IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista  la  legge  n.  234  del  30  dicembre  2021   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11  della
legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario  del
Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  2022,
con il quale il  sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo per il  Giubileo  della
Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al  fine
di  assicurare  gli  interventi  funzionali  alle  celebrazioni   del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025   nell'ambito   del
territorio di Roma Capitale, come modificato dal  successivo  decreto
del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022; 
  Visto il decreto-legge n. 50 del 17 maggio  2022,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  ed,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1,  attribuisce  al
Commissario straordinario,  limitatamente  al  periodo  del  relativo
mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio
delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda: 
    la predisposizione e l'adozione del Piano di gestione dei rifiuti
di Roma Capitale; 
    la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,  ivi
compresa  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti   urbani,   anche
pericolosi; 
    l'elaborazione e approvazione del Piano  per  la  bonifica  delle
aree inquinate; 
    l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione  di
rifiuti, anche  pericolosi,  assicurando  la  realizzazione  di  tali
impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; 
    l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, 
al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui  al
comma  1  «il  Commissario  straordinario,   ove   necessario,   puo'
provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in  deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea»; 
  Vista la direttiva 26 aprile  1999,  n.  1999/31/CE  relativa  alle
discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018,  n.
2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare»  che  pone  agli
Stati   membri   l'obiettivo   di   diminuire   progressivamente   il
collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere  avviati  al
riciclaggio o al recupero; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di  attuazione
della  su  richiamata  direttiva  1999/31/CE,   che   disciplina   la
costruzione,  l'esercizio  e  la   gestione   post   chiusura   delle
discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista la direttiva quadro 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio  del  19  novembre  2008  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni che, nel disciplinare la gestione  e  la  gerarchia  dei
rifiuti e nel definire  il  «rifiuto»  come  «qualsiasi  sostanza  od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo
di disfarsi», prevede che gli  Stati  membri  realizzino,  secondo  i
principi di autosufficienza e  prossimita',  una  rete  integrata  di
impianti che permettano il completamento  delle  diverse  fasi  della
gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT  -
Best Available Techniques); 
  Visto il regolamento UE  n.  1357/2014  della  Commissione  del  18
dicembre  2014,  che  sostituisce  l'allegato  III  della   direttiva
2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  «relativa  ai
rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
  Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione  del  18  dicembre
2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa  all'elenco  dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto il regolamento  (UE)2017/997  del  Consiglio,  dell'8  giugno
2017, che modifica l'allegato  III  della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   la
caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico»; 
  Vista la  comunicazione  2018/C124/01,  recante  «Gli  orientamenti
tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del  9  aprile  2018,  che
fornisce chiarimenti e orientamenti  alle  autorita'  nazionali,  ivi
incluse le autorita' locali, e alle imprese  riguardo  alla  corretta
interpretazione applicazione della pertinente normativa UE in materia
di   classificazione   dei   rifiuti,    segnatamente    in    merito
all'identificazione delle caratteristiche di pericolo,  valutando  se
rifiuto presenta una qualche caratteristica di pericolo e, in  ultima
analisi, classificando i rifiuti pericolosi o non pericolosi; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018,  recepita  con  decreto  legislativo  3
settembre 2020, n. 121, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa
le discariche di rifiuti e pone  agli  Stati  membri  l'obiettivo  di
diminuire progressivamente il collocamento in discarica  dei  rifiuti
che possono essere avviati a riciclaggio o a recupero; 
  Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: 
    2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
    2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 
entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020,  n.  116,
che ha  compiuto  un'ampia  revisione  della  parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152/2006; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147  della  Commissione
europea del 10 agosto 2018,  che  stabilisce  le  «Conclusioni  sulle
migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques -  BAT)  per
il trattamento dei rifiuti ai sensi della  direttiva  2010/75/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20  giugno  2019,  relativo  agli  inquinanti  organici
persistenti (rifusione), che si  pone  l'obiettivo  di  «tutelare  la
salute umana e l'ambiente dai POP (persistent organic pollutants)»; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23  aprile
2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE)  n.
