IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il regio decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e in particolare l'art. 71; 
  Visto  l'art.  548  del  «Regolamento  per  l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello  Stato»  (di  seguito
«Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del  23  maggio
1924, cosi' come modificato dall'art. 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale è  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze è autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n.  5048315  del  15  dicembre  2023,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2024
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.  216
del 22 dicembre 2009  ed  in  particolare  l'art.  23  relativo  agli
operatori «Specialisti in  titoli  di  Stato  italiani»  (di  seguito
«Specialisti»); 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la  «Selezione  e  la
valutazione degli  specialisti  in  titoli  di  Stato»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  1°  aprile  1996,  n.  239,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  del  21  novembre  1997,  n.  461,  e
successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 
  Visti  gli  articoli  4  e  11  del  testo  unico,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del testo  unico,  in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  disciplina  della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui e'  stato
affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il
servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto l'art. 17 del testo unico,  relativo  all'ammissibilita'  del
servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste
dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015,  recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei  titoli
di Stato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012,  come  successivamente  modificato  dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  13  dicembre  2023  per  quanto  riguarda   la   disciplina   di
regolamento,  la  prestazione   di   servizi   transfrontalieri,   la
cooperazione in materia  di  vigilanza,  la  prestazione  di  servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389  della  Commissione  dell'11  novembre  2016  per  quanto
riguarda i parametri per  il  calcolo  delle  penali  pecuniarie  per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del  regolamento,
come modificato  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2021/70  della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso,  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2022/1930  della
Commissione del  6  luglio  2022  per  quanto  riguarda  la  data  di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura  di  acquisto
forzoso e, da ultimo, dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2023/1626
della  Commissione  del  19  aprile  2023  per  quanto  riguarda   il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi  alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano  a  fini
di regolamento; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  12953  del  17  febbraio  2023,
concernente  le  «Disposizioni  contabili  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di  pronti  contro  termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2024  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024; 
  Vista la determinazione n. 101204 del  23  novembre  2023,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a  decorrere  dal
1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della  Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito  pubblico,  di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la  tempestivita'
dell'azione amministrativa; 
  Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro con richieste degli operatori ammessi a  partecipare  espresse
in termini di rendimento,  anziche'  di  prezzo,  secondo  la  prassi
prevalente sui mercati monetari dell'area euro; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  5
aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 55.232 milioni di euro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonche'  del
decreto cornice,  e  in  deroga  all'art.  548  del  regolamento,  e'
disposta per il 12 aprile 2024 l'emissione  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette  giorni  con
scadenza 14 aprile 2025, fino al limite massimo in valore nominale di
8.000 milioni di euro. 
  Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in
tranche. 
  Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta
l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al
presente decreto.