IL DIRETTORE GENERALE 
          dell'internazionalizzazione e della comunicazione 
 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della  politica  nazionale  relativa  alla  ricerca   scientifica   e
tecnologica; 
  Visto in particolare il comma 3, dell'art. 1 del  medesimo  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il  quale  prevede  che  «Specifici
interventi di particolare rilevanza strategica, indicati  nel  PNR  e
nei  suoi  aggiornamenti  per  il  raggiungimento   degli   obiettivi
generali, sono finanziati anche a valere  su  di  un  apposito  Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FISR); 
  Visto l'art. 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  il
quale  stabilisce  che   il   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) deliberi in ordine  all'utilizzo  del
FISR; 
  Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della  Commissione  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il  27  giugno  2014
recante «Disciplina  degli  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione»,  che  prevede,  tra  l'altro,  il  paragrafo
2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020,  n.  12,  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del  9  marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  («TFUE»),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007  e  ratificato  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  ed  in
particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto l'art.  20  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  come
sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che prevede che una percentuale di almeno  il  dieci  per  cento  del
Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori  di
eta' inferiore a quaranta anni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per  categoria)
e in particolare l'art. 59 che stabilisce  l'entrata  in  vigore  del
medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto  del  Ministro  23  novembre  2020  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti  il  10  dicembre  2020  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto  ministeriale  26  luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del
23/06/23 ha prorogato  la  validita'  del  citato  regolamento  della
Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  196  del  23
agosto 2016, «Disposizioni  per  la  concessione  delle  agevolazioni
finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al  Titolo
III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica  e  tecnologica»  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  13  luglio  2016,  n  38,  che
stabilisce le procedure, le modalita' di formazione e l'utilizzo  del
REPRISE  (elenco  esperti  tecnico  scientifici  costituito  per   le
necessita' di valutazione «ex ante», «in itinere» ed  «ex  post»  dei
progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR  e
con il supporto informatico del CINECA; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016 n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del  23  agosto  2016,
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni  normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto  l'art  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante  «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg.  UCB  del  12  ottobre  2021,  n.
1383), con cui si e'  provveduto  all'individuazione  delle  spese  a
carattere strumentale e  comuni  a  piu'  Centri  di  responsabilita'
amministrativa nonche' al loro affidamento in gestione unificata alle
direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 settembre 2020, n. 166; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg.  UCB  del  12  ottobre  2021,  n.
1380), con cui si  e'  provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili
della gestione, delle risorse finanziarie  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca per  l'anno
2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di  livello  generale
conferiti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti  in  data  8  settembre
2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli  l'incarico
di funzione dirigenziale  di  livello  generale  di  direzione  della
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della  comunicazione
nell'ambito del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'art. 1, comma  2  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  1314  del  14  dicembre  2021,
registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n.  3142,
e il successivo decreto ministeriale  di  modifica  n.  1368  del  24
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27  dicembre  2021
con il n. 3143, e in particolare, l'art.  18,  comma  4,  del  citato
decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto
dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate,   delle   graduatorie
adottate e  dei  progetti  selezionati  per  il  finanziamento  dalle
iniziative  internazionali  e  dispone,  entro  trenta  giorni  dalla
conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto  di
ammissione al finanziamento dei progetti vincitori; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n.  1004  che  ha
istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario  2023  e  per  il  triennio  2023-2025»,  ed   in
particolare la tabella 11 ad  esso  allegata  relativa  al  Ministero
dell'universita' e ricerca; 
  Ritenuto che la riserva normativa  a  sostegno  della  cooperazione
internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge  27  dicembre
2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023  dall'incremento  della
dotazione  finanziaria  del  capitolo  7345,  per   l'effetto   della
riduzione delle disponibilita' finanziarie sul  capitolo  7245  piano
