IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio  2021,  n.  128,  avente  ad   oggetto   il   regolamento   di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21,  di  adozione
dell'atto  di  indirizzo  sulle  priorita'  politiche  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e  per  il
triennio 2023-2025; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  febbraio  2023,  n.   53,   di
approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi  generali
sull'attivita' amministrativa e  sulla  gestione  del  Ministero  per
l'anno 2023; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come  modificata
dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 30 maggio 2018; 
  Vista la direttiva  UE  2019/904,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  5  giugno  2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche  alla  Parte  IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia
ambientale; 
  Vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2021 relativa
agli orientamenti sui prodotti di plastica monouso conformemente alla
direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio  sulla
riduzione  dell'incidenza  di  determinati   prodotti   di   plastica
sull'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  196,  recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 5 giugno 2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente; 
  Visto l'art. 4, comma 7, del suddetto decreto  legislativo  n.  196
del 2021, che prevede, al fine di promuovere l'acquisto e  l'utilizzo
di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso,  il
riconoscimento di un contributo per un importo massimo annuale pari a
euro 10.000, sotto forma di credito  d'imposta,  nel  limite  massimo
complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano  prodotti  della
tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A  e  Parte  B,  al
suddetto decreto legislativo, che sono riutilizzabili o realizzati in
materiale biodegradabile e/o  compostabile,  certificato  secondo  la
normativa UNI EN 13432:2002; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni»  e,  in  particolare,  l'art.  17,  che   prevede   la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche'  l'art.  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti  di  imposta  e
dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241; 
  Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009,
n. 196, cosi' come modificata dalla legge  4  agosto  2016,  n.  163,
recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il
contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art.  15  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243», e  il  decreto  del  Ministro  delle
finanze e dell'economia del 16 settembre 2016; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante  «Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria (...)» convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73 ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, in  materia
di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta; 
  Vista  la  disciplina  relativa  alla  tracciabilita'  dei   flussi
finanziari di cui agli articoli 4 e 6 della legge 13 agosto 2010,  n.
136  e  dell'art.  6  della  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12  novembre  2010,
n. 187; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  ed  in
particolare, l'art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo
deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con  il  mercato
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati  membri,
gli aiuti concessi dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse  statali,
sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune  imprese  o   talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»; 
  Visto il regolamento UE  n.  2831/2023  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla  protezione
dei dati); 
  Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni  e  modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  125   e   seguenti   recanti
disposizioni  in  merito  agli  obblighi   di   pubblicazione   delle
agevolazioni ricevute; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha disposto
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  in  particolare,
l'art. 19, comma 5, che  stabilisce  che  «le  amministrazioni  dello
Stato, cui sono attribuiti per legge  fondi  o  interventi  pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale  interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo
analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  demandare  a  un   ente   strumentale
dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo, per
la valutazione e gestione delle stesse e  per  la  comunicazione  del
loro esito; 
  Vista la convenzione  del  25  marzo  2021,  di  durata  triennale,
sottoscritta dal Ministero della transizione  ecologica  -  Direzione
generale  per  l'economia  circolare  e   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19,  comma  5,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102; 
  Ritenuto che il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma  7,  del
citato decreto legislativo n. 196 del 2021, concesso  dallo  Stato  a
favore  di  talune  imprese  e  talune  produzioni,  nei  limiti  del
massimale di cui ai regolamenti «de minimis», la misura di  aiuto  de
qua e'  esentata  dall'obbligo  di  notifica  di  cui  all'art.  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Considerato  che,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  risulta  istituito  il
capitolo n. 7093, piano gestionale 1, denominato «Contributo a favore
delle imprese per l'acquisto e l'utilizzo  di  materiali  e  prodotti
alternativi a  quelli  in  plastica  monouso»  con  uno  stanziamento
iniziale, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di  tre  milioni
di euro; 
  Acquisito il concerto espresso dal Ministro  delle  imprese  e  del
made in Italy; 
  Acquisito il concerto espresso dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica; 
    b) «Registro nazionale degli aiuti»: il  registro,  istituito  ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  cosi'  come
modificato  e  integrato  dalla  legge  29  luglio  2015,   n.   115,
finalizzato a raccogliere  dati  e  informazioni  relativamente  agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis»  e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse  economico
generale; 
    c) «regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013, il
regolamento (UE) n. 1408/2013  e  il  regolamento  (UE)  n.  717/2014
applicabile   sulla   base   dell'attivita'    svolta    dall'impresa
beneficiaria; 
    d) «TUIR»: testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.