850/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  agli
inquinanti organici persistenti; 
  Viste  la  delibera  SNPA  (Sistema  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente) n. 67 del  6  febbraio  2020,  di  approvazione  delle
«Linee guida del sistema nazionale per  la  protezione  dell'ambiente
per l'applicazione della disciplina end  of  waste  di  cui  all'art.
184-ter del decreto legislativo n. 152/2006» e la  delibera  SNPA  n.
105 del 18 maggio 2021, che approva il documento «Linee  guida  sulla
classificazione dei rifiuti», integrate con il  decreto  direttoriale
n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione  ecologica  -
Direzione  generale  per  l'economia  circolare  che  ha  introdotto,
nell'ambito  del  capitolo   3   delle   linee   guida   stesse,   il
sottoparagrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti  dal  trattamento
meccanico/meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; 
  Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato
con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020; 
  Visto il Piano di gestione dei rifiuti di  Roma  Capitale  (PGR-RC)
approvato dal Commissario straordinario con ordinanza  n.  7  del  1°
dicembre 2022,  ai  sensi  del  richiamato  art.  13,  comma  1,  del
decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per
la gestione rifiuti, approvato con  decreto  ministeriale  24  giugno
2022, n. 257; 
  Dato atto che: 
    con deliberazione n. 52 del  25/26  settembre  2015,  l'Assemblea
capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA  S.p.a.
del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della
Citta' di Roma,  per  la  durata  di  quindici  anni,  e  nei  limiti
autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria
di  Roma  Capitale»,  sulla  base  del  Piano  economico  finanziario
pluriennale alla stessa allegato; 
    con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea capitolina
ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee  guida
per la predisposizione del Contratto di servizio per la gestione  dei
rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.; 
    la giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo  2024,
ha approvato il Nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale  e  AMA
S.p.a. per la gestione dei rifiuti  urbani,  valevole  per  gli  anni
2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024; 
  Considerato che: 
    con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 la Regione Lazio,
ha approvato il revamping impiantistico dell'impianto  integrato  per
il trattamento di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  localizzato  nel
Comune  Roma  (RM),  via  di  Rocca  Cencia   n.   301,   modificando
l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla  determinazione  n.
B2519 del 31 marzo  2011,  come  riesaminata  con  determinazione  n.
G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata  a  favore  della  AMA  S.p.a.,
codice fiscale e partita IVA  05445891004  con  sede  legale  in  via
Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma; 
    con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del
5   agosto   2022,   sono   stati   disposti   gli   interventi    di
aggiornamento/correzione/errata corrige/refusi  della  determinazione
dirigenziale n. G04876 del 26 aprile 2022, in esito alle richieste di
AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria; 
    con  ordinanza  n.  6  del  31  ottobre   2022   il   Commissario
straordinario,  per  sopperire  alla  ulteriore  drastica   riduzione
dell'impiantistica a supporto  del  trattamento  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati nel territorio di  Roma  Capitale  determinata  dagli
esiti dell'incendio che  ha  interessato  l'impianto  di  trattamento
meccanico-biologico  (TMB)  gestito  dalla   E.   Giovi   S.r.l.   in
amministrazione giudiziaria, denominato  «Malagrotta  2»  nel  giugno
2022, ha disposto la modifica dell'autorizzazione in  essere  di  cui
alla  determinazione  regionale  n.  G10701   del   5   agosto   2022
limitatamente ai quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato  (EER
200301) accettati  presso  l'impianto  di  TMB  e  nell'attivita'  di
trasferenza di Rocca Cencia; 
    AMA S.p.a., con nota  prot.  n.  0052223.U  del  3  aprile  2023,
acquisita in pari data agli atti  del  Commissario  straordinario  al
prot. n. RM/621, ha reso noto, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2,
del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il perdurare del superamento dei limiti  dei  parametri
odorigeni a seguito di ulteriori campagne di  verifica  di  efficacia
dei ripetuti e sistematici interventi attuati, volti all'eliminazione
delle suddette criticita' per quanto concerne il sito di Rocca Cencia
(via di Rocca Cencia n. 301 - 00132 Roma), disponendo «l'interruzione
di tutte le ricezioni autorizzate, la contestuale  interdizione  agli
ingressi dell'impianto e della adiacente trasferenza, fatte salve  le
attivita'  di  lavorazione  volte  all'allontanamento  di   tutti   i
materiali presenti nei tempi previsti»; 
    con  ordinanza  n.  8  del  6   aprile   2023,   il   Commissario
straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a.  di  provvedere  al  completo
svuotamento del bacino di igienizzazione e di mettere in esercizio il
sistema di by-pass (come da determina della Regione Lazio  n.  G03019
del  19  marzo  2015)  gia'  presente  nello   schema   impiantistico
autorizzato a monte della sezione di igienizzazione, per la matrice a
prevalente frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato, da
avviare   a   recupero   in   impianti   autorizzati    interrompendo
l'alimentazione al bacino di igienizzazione della suddetta matrice; 
    AMA S.p.a., con nota  prot.  n.  0067177.U  del  2  maggio  2023,
acquisita in pari data agli atti  del  Commissario  straordinario  al
prot. n. RM/862, ha comunicato che in data 28  aprile  2023  si  sono
concluse le attivita' di svuotamento dei bacini di igienizzazione nel
rispetto di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 8/2023; 
  Considerato altresi' che: 
    in data 24 dicembre 2023 si e' sviluppato un incendio di  ingenti
proporzioni   che   ha   interessato   l'impianto   di    trattamento
meccanico-biologico  (TMB)  gestito  dalla   E.   Giovi   S.r.l.   in
amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 1» con  capacita'
di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g; 
    il suddetto impianto, strategico  alla  chiusura  del  ciclo  dei
rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta  tuttora  inutilizzabile  e,
allo stato attuale,  non  e'  possibile  prevedere  i  tempi  per  il
ripristino della funzionalita'; 
    tale  evento  ha  causato  una   ulteriore   drastica   riduzione
dell'impiantistica a supporto  del  trattamento  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto  conto  della
contrazione  gia'   determinatasi   a   causa   dell'indisponibilita'
dell'impianto TMB di AMA S.p.a., sito in via Salaria  n.  981  e  del
sopracitato impianto  TMB  di  E.  Giovi  S.r.l.  in  amministrazione
giudiziaria, denominato «Malagrotta 2»; 
    tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di  sopperire  in
parte al quantitativo di rifiuti urbani non piu' conferibili  al  TMB
«Malagrotta 1», il Commissario straordinario ha adottato  l'ordinanza
n. 34 del 27 dicembre 2023, portando temporaneamente  i  quantitativi
di rifiuto urbano indifferenziato  (codice  EER  200301)  gestiti  in
trasferenza presso il TMB AMA sito in via di  Rocca  Cencia  n.  301,
autorizzati con ordinanza n. 6/2022, a 7.000.t/settimana, fino al  31
gennaio 2024; 
    AMA S.p.a., con nota prot. n.  0013466.U  del  24  gennaio  2024,
acquisita in pari data agli atti  del  Commissario  straordinario  al
prot.  n.  RM/296,  ha  evidenziando  il  perdurare  dello  stato  di
fragilita' del sistema di gestione  dei  flussi  del  rifiuto  urbano
