IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che, ai sensi del predetto articolo, spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della giunta comunale del  Comune  di  Ischia  in
data 26 gennaio 2024, n. 9, concernente il divieto di afflusso  e  di
circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di  Lacco  Ameno
in data 24 gennaio 2024, n. 10, concernente il divieto di afflusso  e
di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di  Casamicciola
Terme in data 21 febbraio 2024, n.  19,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della Regione Campania; 
  Vista la delibera della giunta municipale del Comune  di  Forio  in
data 23 gennaio 2024, n. 11, concernente il divieto di afflusso e  di
circolazione nell'isola di Ischia degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera  della  giunta  comunale  del  Comune  di  Barano
d'Ischia in data 26 gennaio 2024, n. 7,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della Regione Campania; 
  Vista la delibera della  giunta  comunale  del  Comune  di  Serrara
Fontana in data 29 gennaio 2024, n. 10,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della Regione Campania; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli prot. n. 83793 del 5 marzo 2024; 
  Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale  e
l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
prot. n. 22242 dell'11 ottobre 2023 e la nota di sollecito  prot.  n.
3795 del 6 febbraio 2024, con le quali  si  richiedeva  alla  Regione
Campania, l'emissione del parere di competenza; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola
di Ischia, come facenti parte della «popolazione  stabile  dell'isola
stessa»; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione  dei  veicoli  appartenenti  alla  popolazione
residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore  di  una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti, anche nelle more dell'acquisizione  del  parere  della  Regione
Campania; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 29 marzo 2024 al 31 ottobre 2024 sono vietati  l'afflusso  e
la circolazione nell'isola di Ischia, Comuni di  Casamicciola  Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a   persone
residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della Regione  Campania  con  esclusione  di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'isola. 
  2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico  superiore  a  26  t,
anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania, nonche' ai  veicoli  di  lunghezza
superiore a 10 m,  con  esclusione  di  quelli  intestati  a  persone
residenti o ad aziende aventi sede nell'isola di Ischia.