IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  102,  che  disciplinano  gli   interventi   di   soccorso,
compensativi dei danni, nelle aree e per i  rischi  non  assicurabili
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  102,  che  individua  le  procedure  e  le  modalita'  per
l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione
o provincia autonoma interessata, demandando a  questo  Ministero  la
dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli  eventi  avversi,
l'individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le   provvidenze
concedibili,  nonche'  la  ripartizione   periodica   delle   risorse
finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per  consentire  alle
regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Vista la comunicazione della Commissione (2022/C  485/01)  relativa
agli orientamenti per gli aiuti  di  Stato  nei  settori  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti, in particolare, l'art. 3  del  regolamento  (UE)  2022/2472,
concernente le «Condizioni per l'esenzione» e l'art.  26  riguardante
gli «Aiuti destinati a compensare  i  costi  della  prevenzione,  del
controllo e dell'eradicazione di  epizoozie  o  organismi  nocivi  ai
vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie  e
organismi nocivi ai vegetali»; 
  Visto il decreto-legge 10  agosto  2023,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n.  136  e  in  particolare
l'art. 11 recante, «Misure urgenti per le  produzioni  viticole»,  ai
sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00
a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di
peronospora  (Plasmopara  viticola)  e  che  non   beneficiavano   di
risarcimenti  derivanti  da   polizze   assicurative   o   da   fondi
mutualistici; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.   11,   comma   3-bis   del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'espletamento delle attivita' di
controllo sulle superfici e' assegnato  all'AGEA  -  Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura; 
  Visto il decreto ministeriale 15  dicembre  2023,  n.  690595,  che
disciplina la gestione dei fondi destinati all'emergenza  di  cui  al
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale sono state approvate
alcune   disposizioni   applicative    della    misura,    tra    cui
l'individuazione di Agea quale  organismo  preposto  al  ricevimento,
all'istruttoria delle  domande  presentate  ed  alla  predisposizione
dell'elenco dei beneficiari  per  regione,  nell'ambito  del  sistema
informativo agricolo nazionale SIAN; 
  Esaminata la proposta della Regione Molise  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    infezioni di peronospora (Plasmopara  viticola)  a  carico  delle
produzioni di uva dal 1° aprile al 30 giugno 2023 nelle  Province  di
Campobasso e Isernia; 
  Dato atto alla  Regione  Molise  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
102/2004; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Molise   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Declaratoria del  carattere  di  eccezionalita'  delle  infezioni  di
                  peronospora (Plasmopara viticola) 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  delle
infezioni di peronospora (Plasmopara  viticola)  nelle  sottoindicate
province e nei sottoelencati territori agricoli per i  danni  causati
alle produzioni di  uva,  in  cui  possono  trovare  applicazione  le
specifiche misure di intervento di  cui  al  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, con le modalita' previste  dal  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
ottobre 2023, n. 136: 
    Campobasso: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1°
aprile 2023 al 30 giugno 2023; 
    provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel
territorio dei Comuni di: Acquaviva  Collecroce,  Baranello,  Bojano,
Bonefro, Busso, Castelmauro, Campobasso,  Campodipietra,  Campolieto,
Campomarino,  Casacalenda,  Castelbottaccio,   Castropignano,   Colle
d'Anchise,    Colletorto,    Ferrazzano,     Fossalto,     Gambatesa,
Guardialfiera,  Guglionesi,   Larino,   Limosano,   Lupara,   Macchia
Valfortore,   Mafalda,   Matrice,   Mirabello   Sannitico,    Molise,
Monacilioni, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Morrone
del Sannio, Oratino, Petacciato, Petrella  Tifernina,  Pietracatella,
Portocannone,   Provvidenti,   Ripalimosani,   Riccia,   Roccavivara,
Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli
Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino
in Pensilis, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Spinete, Termoli,
Torella del Sannio, Toro, Ururi; 
    Isernia: infezioni di peronospora (Plasmopara  viticola)  dal  1°
aprile 2023 al 30 giugno 2023; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a),  b),  c),  d)
nel territorio dei Comuni di: Agnone, Bagnoli  del  Trigno,  Belmonte
del Sannio, Civitanova del Sannio, Frosolone, Pozzilli, Venafro.