(Testo approvato dalla Commissione 
                   nella seduta del 9 aprile 2024) 
 
                     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che con decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile
2024, di convocazione dei comizi elettorali sono stati indetti per  i
giorni 8 e 9 giugno 2024  i  comizi  elettorali  per  l'elezione  dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
  Visti, quanto alla potesta' di rivolgere  indirizzi  generali  alla
RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1  e  4
della legge 14 aprile 1975,  n.  103  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista,  quanto  alla  potesta'  di  dettare  prescrizioni  atte   a
garantire   l'accesso   alla   programmazione   radiotelevisiva,   in
condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3,  4  e
5; 
  Visto  l'art.  19  della  legge  21  marzo   1990,   n.   53,   per
l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale; 
  Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Elezione dei membri
del   Parlamento   europeo   spettanti   all'Italia»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visti  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita'  e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo  unico
per la fornitura di  servizi  di  media  audiovisivi,  approvato  con
decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  208,  nonche'  gli  atti  di
indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio
e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n.  28  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e tenuto conto della relativa  delibera  per  l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per  i
giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare  riferimento  all'attivita'
di monitoraggio e modalita' di contraddittorio nonche' ai criteri  di
valutazione; 
  Considerata  la  prassi  pregressa  e  i  precedenti   di   proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi  periodi,  nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
 
                              Dispone: 
 
nei confronti della RAI Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, come di seguito: 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia, indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024. 
  2.  Tali  disposizioni  si  applicano  dall'indizione  dei   comizi
elettorali e cessano di avere efficacia alla  mezzanotte  dell'ultimo
giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 
  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne elettorali di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni elettorali regionali,  amministrative  o  referendarie,
saranno applicate  le  disposizioni  di  attuazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.