IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Ischia in data 26 gennaio 2024, n. 9, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Lacco Ameno in data 24 gennaio 2024, n. 10, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 21 febbraio 2024, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Forio in data 23 gennaio 2024, n. 11, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 26 gennaio 2024, n. 7, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Serrara Fontana in data 29 gennaio 2024, n. 10, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 83793 del 5 marzo 2024; Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 22242 dell'11 ottobre 2023 e la nota di sollecito prot. n. 3795 del 6 febbraio 2024, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania; Decreta: Art. 1 Divieti 1. Dal 29 marzo 2024 al 31 ottobre 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola. 2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania, nonche' ai veicoli di lunghezza superiore a 10 m, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell'isola di Ischia.