IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  nell'ambito  di
propria  competenza,  adotta  con   proprio   decreto   provvedimenti
amministrativi, conseguenti alle decisioni  emanate  dalla  Comunita'
economica europea in materia di politica comune agricola e forestale,
al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Regolamento recante  riorganizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, in particolare il comma 3 che dispone che  le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, in corso di
registrazione presso il competente organo di controllo, con la  quale
il  Ministro  ha  dettato  gli  indirizzi   generali   sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2024; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del
4  maggio  2022,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  2017/1185  della  Commissione
recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti  e
che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e  di  controllo
nella politica agricola comune; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587  del  12  febbraio
2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo
e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  l'applicazione  della  norma
relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali  dei  terreni
(norma BCAA)  8,  le  date  di  ammissibilita'  delle  spese  per  il
contributo del FEAGA e le norme relative  alle  modifiche  dei  piani
strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di  determinati
regimi ecologici per l'anno di domanda 2024; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 del
2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della  PAC  2023-2027
dell'Italia ai fini del sostegno  dell'Unione  finanziato  dal  Fondo
europeo agricolo di garanzia e dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del
23 ottobre 2023 che approva la modifica del  piano  strategico  della
PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato
dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo  europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  23  dicembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47
del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, recante «Disciplina  del
regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso  di
prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai
sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per
la presentazione delle domande  di  aiuto  per  lo  sviluppo  rurale.
politiche agricole alimentari e forestali» e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste  4  agosto  2023,  recante  «Disposizioni
nazionali  di  applicazione  del  regolamento  (UE)   2021/2116   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2  dicembre  2021  per  quanto
concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie
o basati sugli animali del Piano strategico della  PAC,  soggetti  al
Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi  quelli  di
condizionalita' e di ammissibilita'»; 
  Considerato che in Italia la BCAA8 e' assolta destinando almeno  il
4% dei seminativi a  disposizione  dell'agricoltore  a  superfici  ed
elementi non produttivi, inclusi i terreni lasciati a riposo; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1 del regolamento di  esecuzione
(UE) 2024/587 della Commissione, in deroga al requisito  della  BCAA8
per l'anno di domanda 2024, gli Stati membri possono decidere che  la
norma BCAA8 possa essere assolta impegnando la quota  minima  del  4%
dei seminativi  aziendali,  congiuntamente  o  alternativamente,  con
superfici ed elementi non produttivi, inclusi  i  terreni  a  riposo,
colture azotofissatrici, colture intercalari; 
  Considerato l'obbligo di comunicare  alla  Commissione  europea  le
scelte  operate  entro  il  28  febbraio  2024,  quindicesimo  giorno
dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2024/587; 
  Ritenuto opportuno recepire le ulteriori modalita' di  assolvimento
del primo requisito della BCAA 8 adottando la presente decisione; 
  Vista la nota n. 0096064 del 27  febbraio  2024  con  la  quale  il
presente provvedimento viene inviato per informativa alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Deroga al primo requisito della norma BCAA8  per  l'anno  di  domanda
                                2024 
 
  1. Per l'anno di domanda 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2024,  il
primo requisito della BCAA8, in luogo  della  destinazione  esclusiva
del  4%  dei  seminativi  aziendali  a  superfici  ed  elementi   non
produttivi, puo' essere assolto impegnando la quota minima del 4% dei
seminativi aziendali con: 
    a) superfici ed elementi non  produttivi,  inclusi  i  terreni  a
riposo e/o 
    b) colture azotofissatrici e/o 
    c) colture intercalari. 
  2.  Le  colture  intercalari  e  le  colture  azotofissatrici  sono
coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari. 
  Agli ettari  di  colture  intercalari  impegnati  e'  applicato  un
fattore di ponderazione pari  a  1.  Le  «colture  intercalari»  sono
quelle che si coltivano fra due colture a scopo produttivo; lo  scopo
principale delle  colture  intercalari  non  e'  la  raccolta  ma  la
protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e  la
semina di due colture a scopo produttivo. In questo caso  le  colture
intercalari devono essere  presenti,  in  tutto  o  in  parte,  sulla
percentuale  dei  seminativi  aziendali  oggetto  della  deroga.   La
coltivazione delle colture azotofissatrici,  di  cui  all'elenco  non
esaustivo  riportato  nell'Allegato  I  del  presente  decreto,  puo'
includere miscugli di colture  azotofissatrici  e  altre  colture,  a
condizione che le azotofissatrici siano predominanti. 
  3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/587,
per la campagna 2024, nel caso degli agricoltori che si conformano al
comma 1, i relativi pagamenti per i regimi ecologici di cui  all'art.
31, per gli interventi agro-climatico-ambientali e di  altri  impegni
in materia di gestione  di  cui  all'art.  70  del  regolamento  (UE)
2021/2115, possono essere erogati soltanto per gli impegni  superiori
al primo requisito di cui al comma 1. 
  Per  gli  agricoltori  che  continueranno  ad  osservare  il  primo
requisito della BCAA 8 destinando  il  4%  dei  seminativi  aziendali
esclusivamente a superfici ed elementi  non  produttivi,  i  relativi
pagamenti,   per   i   regimi   ecologici,   per    gli    interventi
agro-climatico-ambientali e per altri impegni in materia di gestione,
non subiranno alcuna variazione.