Estratto determina AAM/A.I.C. n. 71 del 18 marzo 2024 
 
    Procedura europea n. IS/H/0585/001-002/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata  l'immissione  in  commercio  del   medicinale   APIXABAN
PHARMACARE, le cui caratteristiche  sono  riepilogate  nel  riassunto
delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggi  e  confezioni   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale  e  domicilio
fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano, Italia. 
    Confezioni: 
      «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse  in  blister
AL/PVDC/PVC - A.I.C. n. 050990011 (in base 10) 1JN2XV (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film»  60  compresse  in  blister
AL/PVDC/PVC - A.I.C. n. 050990023 (in base 10) 1JN2Y7 (in base 32). 
    Principio attivo: Apixaban. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Coripharma  ehf,  Reykjavikurvegur  78-80,  220  Hafnarfjörður,
Islanda. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni  sopra  indicate  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni sopra indicate con il dosaggio da  2,5  mg,  e'
adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RRL  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al  pubblico  su
prescrizione di centri  ospedalieri  o  di  specialisti:  ortopedico,
fisiatra,  cardiologo,  internista,  geriatra,  chirurgo   vascolare,
cardiochirurgo,  pneumologo,  ematologo  che  lavora  in  centri   di
trombosi ed emostasi. 
    Per le confezioni sopra indicate con il  dosaggio  da  5  mg,  e'
adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RRL  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al  pubblico  su
prescrizione di centri  ospedalieri  o  di  specialisti:  cardiologo,
internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo,
ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi. 
    Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per  l'indicazione
FANV. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel piano  di  gestione  del  rischio  (RMP).
Prima  dell'inizio  della  commercializzazione  del  medicinale   sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  di  distribuire  il
materiale  educazionale  comprendente  la   guida   per   il   medico
prescrittore (prescriber guide), la scheda di allerta per il paziente
(Patient Alert Card), i cui contenuti e formati  sono  soggetti  alla
preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai
mezzi di comunicazione, alle modalita' di distribuzione e a qualsiasi
altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.  Qualora  si
riscontri che il titolare abbia  immesso  in  commercio  il  prodotto
medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui  al
precedente comma,  il  presente  provvedimento  autorizzativo  potra'
essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma
3, decreto  ministeriale  30  aprile  2015;  in  aggiunta,  ai  sensi
dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto  legislativo  n.  219/2006,  AIFA
potra'  disporre  il  divieto  di  vendita  e  di  utilizzazione  del
medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso  dal  commercio  o  al
sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che  il
fatto costituisca reato, si  applicano  le  sanzioni  penali  di  cui
all'art. 147, commi 2 e  6,  e  le  sanzioni  amministrative  di  cui
all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 3 gennaio 2029, come indicata nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.