gestionale 01, come da tabella 11 allegata al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  82  del  27  febbraio   2023,
comunicato agli organi di controllo con  nota  prot.n.  1594  del  28
febbraio 2023, con il quale si e'  proceduto  all'assegnazione  delle
risorse finanziarie relative alle missioni e programmi  di  spesa  ai
diversi centri  di  responsabilita'  amministrativa  per  l'esercizio
finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati  per  la
medesima annualita' i limiti di spesa, in applicazione delle norme di
contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
aprile   2023,   n.   89   recante   il   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2023,  n.  213  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2024-2026»  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  303
del 30 dicembre 2023; 
  Ritenuto che la riserva normativa  a  sostegno  della  cooperazione
internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge  27  dicembre
2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024  dall'incremento  della
dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da
tabella 11 allegata al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 30 dicembre 2023; 
  Visto il d.d. n. 16167 del 11 dicembre /2023 del reg. UCB n. 12, in
data 9 gennaio 2024, con il quale e'  stato  assunto  l'impegno,  sul
P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della  spesa  del
Ministero, dell'importo complessivo di euro 7.492.611,01, comprensivo
delle spese per le attivita' di valutazione e monitoraggio, destinato
al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti
di ricerca presentati nell'ambito delle  iniziative  di  cooperazione
internazionale; 
  Considerate le modalita' e le tempistiche di esecuzione dell'azione
amministrativa  per  la  gestione   degli   interventi   cofinanziati
dall'Unione   europea   e   degli   interventi   complementari   alla
programmazione comunitaria  in  conformita'  alla  vigente  normativa
europea e/o nazionale; 
  Vista  l'iniziativa  europea  ex   art.   185   del   Trattato   di
funzionamento dell'Unione europea PRIMA «Partnership for Research and
Innovation in the Mediterranean Area», istituita  con  Decisione  del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017; 
  Visto  il  bando  transnazionale  lanciato   da   PRIMA   Section2-
Multi-topic 2022 (Partnership for  Research  and  Innovation  in  the
Mediterranean Area) Call 2022, con scadenza il 13  settembre  2022  e
che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso
al finanziamento nazionale dei progetti  cui  partecipano  proponenti
italiani; 
  Vista la nota prot. MUR n. 6543 del 28 aprile 2021 con la quale  il
MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2022 Section 2» con  un
budget complessivo pari a euro 7.000.000,00 nella forma di contributo
alla spesa, successivamente incrementato con comunicazione in data 17
dicembre 2022; 
  Considerato che per il bando, di  cui  trattasi  e'  stato  emanato
l'avviso integrativo in  data  7  giugno  2022  prot.  MUR  n.  90  e
l'allegato prot. MUR n. 15070 in data 20 novembre 2023; 
  Vista la decisione finale della Funding Agencies  svoltosi  del  12
dicembre 2022 con la quale e' stata formalizzata la graduatoria delle
proposte  presentate  e,  in  particolare,  la  valutazione  positiva
espressa nei confronti del progetto dal titolo «FEED  -  From  Edible
Sprouts to Healthy Food», avente come obiettivo introdurre il consumo
di alimenti funzionali  quali  i  germogli  freschi  (diverse  specie
commestibili     tradizionali/locali/selvatiche).     I      germogli
caratterizzati per  le  proprieta'  prebiotiche/nutrizionali  saranno
formulati in nuovi ingredienti alimentari e trasformati  in  alimenti
funzionali con caratteristiche benefiche per la salute e con un costo
complessivo pari a euro 763.097,00; 
  Vista la presa d'atto prot. MUR n. 3153 del 1° marzo 2023, relativa
agli esiti della valutazione internazionale effettuata  sui  progetti
presentati  in  risposta  al  bando  e  la  lista  dei   progetti   a
partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i  quali  il
progetto dal titolo «FEED»; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale  «FEED»  figurano  i  seguenti  proponenti   italiani:
Consiglio nazionale delle ricerche, CREA, Consorzio ITALBIOTEC; 
  Vista la procura notarile rep. n. 5.957 in data  27  marzo  2023  a
firma del dott. Marco Giuliani Notaio in Roma, con la quale  il  sig.
Paolo Menesatti legale rappresentante del CREA conferisce procura  al
sig. Aldo Ceriotti legale rappresentante  del  CNR,  in  qualita'  di
soggetto Capofila; 
  Vista la procura notarile rep. n. 7133 in  data  23  marzo  2023  a
firma del dott. Alessandro Balti Notaio in  Lodi,  con  la  quale  il
prof.  Lanfranco  Masotti   legale   rappresentante   del   Consorzio
ITALBIOTEC  conferisce  procura  al   sig.   Aldo   Ceriotti   legale
rappresentante del CNR, in qualita' di soggetto Capofila; 
  Visto il Consortium Agreement sottoscritto tra  i  partecipanti  al
progetto «FEED»; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  i   codici
concessione RNA COR; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure
Deggendorf; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il  progetto
«FEED» per un contributo complessivo pari ad euro 499.994,90; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione  internazionale  «FEED»  e'  ammesso
alle  agevolazioni  previste,  secondo  le  normative  citate   nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne  costituisce
parte integrante. 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° giugno 2023 e la sua durata e' di trentasei
mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto.