Estratto determina AAM/A.I.C. n. 100 del 8 aprile 2024 
 
    Procedura europea n. SI/H/0252/001-002/DC 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale  DAPAGLIFLOZIN
KRKA, le cui caratteristiche sono  riepilogate  nel  riassunto  delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggi  e  confezioni   alle
condizioni e con le  specificazioni  di  seguito  indicate:  titolare
A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, con sede legale e  domicilio  fiscale
in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia (SI). 
    Confezioni: 
      «5 mg compresse rivestite con film»  14  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938012 (in base 10) 1JLJ4W (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film»  28  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938024 (in base 10) 1JLJ58 (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938036 (in base 10) 1JLJ5N (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film»  98  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938048 (in base 10) 1JLJ60 (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film» 100  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938051 (in base 10) 1JLJ63 (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film»  14  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL con calendario -  A.I.C.  n.  050938063  (in  base  10)
1JLJ6H (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film»  28  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL con calendario -  A.I.C.  n.  050938075  (in  base  10)
1JLJ6V (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film»  98  compresse  in  blister
opa/al/pvc/al con calendario -  A.I.C.  n.  050938087  (in  base  10)
1JLJ77 (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse  in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938099  (in
base 10) 1JLJ7M (in base 32); 
    «5 mg compresse rivestite con film»  28x1  compresse  in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938101  (in
base 10) 1JLJ7P (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse  in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938113  (in
base 10) 1JLJ81 (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse  in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938125  (in
base 10) 1JLJ8F (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938137  (in
base 10) 1JLJ8T (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse  in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL con calendario - A.I.C. n.
050938149 (in base 10) 1JLJ95 (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse  in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL con calendario - A.I.C. n.
050938152 (in base 10) 1JLJ98 (in base 32; 
      «5 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse  in  blister
divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al con calendario - A.I.C. n.
050938164 (in base 10) 1JLJ9N (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 14  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938176 (in base 10) 1JLJB0 (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C n. 050938188 (in base 10) 1JLJBD (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938190 (in base 10) 1JLJBG (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 98  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938202 (in base 10) 1JLJBU (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938214 (in base 10) 1JLJC6 (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 14  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL con calendario -  A.I.C.  n.  050938226  (in  base  10)
1JLJCL (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL con calendario -  A.I.C.  n.  050938238  (in  base  10)
1JLJCY (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 98  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL con calendario -  A.I.C.  n.  050938240  (in  base  10)
1JLJD0 (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938253  (in
base 10) 1JLJDF (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938265  (in
base 10) 1JLJDT (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938277  (in
base 10) 1JLJF5 (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938289  (in
base 10) 1JLJFK (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050938291  (in
base 10) 1JLJFM (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL con calendario - A.I.C. n.
050938303 (in base 10) 1JLJFZ (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL con calendario - A.I.C. n.
050938315 (in base 10) 1JLJGC (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL con calendario - A.I.C. n.
050938327 (in base 10) 1JLJGR (in base 32). 
    Principio attivo: Dapagliflozin. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      KRKA, d.d., Novo mesto 
      Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia (SI). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni  sopra  indicate  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui  all'articolo  8,  comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni  sopra  indicate,  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RRL  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al  pubblico  su
prescrizione di centri  ospedalieri  o  di  specialisti:  cardiologo,
internista, endocrinologo e geriatra.  Fatto  salvo  quanto  previsto
dalla nota 100 per l'indicazione «Diabete mellito di tipo 2». 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In  ottemperanza  all'articolo  80  commi  1  e  3  del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto disposto dall'articolo  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-quater,  par.
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 15 settembre 2028, come indicata nella notifica di fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.