IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  11  del  15
gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 158  del  26  gennaio  2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 43 del 22 febbraio 2016, recante «classificazione  del  medicinale
ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012,  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2022 con  la  quale
la societa' Immedica Pharma AB ha  chiesto  la  rinegoziazione  delle
condizioni   negoziali   del    medicinale    «Ravicti»    (glicerolo
fenilbutirrato); 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 18-20 dicembre 2023; 
  Vista la delibera n.  2  del  30  gennaio  2024  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale RAVICTI  (glicerolo  fenilbutirrato)  e'  rinegoziato
alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Ravicti» e' indicato per l'uso come terapia  aggiuntiva  per  il
trattamento cronico di pazienti  con  disturbi  del  ciclo  dell'urea
(UCD) incluse le carenze  di  carbamoil  fosfato  sintetasi-I  (CPS),
ornitina  carbamiltransferasi  (OTC),   argininosuccinato   sintetasi
(ASS), argininosuccinato liasi (ASL), arginasi I (ARG) e  carenza  di
ornitina                    translocasi                     (sindrome
iperornitinemia-iperammoniemia-omocitrullinuria
[hyperornithinaemia-hyperammonaemia homocitrullinuria, HHH]), che non
possono essere gestiti soltanto con la restrizione proteica  e/o  con
l'integrazione di aminoacidi nella dieta. «Ravicti» deve essere usato
in associazione a un regime dietetico ipoproteico e, in alcuni  casi,
a integratori alimentari  (per  esempio,  integratori  di  aminoacidi
essenziali, arginina, citrullina  e  integratori  calorici  privi  di
proteine). 
  Confezione: 
    «1,1 g/ml liquido orale - uso orale o gastrointestinale - flacone
(vetro) 25 ml» 1 flacone - A.I.C. n. 044568018/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 168,42; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 277,96. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, secondo il meccanismo di
prezzo/volume, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche,  ivi
comprese le strutture sanitarie private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Accordo novativo della determina AIFA n. 123 dell'8 febbraio  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  43
del 21 febbraio 2022, che, pertanto, si estingue.