IL MINISTRO DELLA CULTURA di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale, al primo periodo, dispone che «Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»; Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, e conseguentemente sopprime il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 marzo 2011, recante «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali"»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112, avente a oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5669 del 6 maggio 2022, che ordina «al Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di adottare, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, il decreto di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'art. 182, comma 1-quinquies, D.lgs. n. 42/2004, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 112/2019, disciplinante le modalita' per lo svolgimento della prova in questione» e nomina, per il caso di persistente inerzia, «quale Commissario ad acta, il Dirigente del Servizio attivita' di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali presso l'Ufficio Affari Generali ed attivita' di indirizzo politico amministrativo presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 10 giugno 2022, n. 252, avente ad oggetto l'istituzione del Tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione dello schema di decreto disciplinante le modalita' di svolgimento delle prove d'idoneita' abilitanti all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112; Visti i decreti del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 25 luglio 2022, n. 342 e 8 settembre 2022, n. 414, aventi a oggetto, rispettivamente, l'integrazione e la modificazione della composizione del Tavolo tecnico istituito con il decreto direttoriale n. 252 del 10 giugno 2022; Vista la nota del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura prot. n. 278 del 4 gennaio 2023, con la quale il Commissario ad acta e' stato invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo tecnico al fine di informarlo sullo svolgimento dell'istruttoria in corso e di esaminare in maniera congiunta le criticita' relative all'adozione del decreto ministeriale di indizione della procedura di idoneativa con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 2019; Rilevata la necessita' di provvedere ad una revisione del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 10 agosto 2019, al fine di superare le criticita' applicative emerse con riferimento, in particolare, alla nomina e alla composizione della Commissione, al concreto svolgimento delle prove, all'individuazione delle sedi di esame, che allo stato non rendono attuabili le disposizioni del decreto di indizione della procedura idoneativa; Considerata, all'esito dei lavori del Tavolo tecnico interministeriale, la necessita' di procedere, previamente, all'abrogazione e sostituzione del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 2019, al fine di superare le difficolta' attuative e adeguare le modalita' di svolgimento delle prove di idoneita', nonche' l'organizzazione logistica delle stesse alle attuali esigenze economiche e organizzative delle amministrazioni interessate; Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca reso in data 8 novembre 2023; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 26 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota del 24 novembre 2023; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Con il presente regolamento sono stabilite le modalita' di svolgimento delle prove di idoneita' finalizzate ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese per lo specifico indirizzo, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito denominato «Codice»). 2. Le prove di idoneita', finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, S.O. n. 163. - Si riporta il testo dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»: «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - Omissis. 1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Omissis.». - Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018. - Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020. - Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020. - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2009, n. 121. - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160. - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 302 del 30 dicembre 2010, recante "Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali", e' pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2011, n. 29. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 81 del 23 giugno 2011, recante «Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali"» e' pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2011, n. 171. - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112 «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 9-bis, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Art. 29 (Conservazione). - Omissis. 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. Omissis.».