IL PRESIDENTE 
 
  Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con  decreto
legislativo 26 agosto  2016,  n.  174,  e  in  particolare  l'art.  6
relativo alla digitalizzazione degli atti  e  alla  informatizzazione
delle attivita'; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
concernente  l'informatizzazione  delle  attivita'  di  controllo   e
giurisdizionali della Corte dei conti; 
  Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, in materia di «Giustizia digitale»; 
  Visto l'art. 40 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia»,
concernente il diritto di copia e il diritto di certificato; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come  integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali  e
di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti»,  approvato  con
deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio  del  2010  e
adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98,  recante  le
«Prime  regole  tecniche  e  operative  per  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 1°  aprile  2020,  n.  138,  recante
«Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle  udienze
in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei
giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 29  maggio  2020,  n.  176,  recante
«Regole tecniche e  operative  in  materia  di  svolgimento  mediante
collegamento da remoto delle audizioni del pubblico  ministero  della
Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 27 ottobre  2020,  n.  287,  recante
«Regole  tecniche  e  operative  in   materia   di   svolgimento   in
videoconferenza delle udienze del giudice nei  giudizi  innanzi  alla
Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze,  nonche'
delle  audizioni  mediante  collegamento  da  remoto   del   pubblico
ministero»; 
  Visto il decreto presidenziale 31 dicembre 2021, n.  341,  relativo
alla proroga, fino  al  31  marzo  2022,  delle  «Regole  tecniche  e
operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle  udienze
del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di
consiglio  e  delle  adunanze,  nonche'  delle   audizioni   mediante
collegamento da remoto del pubblico ministero»; 
  Visto il decreto presidenziale 24  maggio  2022,  n.  126,  recante
«Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi
dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione»; 
  Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che  all'art.
26 ha modificato l'art. 212  del  c.g.c.,  prevedendo  l'eliminazione
dell'apposizione  della  formula  esecutiva  e  che  ha   introdotto,
nell'ambito delle Disposizioni di attuazione del codice di  procedura
civile il Titolo V-ter, recante «Disposizioni relative alla giustizia
digitale»; 
  Considerato  che  la  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,  all'art.  1,  comma
380, ha sostituito l'art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, prevedendo che «Le disposizioni del presente  decreto,  salvo
che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere  dal  28
febbraio   2023   e   si   applicano   ai   procedimenti   instaurati
successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla  data  del
28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»; 
  Visto il decreto presidenziale 23 febbraio  2023,  n.  41,  recante
«Integrazione delle regole tecniche e operative  per  lo  svolgimento
dei giudizi dinanzi alla  Corte  dei  conti  mediante  le  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione»; 
  Ritenuto che la suddetta normativa  incida  sulle  regole  tecniche
relative al fascicolo  digitale  e  al  deposito  degli  atti  e  dei
documenti processuali, e che, pertanto, sia necessario  provvedere  a
riformulare  la   pertinente   disciplina   contenuta   nel   decreto
presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 4 del decreto  presidenziale  24  maggio  2022,  n.  126  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Fascicolo digitale). - 1. I fascicoli  istruttori  della
Procura generale e delle Procure regionali sono formati digitalmente,
ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  salvo  diversa  indicazione  del
magistrato titolare  del  fascicolo  relativamente  a  singoli  atti,
documenti o fascicoli secondo i criteri di cui al comma 4. 
    2.  I  fascicoli  processuali  sono  formati   digitalmente.   Le
segreterie ne assicurano la completezza e il costante aggiornamento. 
    3. Le parti depositano in giudizio gli  atti  e  i  documenti  in
formato digitale. E' consentito il deposito di atti  e  documenti  in
formato analogico soltanto nei casi  previsti  dalla  legge.  In  tal
caso, ai fini dell'inserimento nel fascicolo digitale processuale, la
segreteria  competente  provvede  alla   conversione   in   documenti
informatici. 
    4. Qualora per la natura o la voluminosita' dei documenti offerti
in  comunicazione  non  sia   possibile   procedere   alla   relativa
conversione in formato digitale da parte della segreteria competente,
o non  risulti  conveniente  in  termini  di  rapporto  tra  costi  e
benefici, previa autorizzazione del Presidente della Sezione, non  si
provvede alla conversione e viene annotata su GIUDICO  e  su  FOL  la
disponibilita' dei relativi documenti analogici presso la  segreteria
competente. 
    5. L'elenco dei documenti offerti in  comunicazione  deve  recare
una numerazione e un'eventuale sotto-numerazione progressiva, nonche'
gli  elementi  identificativi  degli  stessi.  La  denominazione  dei
singoli file corrispondenti ai documenti in elenco deve  recare,  ove
tecnicamente possibile, il relativo numero  e  consentirne  l'agevole
identificazione. 
    6. I formati degli atti, dei documenti  digitali  e  delle  copie
digitali dei documenti analogici allegati  agli  atti  del  processo,
nonche' le relative modalita' di deposito, per  quanto  non  previsto
dal   presente   decreto,    sono    stabiliti    dalle    istruzioni
tecnico-operative di cui all'art. 14. 
    7. In via transitoria e' ammesso il deposito di piu' documenti in
un  unico  file;  in  tal  caso  ciascun  documento   dovra'   essere
agevolmente  raggiungibile  attraverso   l'impiego   di   un   indice
ipertestuale ivi contenuto. 
    8. I provvedimenti  del  giudice  sono  redatti  quali  documenti
informatici  sottoscritti  con  firma  digitale.  Ove  cio'  non  sia
possibile, si procede con modalita' analogica  e  la  relativa  copia
conforme e' inserita nel fascicolo digitale.»