IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  e,  in
particolare, gli articoli 32 e 35; 
  Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della
navigazione»,  e,  in  particolare,  gli  articoli  744  e  748,  che
disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le  relative
norme applicabili; 
  Vista la  legge  5  dicembre  1988,  n.  521,  recante  «Misure  di
potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, concernente  i
requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni
sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
e per le relative qualificazioni professionali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27  della  Commissione
del 19 dicembre  2018,  recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.
1178/2011  che  stabilisce  i  requisiti  tecnici  e   le   procedure
amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione  civile  a
norma del regolamento (UE) 2018/1139 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  concernente  «Regolamento  recante  norme   sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente «Regolamento recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti  tecnici,  a  norma   dell'articolo   64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e 586; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione  delle  classi  delle   lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 155 del 6 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante:  «Determinazione  delle   classi   di   laurea
magistrale», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  10  dicembre  2012,
concernente «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012; 
  Vista la direttiva  tecnica  del  Servizio  sanitario  del  Comando
logistico dell'Aeronautica militare del  15  novembre  2012,  recante
«Standardizzazione ed  unificazione  delle  procedure  relative  alle
visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale
dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione»; 
  Effettuata la concertazione con  le  organizzazioni  sindacali,  da
ultimo con l'incontro in data 29 novembre 2022, ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,  recante  «Recepimento
dell'accordo sindacale integrativo per il personale non  direttivo  e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  168  del  19
luglio 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  1435  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  10
ottobre 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota del Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei  ministri  n.  918  in
data 26 gennaio 2024; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modalita' di accesso al ruolo 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  seguito  denominato  «Corpo
nazionale»,  avviene,  nel  limite  dell'80  per  cento   dei   posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  selezione  interna
per titoli e superamento di un corso  di  formazione  basico  per  il
rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 
  2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.
217 del 2005, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile  del  Corpo
nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti  disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli  e
superamento di un corso di formazione avanzato per  il  rilascio  del
brevetto di pilota di aeromobile. 
  3. I bandi per le selezioni interne di cui ai  commi  1  e  2  sono
adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile,  di  seguito
denominato Dipartimento, e pubblicati sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via
telematica della domanda di partecipazione, in conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema  di  autenticazione  in
uso presso il Dipartimento. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 32 e 35  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): 
                «Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e
          al ruolo degli specialisti di aeromobile). -  1.  L'accesso
          al ruolo dei  piloti  di  aeromobile  avviene,  nel  limite
          dell'80 per cento dei posti disponibili al 31  dicembre  di
          ogni  anno,  mediante  selezione  interna,  per  titoli   e
          superamento  di  un  corso  di  formazione  basico  per  il
          rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al
          personale del ruolo dei vigili del  fuoco  in  possesso  di
          diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado  e  di
          specifici requisiti di partecipazione previsti nel  decreto
          di cui al comma 9. 
                2.  L'accesso  al  ruolo  dei  piloti  di  aeromobile
          avviene, nel limite del 20 per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  selezione  interna,
          per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato
          per il rilascio  del  brevetto  di  pilota  di  aeromobile,
          riservato al personale del ruolo dei vigili  del  fuoco  in
          possesso della licenza rilasciata ai sensi della  normativa
          emanata  dall'European  Aviaton  Safety  Agency  (EASA)  di
          pilota commerciale o di linea, in corso di validita' per le
          specifiche categorie di aeromobile, nonche' di  diploma  di
          istruzione secondaria  di  secondo  grado  e  di  specifici
          requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui  al
          comma  9.  I  posti  rimasti  scoperti  in  tale  procedura
          selettiva sono devoluti ai partecipanti alla  selezione  di
          cui al comma 1. 
                3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1  e
          2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
          la data di scadenza del termine per la presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso alle selezioni il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
          di  punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
                5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile
          avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  selezione  interna,
          per titoli e superamento di un corso di  formazione  basico
          necessario per il rilascio del brevetto di  specialista  di
          aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del
          fuoco in possesso di diploma di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado e di specifici  requisiti  di  partecipazione
          previsti nel decreto di cui al comma 9. 
                6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile
          avviene, nel limite del 20 per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  selezione  interna,
          per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato
          per il rilascio del brevetto di specialista di  aeromobile,
          riservato al personale del ruolo dei vigili  del  fuoco  in
          possesso della licenza di manutenzione  aeronautica  (LMA),
          rilasciata ai sensi della normativa  emanata  dall'European
          Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per  le
          specifiche categorie di aeromobile, nonche' di  diploma  di
          istruzione secondaria  di  secondo  grado  e  di  specifici
          requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui  al
          comma  9.  I  posti  rimasti  scoperti  in  tale  procedura
          selettiva sono devoluti ai partecipanti alla  selezione  di
          cui al comma 5. 
                7. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 5  e
          6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
          la data di scadenza del termine per la presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso alle selezioni il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
          di  punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
                9. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  sono  previsti  i  requisiti  per  la
          partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e  6,
          l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli
          specifici  requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   e
          attitudinale, la durata e le modalita' di  svolgimento  dei
          corsi di formazione, basico e  avanzato,  le  modalita'  di
          svolgimento della prova di  fine  corso,  le  categorie  di
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i criteri  di  formazione  delle
          graduatorie finali. 
                10. Al personale del Corpo nazionale  che,  ad  esito
          delle procedure selettive di cui ai commi  1,  2,  5  e  6,
          accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al  ruolo  degli
          specialisti  di  aeromobile,  e'  attribuita  la  qualifica
          corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo  di
          provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio
          gia'  maturata,  ai  fini  dello  stato  giuridico,   della
          progressione in carriera e del trattamento economico.». 
