IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  «al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia  di  istruzione  universitaria,   di   ricerca   scientifica,
tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica  musicale  e
coreutica»,  nonche'  la  determinazione  delle  aree  funzionali   e
l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'articolo  182,  comma  1-quinquies,  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, il quale, al primo periodo, dispone che  «Puo'  altresi'
acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento  di
una prova di idoneita' con  valore  di  esame  di  Stato  abilitante,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro  di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  da
emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31  dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la  qualifica  di  collaboratore
restauratore di beni  culturali  ai  sensi  del  comma  1-sexies  del
presente articolo»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244»; 
  Vista la legge 14 gennaio  2013,  n.  7,  recante  «Modifica  della
disciplina   transitoria   del   conseguimento    delle    qualifiche
professionali di restauratore di beni culturali  e  di  collaboratore
restauratore di beni culturali»; 
  Visto il decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»   e,   in
particolare, l'articolo  3-quinquies,  che  ha  introdotto  ulteriori
modifiche alla disciplina  transitoria  per  il  conseguimento  della
qualifica di restauratore; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»,  e,  in  particolare,
l'articolo 1,  che  istituisce  il  Ministero  dell'istruzione  e  il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  e   conseguentemente
sopprime  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
30 marzo 2009, n. 53,  avente  ad  oggetto  «Regolamento  recante  la
disciplina  delle  modalita'  per  lo  svolgimento  della  prova   di
idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di  restauratore  di
beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore
di  beni  culturali,   in   attuazione   dell'articolo   182,   comma
1-quinquies, del Codice»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
26  maggio  2009,  n.  86,  recante   «Regolamento   concernente   la
definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli  altri
operatori che svolgono attivita' complementari al  restauro  o  altre
attivita'  di  conservazione  dei  beni  culturali  mobili  e   delle
superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il
codice dei beni culturali e del paesaggio»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
26  maggio  2009,  n.  87,  recante   «Regolamento   concernente   la
definizione  dei  criteri  e  livelli  di  qualita'  cui  si   adegua
l'insegnamento   del   restauro,   nonche'   delle    modalita'    di
accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento
dei soggetti che  impartiscono  tale  insegnamento,  delle  modalita'
della  vigilanza  sullo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e
dell'esame finale, del titolo accademico  rilasciato  a  seguito  del
superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8  e  9,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 dicembre 2010,  n.  302,  recante  «Istituzione  del
corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale
abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 2 marzo 2011,  recante  «Definizione  della  classe  di
laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei  Beni
Culturali  -  LMR/02»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 giugno 2011, n. 81, recante  «Restauro:  definizione
degli    ordinamenti    curriculari     dei     profili     formativi
professionalizzanti  del  corso  di  diploma  accademico  di   durata
quinquennale   in   restauro,   abilitante   alla   professione    di
"Restauratore di beni culturali"»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
10 agosto 2019, n. 112, avente  a  oggetto  «Regolamento  recante  la
disciplina  delle  modalita'  per  lo  svolgimento  della  prova   di
idoneita', con valore di esame di Stato  abilitante,  finalizzata  al
conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»; 
  Vista la sentenza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5669 del 6 maggio 2022, che  ordina
«al  Ministero  della  Cultura,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di adottare, entro
il  termine  di  90   giorni   dalla   comunicazione   ovvero   dalla
notificazione, a cura di parte, della presente sentenza,  il  decreto
di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato
abilitante,  di  cui  all'art.  182,  comma  1-quinquies,  D.lgs.  n.
42/2004, in conformita' a quanto previsto  dall'art.  3  del  Decreto
Interministeriale n. 112/2019,  disciplinante  le  modalita'  per  lo
svolgimento della prova in  questione»  e  nomina,  per  il  caso  di
persistente inerzia, «quale Commissario ad  acta,  il  Dirigente  del
Servizio attivita' di indirizzo, monitoraggio e  interventi  speciali
presso l'Ufficio Affari Generali ed attivita' di  indirizzo  politico
amministrativo  presso   il   Dipartimento   per   il   coordinamento
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto del Direttore generale  della  Direzione  generale
Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della  cultura
10 giugno 2022, n. 252, avente ad oggetto  l'istituzione  del  Tavolo
tecnico finalizzato alla  predisposizione  dello  schema  di  decreto
disciplinante le modalita' di  svolgimento  delle  prove  d'idoneita'
abilitanti all'acquisizione della qualifica di restauratore  di  beni
culturali, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 1, del  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali 10 agosto 2019,  n.
112; 
  Visti i decreti del Direttore  generale  della  Direzione  generale
Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della  cultura
25 luglio 2022, n. 342 e 8 settembre 2022, n. 414, aventi a  oggetto,
rispettivamente, l'integrazione e la modificazione della composizione
del Tavolo tecnico istituito con il decreto direttoriale n.  252  del
10 giugno 2022; 
  Vista la nota  del  Direttore  generale  della  Direzione  generale
Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della  cultura
prot. n. 278 del 4 gennaio 2023, con la quale il Commissario ad  acta
e' stato invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo  tecnico  al
fine di informarlo sullo svolgimento dell'istruttoria in corso  e  di
esaminare in maniera congiunta le  criticita'  relative  all'adozione
del decreto ministeriale di indizione della procedura  di  idoneativa
con valore di esame di Stato abilitante,  di  cui  all'articolo  182,
comma 1-quinquies,  del  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1,  del  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 2019; 
  Rilevata la necessita' di provvedere ad una revisione  del  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 10 agosto
2019, al fine  di  superare  le  criticita'  applicative  emerse  con
riferimento, in particolare, alla nomina e  alla  composizione  della
Commissione, al concreto svolgimento delle prove,  all'individuazione
delle sedi  di  esame,  che  allo  stato  non  rendono  attuabili  le
disposizioni del decreto di indizione della procedura idoneativa; 
  Considerata,   all'esito   dei   lavori    del    Tavolo    tecnico
interministeriale,   la   necessita'   di   procedere,   previamente,
all'abrogazione e sostituzione del decreto del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali n. 112  del  2019,  al  fine  di  superare  le
difficolta' attuative e adeguare le modalita'  di  svolgimento  delle
prove di idoneita', nonche' l'organizzazione logistica  delle  stesse
alle   attuali   esigenze   economiche    e    organizzative    delle
amministrazioni interessate; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca
reso in data 8 novembre 2023; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 26 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
con nota del 24 novembre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Con il presente  regolamento  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento delle prove di  idoneita'  finalizzate  ad  accertare  le
conoscenze, le abilita' e  le  competenze  attese  per  lo  specifico
indirizzo, con valore di esame di Stato  abilitante,  finalizzate  al
conseguimento della qualifica di restauratore di  beni  culturali  ai
sensi dell'articolo 182,  comma  1-quinquies,  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 (di seguito denominato «Codice»). 
  2. Le  prove  di  idoneita',  finalizzate  al  conseguimento  della
qualifica di restauratore di  beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, sono riservate  a
coloro i  quali  abbiano  acquisito  la  qualifica  di  collaboratore
restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e
nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter  dell'articolo
182 del Codice, abbiano conseguito la laurea o il diploma  accademico
di primo livello in restauro delle accademie di belle  arti,  nonche'
la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di
secondo  livello  in  restauro  delle  accademie   di   belle   arti,
corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B  al
Codice, attraverso un percorso di studi della durata  complessiva  di
almeno cinque anni. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante  «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1977, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 250 del 26 ottobre 1998. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999, S.O. n. 163. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   182,   comma
          1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»: 
                «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - Omissis. 
                1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica  di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'articolo 29, comma 9-bis,  previo  superamento
          di una prova di idoneita' con  valore  di  esame  di  Stato
          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre
          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di
          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di
          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della
          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi
          effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui  possono
          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente
          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di
          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale
          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli
          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un
          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni
          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                Omissis.». 
              - Il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160
          del 12 luglio 2018. 
              - Il decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
          gennaio 2020. 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  55,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle
          attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          2  dicembre  2019,  n.   169,   recante   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di
          diretta  collaborazione  del  Ministro   e   dell'Organismo
          indipendente  di   valutazione   della   performance»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16  del  21  gennaio
          2020. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente
          l'organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del
          14 dicembre 2020. 
              - Il decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali  30  marzo  2009,  n.  53,  avente   ad   oggetto
          «Regolamento recante la disciplina delle modalita'  per  lo
          svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione
          della qualifica di restauratore di beni culturali,  nonche'
          della  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  beni
          culturali,   in   attuazione   dell'articolo   182,   comma
          1-quinquies, del  Codice»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 maggio 2009, n. 121. 
              - Il decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali 26  maggio  2009,  n.  86,  recante  «Regolamento
          concernente la definizione dei profili  di  competenza  dei
          restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita'
          complementari   al   restauro   o   altre   attivita'    di
          conservazione dei beni culturali mobili e  delle  superfici
          decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29,
          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
          recante il codice dei beni culturali e del  paesaggio»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160. 
              - Il decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali 26  maggio  2009,  n.  87,  recante  «Regolamento
          concernente  la  definizione  dei  criteri  e  livelli   di
          qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche'
          delle modalita' di  accreditamento,  dei  requisiti  minimi
          organizzativi  e  di   funzionamento   dei   soggetti   che
          impartiscono  tale  insegnamento,  delle  modalita'   della
          vigilanza sullo svolgimento delle  attivita'  didattiche  e
          dell'esame  finale,  del  titolo  accademico  rilasciato  a
          seguito  del  superamento  di   detto   esame,   ai   sensi
          dell'articolo  29,  commi  8  e  9,  del  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n.  302  del  30  dicembre
          2010, recante "Istituzione del corso di diploma  accademico
          di secondo livello di durata quinquennale  abilitante  alla
          professione  di  «restauratore  di  beni   culturali",   e'
          pubblicato, per  comunicato,  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          febbraio 2011, n. 29. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 81 del 23 giugno  2011,
          recante   «Restauro:    definizione    degli    ordinamenti
          curriculari dei profili formativi  professionalizzanti  del
          corso di  diploma  accademico  di  durata  quinquennale  in
          restauro, abilitante alla professione di  "Restauratore  di
          beni  culturali"»  e'  pubblicato,  per  comunicato,  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2011, n. 171. 
              - Il decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali 10 agosto 2019, n. 112  «Regolamento  recante  la
          disciplina delle modalita' per lo svolgimento  della  prova
          di idoneita', con valore  di  esame  di  Stato  abilitante,
          finalizzata   al   conseguimento   della    qualifica    di
          restauratore  di  beni  culturali»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo  182,  comma  1-quinquies,
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  29,  comma  9-bis,
          del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
                «Art. 29 (Conservazione). - Omissis. 
                9-bis. Dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti
          previsti dai commi 7, 8 e 9, agli  effetti  dell'esecuzione
          degli  interventi  di  manutenzione  e  restauro  su   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di detti lavori,  la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni. 
                Omissis.».