IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (di seguito «regolamento»), a norma dell'art. 48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da  ultimo
modificato dal decreto 8  gennaio  2024,  n.  3  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  11  del  15  gennaio
2024; 
  Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modifiche; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato,  ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'», nonche' gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali, approvato in sede di riunione tecnica ad hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza  di  medicinali  in  data  25
maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto  che  gli  Stati  membri
possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o  per
far fronte a tale situazione limitando la libera  circolazione  delle
merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare,  limitazioni
alla fornitura di medicinali da parte dei  distributori  all'ingrosso
verso  operatori  in  altri  Stati  membri,  purche'   queste   siano
giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle
persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Vista la determina AIFA n. 1/2024 del  16  febbraio  2024,  recante
«Elenco  dei  medicinali  che  non  possono  essere  sottratti   alla
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al  fine  di
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 42 del 20 febbraio 2024; 
  Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente sul  proprio  portale
l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i  quali,
in   considerazione   dell'interruzione   della   commercializzazione
comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul  mercato
italiano e del rilievo  dell'uso  in  terapia,  viene  rilasciata  al
titolare  A.I.C.  o   alle   strutture   sanitarie   l'autorizzazione
all'importazione per analogo autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Preso atto del cambio  di  titolarita'  del  medicinale  «Baqsimi»,
inserito nell'«Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti
alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine
di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'» con det.
DG - 332-2023 pubblicata il 10 agosto 2023 e la  cui  titolarita'  e'
stata trasferita dal 16 febbraio 2024 da Eli Lilly Nederland  B.V.  a
Amphastar France Pharmaceuticals; 
  Viste le evidenze di un flusso di esportazione  registrato  per  il
medicinale «Trimbow» nelle confezioni con A.I.C. n.  045489022  e  n.
045489073 (confermato dai dati relativi ai flussi  di  movimentazione
del Ministero della salute) e considerato che l'assoggettamento delle
sole confezioni con A.I.C. n. 045489022 e n. 045489073 del medicinale
«Trimbow»  al  blocco  dell'esportazione  potrebbe   determinare   il
trasferimento del rischio di esportazione sulla confezione con A.I.C.
n. 045489109; 
  Preso atto della carenza dei  medicinali  contenenti  il  principio
attivo fluorouracile,  che  si  sta  verificando/si  verifichera'  in
diversi paesi europei e che risulta critica sia per la  gestione  dei
pazienti gia' in trattamento che  per  i  pazienti  da  avviare  alla
terapia e ritenuto di dover garantire che le  confezioni  attualmente
disponibili debbano rimanere nel territorio nazionale; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  salute
pubblica, su proposta dell'Ufficio qualita' dei prodotti e  contrasto
al crimine farmaceutico, aggiornare l'elenco allegato alla  determina
n. 1/2024 del 16 febbraio 2024, istitutiva della  misura  del  blocco
temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1,  lettera
s), del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra  i  medicinali
assoggettati al blocco temporaneo  delle  esportazioni  i  medicinali
«Trimbow»  (A.I.C.  n.  045489022,  n.  045489073  e  n.  045489109),
«Fluorouracile  Accord   Healthcare»   (A.I.C.   n.   040593030,   n.
040593042), «Fluorouracile Hikma» (A.I.C. n. 044062026, n. 044062038,
n. 044062040) e  «Fluorouracile  Teva»  (A.I.C.  n.  026542047  e  n.
026542050); 
  Informato il Ministero della salute in data 12 aprile 2024; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte del  titolare  A.I.C.,  dei  medicinali  TRIMBOW
(A.I.C. n. 045489022, n. 045489073  e  n.  045489109),  FLUOROURACILE
ACCORD HEALTHCARE (A.I.C. n. 040593030, n. 040593042),  FLUOROURACILE
HIKMA  (A.I.C.  n.  044062026,  n.   044062038,   n.   044062040)   e
FLUOROURACILE TEVA (A.I.C. n. 026542047 e n. 026542050). 
  2. A tal  fine  i  medicinali  TRIMBOW  (A.I.C.  n.  045489022,  n.
045489073 e n. 045489109), FLUOROURACILE ACCORD HEALTHCARE (A.I.C. n.
040593030, n. 040593042), FLUOROURACILE HIKMA (A.I.C.  n.  044062026,
n. 044062038, n. 044062040) e FLUOROURACILE TEVA (A.I.C. n. 026542047
e n. 026542050) sono  inseriti  nell'elenco  allegato  alla  presente
determina che ne costituisce parte integrante.