                «Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori).  -
          1. L'accesso al ruolo degli  elisoccorritori  avviene,  nei
          limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,
          mediante selezione interna, per titoli e superamento di  un
          corso  di  formazione  professionale   per   l'acquisizione
          dell'abilitazione   di   elisoccorritore,   riservata    al
          personale del ruolo dei vigili del  fuoco  in  possesso  di
          specifici requisiti di partecipazione previsti dal  decreto
          di cui al comma 4. 
                2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il
          personale che abbia riportato, nel triennio  precedente  la
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso alla selezione il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
          di  punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
                4. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento della procedura selettiva di cui  al  comma  1;
          l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli
          specifici  requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   e
          attitudinale; la durata e le modalita' di  svolgimento  del
          corso  di  formazione  professionale;   le   modalita'   di
          svolgimento della prova di fine  corso;  le  categorie  dei
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse;  la  composizione  della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale. 
                5. Al personale del Corpo  nazionale  che,  ad  esito
          della procedura selettiva di cui  al  comma  1,  accede  al
          ruolo degli  elisoccorritori  e'  attribuita  la  qualifica
          corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei
          vigili  del  fuoco  di  provenienza,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio gia' maturata,  ai  fini  dello
          stato giuridico,  della  progressione  in  carriera  e  del
          trattamento economico.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 744 e 748  del  Regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): 
                «Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati).
          - Sono  aeromobili  di  Stato  gli  aeromobili  militari  e
          quelli, di proprieta' dello  Stato,  impiegati  in  servizi
          istituzionali delle Forze di  polizia  dello  Stato,  della
          Dogana, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del
          Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
          Stato. 
                Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. 
                Salvo  che  non   sia   diversamente   stabilito   da
          convenzioni internazionali, agli effetti della  navigazione
          aerea internazionale sono  considerati  privati  anche  gli
          aeromobili di Stato, ad eccezione di  quelli  militari,  di
          dogana, di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. 
                Sono  equiparati  agli  aeromobili   di   Stato   gli
          aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche
          occasionalmente, per attivita' dirette  alla  tutela  della
          sicurezza nazionale.». 
                «Art.  748  (Norme  applicabili).  -  Salva   diversa
          disposizione, non si applicano le norme del presente codice
          agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia
          dello Stato e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'art.
          744. 
                L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a  quelli
          di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746,
          comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
          nonche' il diritto di  priorita'  nell'utilizzazione  delle
          strutture aeroportuali. 
                Lo svolgimento delle  operazioni  di  volo  da  parte
          degli aeromobili  di  cui  al  primo  comma  e'  effettuato
          garantendo un adeguato livello  di  sicurezza,  individuato
          secondo  le  speciali   regolamentazioni   adottate   dalle
          competenti Amministrazioni dello Stato, nonche', per quanto
          riguarda gli aereomobili di cui al quarto  comma  dell'art.
          744, d'intesa con l'ENAC. 
                Le norme del presente codice, salva diversa specifica
          disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
          impianti ed alle infrastrutture appartenenti  al  Ministero
          della  difesa  ed  agli  altri  Ministeri   che   impiegano
          aeromobili di Stato di loro proprieta'.». 
              - Si riporta il comma 4  dell'art.  13  della  legge  5
          dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle  forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): 
                «4. Con decreto del capo del Dipartimento dei  vigili
          del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono
          inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei  corsi  e
          degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari  tipi
          di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche'
          le conseguenti annotazioni sui titoli.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  64  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.  910/2014
          del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio  2014,
          produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso  ai
          servizi   in   rete,   gli   effetti   del   documento   di
          riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. La disposizione di  cui  al  periodo
          precedente si applica altresi' in caso  di  identificazione
          elettronica ai fini dell'accesso ai servizi  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni e dai  soggetti  privati  tramite
          canali fisici. L'identita' digitale,  verificata  ai  sensi
          del presente articolo e con  livello  di  sicurezza  almeno
          significativo,   attesta    gli    attributi    qualificati
          dell'utente, ivi compresi i dati relativi  al  possesso  di
          abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge  ovvero
          stati,  qualita'  personali  e  fatti  contenuti  in  albi,
          elenchi  o  registri  pubblici  o  comunque  accertati   da
          soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero  gli  altri
          dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di  un
          servizio attestati da un gestore di attributi  qualificati,
          secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID  e
          la    carta    di    identita'    elettronica    ai    fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano  esclusivamente
          le  identita'  digitali  SPID,  la   carta   di   identita'
          elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire
          l'accesso delle imprese  e  dei  professionisti  ai  propri
          servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale  i
          soggetti di cui all'art.  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)
          utilizzano esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la
          carta di identita' elettronica e  la  carta  nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line. 
                3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
          in qualita' di gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del
          rilascio dell'identita'  digitale  a  una  persona  fisica,
          verificano  i  dati  identificativi  del  richiedente,  ivi
          inclusi l'indirizzo di residenza  e,  ove  disponibili,  il
          domicilio digitale o altro indirizzo di contatto,  mediante
          consultazione gratuita dei dati disponibili  presso  l'ANPR
          di cui all'art. 62, anche tramite la  piattaforma  prevista
          dall'art.  50-ter.  Tali  verifiche   sono   svolte   anche
          successivamente al rilascio  dell'identita'  digitale,  con
          cadenza  almeno  annuale,  anche  ai  fini  della  verifica
          dell'esistenza in  vita.  Il  direttore  dell'AgID,  previo
          accertamento    dell'operativita'    delle    funzionalita'
          necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
          dell'identita'  digitale   accreditati   sono   tenuti   ad
          effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.   139
          (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'art.  11  della  L.  29  luglio  2003,  n.  229),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/27  della
          Commissione del 19 dicembre 2018 (Modifica del  regolamento
          (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici  e  le
          procedure  amministrative  relativamente   agli   equipaggi
          dell'aviazione  civile  a  norma   del   regolamento   (UE)
          2018/1139  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  10
          gennaio 2019, n. L8. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici  impieghi)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137. 
              - Si riporta il testo degli artt. 583 e 586 del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della  legge  28
          novembre 2005, n. 246): 
                «Art. 583 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Fermi  i
          requisiti  di  idoneita'  previsti  dalla  sezione  I   del
          presente capo, le disposizioni della  presente  sezione  si
          applicano al personale delle Forze armate, delle  Forze  di
          polizia a ordinamento militare e civile  e  del  Corpo  dei
          vigili del fuoco: 
                  a) piloti e navigatori; 
                  b) impiegato a bordo di aeromobili,  in  base  alla
          normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota
          e navigatore; 
                  c) assistenti e  controllori  del  traffico  aereo,
          assistenti e controllori della difesa  aerea  limitatamente
          alle imperfezioni e infermita' afferenti la neurologia,  la
          psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria. 
                2. Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea  i
          militari affetti dalle imperfezioni  e  infermita'  di  cui
          alla presente sezione. 
                3. L'elenco delle imperfezioni e  infermita'  di  cui
          all'art.  586,  e'  aggiornato  con  decreto  adottato  dal
          Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile,
          il Ministro per  le  pari  opportunita'  e  la  Commissione
          nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per
          il personale del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.». 
                «Art. 586 (Imperfezioni e infermita' che  sono  causa
          di non idoneita' ai servizi di  navigazione  aerea).  -  1.
          Sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea
          le seguenti imperfezioni e infermita': 
                  a)  l'anamnesi  personale  remota  ovvero   recente
          positiva per qualsiasi patologia che puo' evolvere  in  una
          condizione inabilitante; 
                  b) costituzione e stato di nutrizione: 
                    1) le condizioni e le misure antropometriche  non
          conformi agli standard; 
                    2) i dimorfismi; 
                    3)     la     malnutrizione     proteico-calorica
          (iponutrizione, ipernutrizione, obesita',  magrezza)  e  le
          alterazioni del trofismo, distrettuali e sistemiche; 
                  c) neurologia: 
                    1) le malattie del sistema nervoso centrale  e  i
          loro esiti:  malattie  di  natura  genetica,  malformativa,
          vascolare, tossica,  metabolica,  carenziale,  neoplastica,
          infettiva,    parassitaria,    autoimmune,    degenerativa,
          iatrogena o da altra causa; tutte le forme di emicrania, le
          cefalee ricorrenti di qualsiasi tipo, le nevralgie craniche
          di  qualsiasi  tipo,  il  ritardo  mentale   secondario   a
          patologia  neurologica,  i  disturbi  della  parola  e  del
          linguaggio, i disturbi  del  movimento,  i  disturbi  della
          stenia,  i  disturbi  dell'equilibrio,  i  disturbi   della
          coordinazione  motoria,  qualsiasi  alterazione  dell'esame
          obiettivo neurologico o dell'esame neuro radiologico; 
                    2) le malattie del sistema nervoso periferico e i
          loro esiti:  malattie  di  natura  genetica,  malformativa,
          vascolare,  tossica,  metabolica,  carenziale,   infettiva,
          parassitaria,   neoplastica,   autoimmune,    degenerativa,
          iatrogena o da altra  causa,  radicolopatie,  disturbi  del
          movimento, disturbi della stenia, disturbi del tono  e  del
          trofismo  muscolare   di   origine   neurogena,   qualsiasi
          alterazione    dell'esame    neurologico    o    dell'esame
          elettromiografico; 
                    3)  le  miopatie  e  i  loro   esiti:   distrofie
          muscolari,  miotonie,  miastenia  nelle  sue  varie  forme,
          miopatie congenite e miopatie da altre cause; 
                    4) i traumi cranio-encefalici, i  traumi  cranici
          fratturativi, i traumi fratturativi  vertebrali,  i  traumi
          midollari e i loro esiti; 
                    5) le epilessie, attuali o pregresse; 
                    6) i singoli episodi comiziali: anamnesi remota o
          prossima di singoli episodi critici  anche  in  assenza  di
          anomalie elettroencefalografiche pregresse o attuali; 
                    7) le anomalie EEG a carattere parossistico; 
                    8)   i   disturbi   della   coscienza:   disturbi
          ricorrenti o non sufficientemente spiegati da una causa non
          ricorrente; 
                  d) psichiatria: 
                    1)  le  sindromi  e   i   disturbi   psichici   e
          comportamentali di natura organica e non: ritardo mentale e
          livello   intellettivo   medio   inferiore,   disturbi   di
          personalita'     e     del     comportamento,      disturbi
          dell'adattamento,  parafilie,  disturbi  dell'identita'  di
          genere, disturbi  del  controllo  degli  impulsi,  disturbi
          dell'alimentazione,  disturbi  delle  funzioni  evacuative,
          disturbi della comunicazione, disturbi da tic, schizofrenia
          e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi
          dell'umore,   disturbi   d'ansia,   disturbi   somatoformi,
          disturbi del sonno, azioni  di  autonocumento  e  tutte  le
          altre  condizioni  cliniche  che  comunque  possono  essere
          oggetto di attenzione clinica; 
                    2)  la  dipendenza,  l'abuso  ovvero   l'uso   di
          qualsiasi  tipo  di  sostanza  stupefacente  o   psicotropa
          inclusa nelle tabelle di cui all'art. 13  del  testo  unico
          emanato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre   1990,   n.   309   e   successive   modifiche   e
          aggiornamenti; 
                    3)  l'alcolismo   ovvero   l'abuso   di   bevande
          alcoliche; 
                  e) endocrinologia e metabolismo: 
                    1) i disordini del metabolismo  dei  carboidrati:
          diabete  insulino  dipendente  e   diabete   non   insulino
          dipendente, ridotta tolleranza glicidica; 
                    2)  i  disordini  del  metabolismo  dei   lipidi:
          ipercolesterolemie,     le     ipertrigliceridemie,      le
          iperlipidemie miste; 
                    3) i disordini del metabolismo proteico  e  degli
          aminoacidi: fenilchetonuria; alcaptonuria; omocistinuria; 
                    4)   le   tesaurismosi   lipidiche,   glicidiche,
          mucopolisaccariche; 
                    5)  i  disordini  del  metabolismo   delle   basi
          puriniche; 
                    6) le malattie del sistema  ipotalamo-ipofisario:
          craniofaringioma, adenomi  ipofisari,  funzionanti  e  non,
          sindrome della  sella  vuota,  ipopituritarismi  isolati  e
          panipopituitarismo; 
                    7) il diabete insipido, sia  la  forma  neurogena
          che nefrogena; 
                    8)  le  malattie  delle   gonadi:   sindrome   di
          Klinefelter,  sindrome  di  Turner  maschile  e  femminile,
          anorchia bilaterale congenita, agenesia gonadica femminile,
          ermafroditismi  veri  e  pseudoermafroditismi  maschile   e
          femminile; 
                    9)  le  malattie  della  corticale  del  surrene:
          insufficienza surrenalica primitiva o malattia di  Addison,
          sindrome di Cushing, iperaldosteronismo o  morbo  di  Conn,
          ipoaldosteronismo primitivo; 
                    10) le  malattie  della  midollare  del  surrene:
          sindromi  da  ipofunzione  della  midollare  del   surrene,
          feocromocitoma; 
                    11) le malattie della tiroide: gozzo  semplice  e
          nodulare  non   tossico,   ipertiroidismi,   ipotiroidismi,
          tiroiditi; 
                    12)  le  malattie   delle   paratiroidi   e   del
          metabolismo          minerale:          iperparatiroidismo,
          ipoparatiroidismo,   pseudoipoparatiroidismo,   rachitismo,
          osteomalacia, osteoporosi, malattia Paget; 
                    13)   le   sindromi   poliendocrine:    neoplasie
          endocrine multiple, sindromi polighiandolari autoimmuni; 
                  f) enzimopatie: 
                    1) le glicosurie normoglicemiche; 
                    2)  le  iperbilirubinemie  indirette   di   grado
          elevato; 
                    3)    il    deficit     anche     parziale     di
          glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH); 
                    4) la porfirie; 
                  g) le malattie ereditarie del tessuto connettivo; 
                  h) tossicologia: 
                    1) le intossicazioni da metalli e loro composti; 
                    2)  le  intossicazioni  da  acido  cianidrico   e
          cianuri, ossido di carbonio, solfuro di carbonio; 
                    3) le intossicazioni da composti organici; 
                  i) immuno-allergologia: 
                    1)  le  malattie  autoimmuni  sistemiche:   lupus
          eritematoso  sistemico;  artrite  reumatoide;  sindrome  di
          Sjogren;    sclerodermia;    vasculiti;     dermatomiosite;
          polimiosite; connettivite mista; 
                    2) le allergopatie: tutte le allergopatie,  anche
          in  fase  asintomatica,   con   qualsiasi   estrinsecazione
          cutanea, mucosale  e  d'organo  (rinite,  asma,  orticaria,
          ecc.); la diatesi allergica spiccata, valutate con  i  test
          sottoindicati; le  intolleranze  ad  alimenti  di  abituale
          consumo;  le  reazioni  da  farmaci  di  uso  corrente  non
          sostituibili; l'allergia al veleno di imenotteri; 
                    3) le sindromi da immunodeficienza primitiva e le
          sindromi di immunodeficienza acquisita: agammoglobulinemia;
          ipogammaglobulinemia comune variabile, ipogammaglobulinemia
          con iper Ig-M; il deficit selettivo  di  Ig-A  (livello  di
          Ig-A sieriche < 5 mg/dL, con altre immunoglobuline  normali
          o aumentate);  le  immunodeficienze  combinate  (SCID);  le
          gravi alterazioni della funzionalita' fagocitaria; 
                  l) infettivologia e parassitologia: le malattie  da
          agenti  infettivi  e  da  parassiti  che  sono   causa   di
          compromissione  delle  condizioni  generali,  della   crisi
          ematica  o  che  hanno  caratteristiche  di  cronicita'  ed
          evolutivita'; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in
          fase attiva  e  i  suoi  esiti;  il  morbo  di  Hansen;  la
          sifilide; la positivita' per antigene HBV;  la  positivita'
          per anticorpi HCV; la positivita'  per  anticorpi  per  HIV
          determinati con metodo  ELISA  e  in  caso  di  positivita'
          confermati con metodica Western Blot. 
                  m) ematologia: 
                    1) le  malattie  primitive  del  sangue  e  degli
          organi emopoietici: la microcitemia o talassemia  minima  o
          trait talassemico,  sinonimi  che  indicano  la  condizione
          asintomatica  del   portatore   eterozigote   dell'anomalia
          genetica; 
                    2) le malattie  secondarie  del  sangue  e  degli
          organi emopoietici; 
                    3) la splenomegalia e gli esiti di  splenectomia:
          le splenomegalie di qualsiasi origine, associate o non,  ad
          alterazioni della crasi ematica; 
                  n) apparato scheletrico e locomotore: 
                    1) le malformazioni congenite  e  le  alterazioni
          morfologiche acquisite del  cranio:  tutte  le  alterazioni
          congenite e acquisite delle ossa del cranio che determinino
          deformita' ovvero alterazioni funzionali o che  interessino
          la teca interna; 
                    2) le patologie  dell'apparato  scheletrico  e  i
          loro      esiti:      le      malattie       infiammatorie,
          endocrino-metaboliche,                   osteo-distrofiche,
          osteo-condrosiche,   sistemiche,   le   osteonecrosi,    le
          osteocondriti  dissecanti;  gli  esiti   di   osteocondrite
          tarsometatarsali e carpali; la lassita' capsulolegamentosa,
          anche con modesta instabilita'  articolare;  gli  esiti  di
          meniscectomia  totale  e  la  meniscopatia;  gli  esiti  di
          osteocondrosi   giovanile;   la   presenza   di   endo    e
          artro-protesi; 
                    3) gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato
          osteoarticolare: esiti di fratture con mezzi di sintesi  in
          situ, anche senza segni di intolleranza e non limitanti  la
          funzione, esiti di fratture  ben  consolidate  con  modiche
          limitazioni funzionali, calcificazioni periarticolari  post
          traumatiche, esiti di meniscectomia e le meniscopatie anche
          se  non  limitanti  la  funzione,  esiti  di  meniscectomia
          parziale e di exeresi di pliche sinoviali anche con modiche
          limitazioni funzionali,  esiti  di  lussazioni  articolari,
          anche  quelle  minori  (interfalangee,   sternoclavicolari,
          acromionclaveari) e con modiche limitazioni funzionali; 
                    4) le patologie e i loro esiti, anche  di  natura
          traumatica, dei muscoli: malformazioni, patologie  croniche
          ed  esiti  di  lesione  dei  muscoli  (miopatie  congenite,
          agenesie,  atrofie,   contratture   permanenti,   miositi);
          ipotrofie muscolari degli arti con  differenza  perimetrica
          superiore a 2 cm rispetto  all'arto  controlaterale,  anche
          senza alterazioni funzionali; 
                    5) le patologie e i loro esiti, anche  di  natura
          traumatica, delle strutture capsulo-legamentose,  tendinee,
          aponeurotiche e delle  borse  sinoviali:  lassita'  capsulo
          legamentosa,  calcificazioni  tendinee  post   traumatiche,
          patologie croniche e gli esiti di lesione delle  aponeurosi
          dei tendini e delle borse (fibromatosi plantare o  palmare,
          retrazioni,  ernie  muscolari,   tendinopatie,   lussazioni
          tendinee,  disinserzioni,  patologie  congenite   tendinee)
          anche senza alterazioni funzionali; calcificazioni tendinee
          o periarticolari post-traumatiche; 
                    6) le patologie e i loro esiti, i dismorfismi,  i
          paramorfismi del rachide: scoliosi maggiori con  angolo  di
          Lippmann-Cobb superiore a 15°; ipercifosi dorsale superiore
          a 35°; schisi di un arto vertebrale; esiti  di  trattamenti
          chirurgici della colonna vertebrale; ernie discali  e  loro
          esiti chirurgici; protrusioni discali,  anche  senza  segni
          clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare; 
                    7)  i  dismorfismi   degli   arti   inferiori   e
          superiori:  lussazione  congenita  del  capitello  radiale,
          anche con funzionalita' del gomito conservata; cubito valgo
          o varo; sinostosi  radio  ulnare;  sindattilia  delle  dita
          delle mani; dismetria degli arti inferiori superiore a  1,5
          cm; ginocchio valgo con distanza intermalleolare  superiore
          a  4  cm;  ginocchio  varo  con  distanza  intercondiloidea
          superiore  a  4  cm;  piede   torto,   piede   piatto-valgo
          bilaterale e piede cavo bilaterale, di grado elevato ovvero
          con segni di ipercheratosi plantare;  sindattilia  completa
          di due dita e incompleta di piu' dita del piede; 
                    8) le malformazioni, la  perdita  dell'integrita'
          anatomica e funzionale delle mani  e  dei  piedi:  mancanza
          anatomica o perdita funzionale permanente totale di un dito
          o parziale di due o piu' dita, di una mano o di due fra  le
          mani; perdita parziale di una delle prime tre dita  di  una
          mano; perdita della falange ungueale  del  primo  dito  del
          piede o perdita anatomica  o  funzionale  di  un  dito  del
          piede; alluce valgo;  dito  a  martello  con  sublussazione
          metatarso-falangea; sinostosi tarsale; dita sovrannumerarie
          delle mani e dei piedi; 
                  o) apparato respiratorio: 
                    1) le malattie delle pleure e i loro esiti: esiti
          di   pleurite,   obliterazione   del   seno   costofrenico,
          scissurite aspecifica; 
                    2) le malattie della trachea,  dei  bronchi,  dei
          polmoni e i loro esiti: bronchiectasie; enfisema polmonare; 
                    3) le deformita' della gabbia toracica, congenite
          o acquisite: pectus excavatus e pectus carenatus, di  grado
          rilevante,  cifosi  e  scoliosi;   esiti   di   traumatismi
          toracici; 
                    4)  l'asma  bronchiale  allergico   e   non,   le
          patologie ostruttive: Ipereattivita' Bronchiale  Aspecifica
          (I.B.A.); 
                    5) le patologie polmonari  e  del  mediastino  di
          tipo cistico ovvero bollose; lo pneumotorace spontaneo; 
                    6) deficit significativo ai test di funzionalita'
          respiratoria; 
                  p) apparato cardio-vascolare: 
                    1) le cardiopatie congenite; le malformazioni del
          cuore e dei grossi vasi; gli esiti  della  loro  correzione
          chirurgica;   le   anomalie   di   posizione   del   cuore:
          destrocardia;   protesi   vasali,   esiti   di   intervento
          riparativo dei grossi vasi; 
                    2) le malattie del pericardio,  del  miocardio  e
          dell'endocardio:  miocarditi  ed   endocarditi,   acute   o
          croniche, anche senza esiti, pregresse pericarditi acute  o
          croniche e loro esiti, cardiomiopatie, miocardiopatie; 
                    3)   le   malattie   delle   valvole   cardiache:
          malformazioni e displasie degli apparati valvolari; valvola
          aortica bicuspide anche  se  continente  e  non  calcifica;
          prolasso  della  mitrale;  valvole  balloniformi  anche  in
          assenza di  rigurgito  significativo;  insufficienze  e  le
          stenosi  valvolari;  ridondanza  valvolare,  anche  se  con
          rigurgito di  grado  emodinamicamente  poco  significativo;
          esiti di intervento riparativo delle strutture valvolari; 
                    4)  la  cardiopatia  ischemica  e  l'infarto  del
          miocardio; 
                    5)  le  malattie  e  le  anomalie   del   sistema
          specifico del cuore: blocchi di branca completi; blocchi di
          branca  incompleti  solo  se  causati  ovvero  associati  a
          patologie  cardiache;  emiblocco  anteriore   sinistro   se
          causato ovvero associato  a  patologie  cardiache;  blocchi
          atrio-ventricolari di primo grado quando sono  associati  a
          patologie cardiache e non si riducono dopo sforzo adeguato;
          blocchi  atrio-ventricolari  di  secondo  e  terzo   grado;
          preeccitazioni ventricolari; sindrome ipercinetica; ritardo
          di attivazione intraventricolare anteriore sinistro  a  QRS
          stretto associato ritardo di attivazione  intraventricolare
          dx, stabili (blocco bifascicolare); 
                    6)  le  turbe  del  ritmo  cardiaco:  tachicardia
          sinusale,  bradicardia  sinusale  non  indicativa  di   una
          condizione   di   allenamento   per   attivita'    sportiva
          documentata,     segnapassi     migrante,     extrasistolia
          ventricolare frequente (superiore a 100/ora); 
                    7) le anomalie  elettrocardiografiche  indicative
          per un potenziale rischio di aritmie gravi; 
                    8)   l'ipertensione   arteriosa   essenziale    o
          secondaria:  ipertensione  arteriosa   borderline   secondo
          l'O.M.S.; 
                    9) gli aneurismi, le angiodisplasie e le  fistole
          arterovenose; gli esiti della loro  correzione  chirurgica:
          protesi vasali, esiti di intervento riparativo  dei  grossi
          vasi; 
                    10)  tutte  le  patologie  delle  arterie  e  dei
          capillari con  disturbi  trofici  o  funzionali:  morbo  di
          Raynauld primitivo, acrocianosi; 
                    11) le ectasie venose;  i  disturbi  del  circolo
          venoso  profondo:  ectasie   venose   estese,   le   varici
          reticolari o dermiche; 
                    12) le flebiti e i loro esiti: esiti  di  flebiti
          superficiali degli arti inferiori,  delle  vene  gemellari,
          degli arti superiori, comprese quelle da veno-puntura; 
                  q) apparato digerente: 
                    1) le malformazioni e le malattie croniche  delle
          ghiandole e dei dotti salivari; 
                    2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le
          malattie croniche, e i  loro  esiti  morfo-funzionali,  del
          fegato, delle vie biliari e del pancreas: epatite  cronica;
          calcolosi  delle  vie  biliari;  pancreatite   subacuta   e
          cronica; 
                    3) le malformazioni, le anomalie di posizione, le
          malattie croniche, e i  loro  esiti  morfo-funzionali,  del
          tubo digerente, del peritoneo, ano-rettali: morbo  celiaco,
          ulcera duodenale; ulcera  gastrica;  rettocolite  ulcerosa;
          morbo di  Crohn;  diverticolosi  e  diverticolite;  fistole
          anali e perianali, stenosi, distopie, mesenterium  commune,
          splancnoptosi, dolico colon; 
                    4) le ernie viscerali; 
                    5) gli esiti di intervento chirurgico addominale,
          anche laparoscopico, che determini indebolimento funzionale
          dei vari organi e visceri; 
                  r) apparato uro-poietico: 
                    1) le anomalie di numero, forma, sede  dei  reni;
          le anomalie vascolari del rene: reni sovrannumerari, rene a
          ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna, ectopia
          pelvica congenita e ptosi renale; 
                    2) le malattie croniche, congenite  o  acquisite,
          dei reni: glomerulonefriti e pielonefriti; 
                    3) le  anomalie  di  numero,  forma,  sede  e  le
          malattie croniche di pelvi e ureteri; 
                    4) le malformazioni e le malattie croniche  della
          vescica; 
                    5) le malformazioni, le stenosi, le dilatazioni e
          le malattie croniche dell'uretra; 
                    6) la  nefrolitiasi  e  la  calcolosi  delle  vie
          urinarie; 
                    7) la proteinuria, l'ematuria, la cilindruria; 
                    8) l'incontinenza e la ritenzione urinaria; 
                  s) apparato genitale maschile: 
                    1)  le   malformazioni,   le   malposizioni,   le
          patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale  maschile:
          perdita  parziale  o  totale  del   pene,   o   sue   gravi
          malformazioni; fimosi serrata, epispadia e ipospadia, se lo
          sbocco uretrale e' prossimale al solco  balano  prepuziale;
          patologie della  prostata  e  delle  vescichette  seminali;
          mancanza, atrofia monolaterale o bilaterale dei  testicoli;
          criptorchidismo anche se  monolaterale;  malattie  croniche
          del testicolo,  dell'epididimo  e  del  funicolo;  malattie
          croniche dello scroto; 
                  t) apparato genitale femminile: 
                    1)  le   malformazioni,   le   malposizioni,   le
          patologie,  e  i   loro   esiti,   dell'apparato   genitale
          femminile: mancanza di una  o  ambedue  le  ovaie,  aplasia
          completa  dell'utero,  aplasia   completa   della   vagina,
          agenesia degli annessi, prolassi urogenitali  di  qualunque
          natura e grado,  esiti  di  isterectomia  e  di  intervento
          chirurgico per prolasso urogenitale,  fistole  genitali  di
          qualunque  natura,  endometriosi,   dismenorrea   e   altri
          disordini  del  ciclo  mestruale;  malformazioni  e   cisti
          vulvari; infiammazione delle ghiandole di Bartolino; 
                    2) la gravidanza; 
                  u) ghiandola mammaria: 
                    1) le malformazioni, le patologie e i loro esiti,
          della ghiandola mammaria: 
                    1.1  per  gli  uomini:   ginecomastia,   processi
          flogistici o displastici e loro esiti; 
                    1.2 per le donne: mancanza congenita o  acquisita
          di una mammella; processi flogistici o displastici  e  loro
          esiti quando sono di grado  elevato  o  causa  di  disturbi
          funzionali; la megalomastia se e' causa di impaccio motorio
          o  di  alterazioni  funzionali;  esiti   di   mastoplastica
          riduttiva o di mastectomia settoriale quando sono causa  di
          disturbi funzionali; protesi mammaria; 
                  v) complesso maxillo-facciale: 
                    1) le malformazioni e gli esiti  di  patologie  o
          lesioni delle labbra, della  lingua  e  dei  tessuti  molli
          della bocca: labiopalatoschisi; 
                    2) le malformazioni, gli esiti di  lesioni  o  di
          interventi  chirurgici   correttivi,   le   patologie   del
          complesso     maxillo-facciale     e     le     alterazioni
          dell'articolarita'  temporo-mandibolare:  mal   occlusioni;
          alterazioni dell'Articolazione  Temporo-Mandibolare  (ATM);
          esiti di fratture dei  mascellari  anche  in  osteosintesi;
          trattamenti   chirurgici   ortodontici    correttivi    dei
          mascellari; 
                    3) le malformazioni e gli esiti  delle  patologie
          dell'apparato masticatorio: mancanza  o  inefficienza  (per
          carie destruente o per anomalie dentarie) di piu'  elementi
          dentari; parodontopatia cronica; 
                  z) oftalmologia: 
                    1)  le  malformazioni,  le  imperfezioni   e   le
          patologie  degli  annessi   oculari,   della   congiuntiva,
          dell'apparato  lacrimale  e  i   loro   esiti   funzionali,
          menomanti,   anche    se    monolaterali:    malformazioni,
          disfunzioni, patologie, esiti di lesioni delle  palpebre  e
          delle ciglia, se sono di pregiudizio estetico o influiscono
          sulla  normale  motilita'  dei  bulbi  oculari,  ovvero  ne
          provocano la cronica irritazione; 
                    2)  le   malformazioni,   le   imperfezioni,   le
          patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero  dei  nervi
          ottici e i loro esiti funzionali,  anche  se  monolaterali:
          anoftalmia, malformazioni, malattie croniche  ed  esiti  di
          lesioni dell'orbita; 
                    3) le patologie  vitreoretiniche  regmatogene;  i
          trattamenti chirurgici ovvero parachirurgici delle stesse; 
                    4) le  alterazioni  morfologiche  di  sede  e  di
          trasparenza del cristallino; 
                    5) l'afachia; 
                    6) il cristallino protesico  intraoculare  (IOL),
          anche se monolaterale; 
                    7)  gli   esiti   di   chirurgia   refrattiva   e
          parachirurgia oculare; 
                    8) le alterazioni della idrodinamica oculare; 
                    9)   qualsiasi    alterazione    qualitativa    e
          quantitativa del campo visivo anche se monolaterale; 
                    10) le anomalie del senso luminoso; l'emeralopia; 
                    11) le turbe della motilita'  oculare  estrinseca
          di tipo manifesto (tropie); 
                    12) le turbe  della  motilita'  oculare  di  tipo
          latente (forie), se sono causa di anomalie a  carico  della
          visione binoculare ovvero del senso stereoscopico; 
                    13) il senso cromatico non conforme agli standard
          previsti  per  ciascun   ruolo,   categoria,   specialita',
          qualifica e abilitazione; 
                    14) l'acutezza visiva  naturale  e  corretta  non
          conforme  agli  standard  previsti   per   ciascun   ruolo,
          categoria, specialita', qualifica e abilitazione; 
                  aa) otorinolaringoiatria: 
                    1) le malformazioni e le patologie  dell'orecchio
          esterno: malformazioni  del  padiglione  auricolare  quando
          sono deturpanti o causa  di  disturbi  funzionali;  polipi,
          osteomi, esostosi e tutte le patologie del condotto uditivo
          esterno quando ne  occludano  il  lume  tanto  da  impedire
          otoscopia,    timpanometria    e    stimolazione    termica
          dell'apparato vestibolare; esiti  di  traumi  e  interventi
          chirurgici sull'orecchio esterno quando  inducano  disturbi
          funzionali; 
                    2) le malformazioni e le patologie  dell'orecchio
          medio: malformazioni dell'orecchio medio quando sono  causa
          di  disturbi  funzionali;   perforazioni   della   membrana
          timpanica;  otite  media  catarrale  cronica;  otite  media
          purulenta    cronica    semplice,    colesteatomatosa     e
          iperplastico-polipoide;   timpanosclerosi;   sindrome    da
          insufficienza    tubarica    (documentata    da     reperto
          timpanometrico piatto o con picco registrabile a valori  di
          pressione inferiori a - 100 daPa); incapacita' di  eseguire
          la  manovra  di  Valsava;  esiti  di  qualsiasi  intervento
          chirurgico   sull'orecchio   medio   (a   eccezione   della
          miringo-plastica e miringo-tomia, dove  e'  effettuata  una
          valutazione  caso  per  caso  a  seconda   del   ripristino
          funzionale  e  della  non   sussistenza   della   patologia
          all'origine dell'intervento); 
                    3) le malformazioni e le patologie  dell'orecchio
          interno: malformazioni e patologie dell'orecchio interno in
          grado di produrre disturbi funzionali di cui ai  successivi
          numeri 4) e 5); esiti di  qualsiasi  intervento  chirurgico
          sull'orecchio interno; 
                    4) l'acutezza uditiva non conforme agli standard; 
                    5) le disfunzioni delle vie vestibolari: presenza
          di nistagmo spontaneo con o senza fissazione visiva in  una
          o piu' delle  5  posizioni  fondamentali  (seduto,  supino,
          fianco  destro,  fianco  sinistro,   Rose),   nistagmo   da
          posizionamento e nistagmo  patologico  evocato  da  manovre
          oculari; risposte vestibolari  patologiche  o  con  marcati
          fenomeni   neurovegetativi   alle   stimolazioni   termiche
          (risposte  simmetricamente  ridotte  o  eccessive   possono
          essere  valutate   anche   con   stimolazione   rotatoria);
          asimmetrie del tono muscolare degli arti  superiori  ovvero
          inferiori; 
                    6) le malformazioni e le patologie del naso e dei
          seni paranasali: malformazioni della piramide e delle fosse
          nasali quando inducano disturbi funzionali; rinite  cronica
          catarrale, mucopurulenta e purulenta; rinopatia vasomotoria
          specifica e aspecifica; rinopatia ipertrofica  e  atrofica,
          rinopatie  granulomatose;  stenosi  e  sinechie  di  una  o
          entrambe   le   fosse   nasali   causa   di   insufficienza
          ventilatoria;  polipi  nasali   di   qualsiasi   natura   e
          dimensione, angiomi e varici voluminose;  sinusite  cronica
          catarrale e purulenta e qualunque massa occupante spazio  a
          livello  delle  cavita'  paranasali   (ipertrofia   mucosa,
          polipi, versamenti,  cisti,  mucoceli,  osteomi)  causa  di
          disturbi  funzionali;  ipo-anosmia;  esiti  di   traumi   e
          interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali  causa
          di disturbi funzionali; 
                    7) le malformazioni e le patologie della  faringe
          e  della  laringe:  malformazioni  della  faringe  e  della
          laringe    quando     inducano     disturbi     funzionali;
          faringotonsilliti  e  laringiti   croniche   specifiche   e
          aspecifiche; ipertrofia tonsillare di grado marcato; polipi
          faringotonsillari  di  qualsiasi   natura   che   producano
          disturbi  funzionali;  noduli,  polipi  e  granulomi  della
          laringe, insufficienza glottica, paralisi  e  paresi  delle
          corde vocali; esiti di traumi e interventi chirurgici sulla
          faringe e laringe causa di disturbi funzionali; 
                    8) le patologie  della  voce  e  del  linguaggio:
          disfonie (balbuzie; concitatio  sermonis,  farfugliamento),
          dislalie organiche (labiali, dentali, linguali,  nasali)  e
          funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, deltacismo),
          paralalie, disfonie organiche e funzionali, disturbi  della
          muta vocale e tutti i disturbi in  grado  di  produrre  una
          ridotta intellegibilita' del discorso e delle comunicazioni
          via radio; 
                    9)  le  patologie   delle   ghiandole   salivari:
          scialoadenosi  e  scialoadeniti  croniche   aspecifiche   e
          specifiche; esiti di interventi chirurgici sulle  ghiandole
          salivari causa di disturbi funzionali; 
                    10) le cisti e le fistole mediane e laterali  del
          collo; 
                  bb)   apparato   tegumentario:    le    alterazioni
          congenite, acquisite e croniche della cute e degli annessi,
          che, per sede estensione  o  gravita',  sono  deturpanti  o
          determinano alterazioni funzionali; le  malattie  infettive
          cutanee; le dermatiti croniche o  recidivanti,  di  origine
          flogistica  o  immunitaria;  la   dermatite   atopica;   la
          dermatite da contatto; l'orticaria  cronica;  la  psoriasi;
          l'alopecia areata; l'acne; l'ittiosi; l'iperidrosi; i  nevi
          congeniti  giganti;  l'epidermolisi  bollosa;  le   fistole
          sacrococcigee; le cicatrici quando  per  sede,  estensione,
          aderenza,  facilita'  a  ulcerarsi  sono  causa  di   danno
          fisiognomico ed evidenti disturbi funzionali; le  ulcere  e
          le fistole congenite o acquisite, le  virosi  proliferative
          della  cute  e  degli  annessi  che  sono  causa  di  danno
          fisiognomico e di evidenti disturbi funzionali; 
                  cc) neoplasie: 
                    1) i tumori maligni; 
                    2) i tumori benigni e i loro  esiti  quando,  per
          sede, volume, estensione o  numero,  producano  alterazioni
          funzionali; 
                  dd) requisiti fisio-psico-attitudinali: 
                    1)     i     disturbi     dell'orientamento     e
          dell'equilibrio, le chinetosi; 
                    2) l'insufficiente resistenza alle accelerazioni; 
                    3)    le    anomalie    cardio-respiratorie     e
          neuropsichiche nelle condizioni di ipossia ipossica acuta; 
                    4) le  carenze  di  requisiti  psicoattitudinali:
          tratti   di   personalita'   (tra   l'altro,    dipendenti,
          istrionici, ossessivi, paranoidei, antisociali, borderline)
          che denotano  una  labilita'  emotiva,  affettiva  e  altre
          condizioni riconducibili a una inadeguata  struttura  della
          personalita';   insufficienti    risultati    alle    prove
          psicoattitudinali  standard  per  valutare  il   potenziale
          relativo all'apprendimento  e  alla  pratica  di  peculiari
          tecniche operative e in particolare di quelle  relative  al
          pilotaggio; 
                  ee)  farmacologia:  uso  temporaneo  o  cronico  di
          farmaci non consentiti. 
                2. Le altre cause di  non  idoneita'  ai  servizi  di
          navigazione aerea sono i seguenti: 
                  a) i trapianti d'organo; 
                  b)  tutte  le   altre   imperfezioni,   infermita',
          malattie   sistemiche   e   localizzate,    non    comprese
          nell'elenco,  ritenute,  singolarmente  o  nel   complesso,
          incompatibili con il ruolo,  la  categoria,  specialita'  e
          abilitazione.». 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione  delle  classi  delle
          lauree  universitarie),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16  marzo  2007  (Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          luglio 2007, n. 157. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   9   luglio    2009
          (Equiparazione  tra  classi  delle  lauree  di  cui  all'ex
          decreto n. 509/1999 e classi delle  lauree  di  cui  all'ex
          decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della  partecipazione  ai
          pubblici concorsi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
          ottobre 2009, n. 233. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   9   luglio    2009
          (Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini  della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012
          (Aggiornamento normativo della componente aerea  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2012, n. 297. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.