plasmopara  viticola)  dal  1°
aprile 2023 al giugno 2023; 
  - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b),  c),  d)
nel territorio dei Comuni di: Alanno, Bolognano, Cappelle  sul  Tavo,
Castiglione a Casauria,  Catignano,  Cepagatti,  Citta'  Sant'Angelo,
Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto
Aprutino,  Manoppello,  Montesilvano,   Moscufo,   Nocciano,   Penne,
Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Pietranico, Popoli, Rosciano, San
Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria; 
  Teramo: - Infezioni di Peronospora  (Plasmopara  viticola)  dal  1°
aprile 2023 al 30 giugno 2023; 
  - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b),  c),  d)
nel territorio dei Comuni  di:  Ancarano,  Atri,  Bellante,  Bisenti,
Campli, Canzano, Castilenti, Cellino Attanasio, Civitella del Tronto,
Colonnella,  Controguerra,   Corropoli,   Giulianova,   Martinsicuro,
Montefino, Morro D'Oro,  Mosciano,  Notaresco,  Pineto,  Roseto degli
Abruzzi, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto; 
   L'Aquila: - Infezioni di Peronospora (Plasmopara viticola) dal  1°
aprile 2023 al 31 maggio 2023; 
  - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b),  c),  d)
nel territorio dei Comuni di: Capestrano,  Corfinio,  Ofena,  Pratola
Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito.