IL CAPO DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 678, della legge 30  dicembre
2021, n. 234,  il  quale  prevede  che,  al  fine  di  perseguire  il
miglioramento della qualita' di vita  delle  persone  anziane  ed  il
contrasto alla solitudine domestica e  alle  difficolta'  economiche,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito  un
fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro  per  l'anno
2022,  finalizzato  alla  concessione,  da  parte  dei   comuni,   di
agevolazioni per la realizzazione di progetti  di  coabitazione,  cui
ciascuna delle parti aderisce per  scelta  libera  e  volontaria,  di
persone che hanno superato i sessantacinque anni di eta'; 
  Visto il successivo comma 679  del  richiamato  art.  1,  il  quale
stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il  Ministro  per
le pari opportunita' e la famiglia, da emanare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della citata legge, sono stabiliti  i
requisiti minimi dei progetti di cui al comma  678,  i  quali  devono
comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo
anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani  che  sceglie
di aderire al progetto; 
  Visto, altresi', il comma  680,  del  medesimo  art.  1,  il  quale
prevede che alla ripartizione del fondo di cui al  comma  678  tra  i
comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto  di  cui  al
comma 679; 
  Valutato che con decreto interministeriale dell'11 luglio 2022,  in
attuazione  del  citato  comma  679,  sono   state   individuate   le
caratteristiche dei progetti di coabitazione mediante rinvio al punto
26 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
21 ottobre 2016,  n.  276  («Linee  guida  per  la  presentazione  di
progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa'
di persone con  disabilita'»),  nonche'  all'art.  3,  comma  4,  del
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 23 novembre 2016  («Requisiti  per  l'accesso  alle
misure di assistenza, cura  e  protezione  a  carico  del  Fondo  per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave e prive  di  sostegno
familiare, nonche' ripartizione alle regioni delle risorse per l'anno
2016»); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo   statuto   speciale   per   il   Trentino   -   Alto
Adige/Südtirol» ed in particolare  l'art.  79,  come  sostituito  dal
comma 107 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano e la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol del  30  novembre
2009, recepito mediante la revisione del  predetto  statuto  speciale
con legge ordinaria; 
  Considerato che l'art. 2, comma 109, della citata legge n. 191  del
2009, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre  1989,
n. 386, sancisce la rinuncia da parte delle citate province autonome,
nei termini  concordati  nell'ambito  del  richiamato  accordo,  alla
partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento
delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle  finanze,  la
Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano in materia di  finanza  pubblica  del  25  settembre
2023; 
  Considerato che, ai sensi del punto 1 dell'Accordo del 25 settembre
2023, a decorrere dall'anno 2023, resta impregiudicato  l'obbligo  di
restituzione allo Stato delle eventuali somme  erogate  a  titolo  di
legge di settore alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  in
difformita' dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell'art.
2 della legge n. 191 del 2009; 
  Ritenuto, conseguentemente, che  il  fondo  previsto  dall'art.  1,
comma  678,  della  citata  legge  n.  234  del   2021,   in   quanto
finanziamento di settore, non possa essere destinato ai comuni  delle
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, al fine di consentire l'adozione  del  decreto  di
riparto previsto  dal  richiamato  comma  680,  si  rende  necessario
acquisire preliminarmente le richieste di accesso al fondo  da  parte
dei comuni interessati e le attestazioni di rispondenza dei  progetti
ai requisiti previsti dal citato  decreto  interministeriale  dell'11
luglio 2022; 
  Ritenuto, pertanto, che si debba procedere  all'approvazione  delle
modalita' e dei termini di presentazione dei citati documenti; 
  Accertato che le risorse citate in premessa sono iscritte nel conto
dei residui del capitolo 1433 del Ministero dell'interno; 
  Valutato che l'atto da adottare nella forma  del  presente  decreto
consiste nell'approvazione di una procedura  i  cui  contenuti  hanno
natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Requisiti per la presentazione della domanda 
                 di accesso al fondo dell'anno 2022 
 
  1. Possono presentare  istanza  per  l'accesso  al  fondo  previsto
dall'art. 1, comma 678, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  i
comuni, ad esclusione di quelli appartenenti alle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, che  abbiano  deliberato  nell'anno  2022  la
concessione di  agevolazioni,  a  valere  su  fondi  propri,  per  la
realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna  delle  parti
aderisce  per  scelta  libera  e  volontaria,  di  persone  con  eta'
superiore a sessantacinque  anni,  rispondenti  ai  requisiti  minimi
previsti dal decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il  Ministro  per
le pari opportunita' e la famiglia dell'11  luglio  2022,  pubblicato
nella sezione pubblicita' legale del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.