indifferenziato di Roma Capitale e, al fine di garantire la  gestione
dei flussi di rifiuto urbano indifferenziato anche  in  occasione  di
eventuali  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e   straordinaria
dell'impiantistica a  supporto  del  trattamento,  ha  richiesto  una
proroga delle misure adottate con ordinanza commissariale n.  34  del
27 dicembre 2023; 
    con  ordinanza  n.  7  del  9  febbraio   2024   il   Commissario
straordinario, ritenuto necessario porre in  essere  ogni  intervento
volto a consentire la prosecuzione delle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti  urbani  di  Roma  Capitale,  arginando  la   situazione   di
criticita', al fine di salvaguardare la cittadinanza  da  rischi  per
l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per  il
decoro e la vivibilita' urbana, ha  ordinato  la  prosecuzione  delle
attivita' di trasferenza del rifiuto urbano  indifferenziato  (codice
EER 200301) presso il TMB di AMA S.p.a., sito in via di Rocca  Cencia
n. 301 - Roma, per un quantitativo  pari  a  7.000.t/settimana,  gia'
autorizzate con la  citata  ordinanza  commissariale  n.  34  del  27
dicembre 2023; 
  Atteso che: 
    AMA S.p.a. con  nota  prot.  n.  0052323.U  del  4  aprile  2024,
acquisita in pari data agli atti  del  Commissario  straordinario  al
prot. n. RM/1723, in considerazione della  perdurante  situazione  di
contrazione   della   capacita'   di    trattamento    dei    rifiuti
indifferenziati determinata, tra l'altro,  dall'indisponibilita'  dei
due impianti TMB «Malagrotta 1» e «Malagrotta 2» di E.  Giovi  S.r.l.
in amministrazione giudiziaria, per i quali, allo stato attuale,  non
e' possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalita',
ha  richiesto  una  proroga  delle  misure  adottate  con   ordinanza
commissariale n. 8 del 6 aprile 2023,  relativa  all'attivazione  del
by-pass; 
    con la medesima nota, AMA  S.p.a.  ha  proposto  lo  spostamento,
dall'area di ricezione dell'impianto, delle attivita' di  trasferenza
dei rifiuti urbani indifferenziati in un'area  chiusa,  gia'  adibita
allo stoccaggio FOS/scarti  di  raffinazione  -  stoccaggi  non  piu'
necessari a seguito dell'attivazione del by-pass -  e  l'eliminazione
dell'area  di  trasferenza  della  frazione  organica,  allegando  un
elaborato grafico illustrativo parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto; 
  Preso atto che: 
    AMA S.p.a. con la citata  nota  rappresenta  che  tale  soluzione
operativa consente la separazione  fisica  dei  rifiuti  destinati  a
trasferenza  da  quelli  destinati  a  trattamento  in  impianto,  in
alternativa alla compartimentazione della  platea  di  ricezione  dei
rifiuti, prevista nella tavola C2 della determinazione  regionale  n.
G09599 del 13 agosto 2020, a cui fa anche riferimento il  verbale  di
prescrizioni ex art. 318-ter e successivi del decreto legislativo  n.
152/2006 del Comando dei Carabinieri per la  tutela  e  la  sicurezza
energetica - Nucleo operativo  ecologico,  prot.  n.  15/1-2  del  13
febbraio 2024, allegato  alla  medesima  nota,  e  che  la  soluzione
proposta risulta migliorativa in quanto riduce sensibilmente i rischi
di  interferenze  nel  traffico  veicolare  di  accesso   e   manovra
all'interno dell'area di ricezione, utilizzando  un'area  chiusa,  di
adeguate dimensioni, sotto depressione aeraulica e  gia'  dotata  dei
necessari presidi ambientali; 
    per l'attivazione della miglioria gestionale proposta, AMA S.p.a.
prevede un tempo non  superiore  a  sei  mesi  per  lo  sgombero  dai
macchinari attualmente presenti della  nuova  area  prevista  per  la
trasferenza; 
  Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto
a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei  rifiuti
urbani di Roma Capitale, arginando la situazione  di  criticita',  al
fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica
e dia pregiudizi per la qualita'  ambientale,  per  il  decoro  e  la
vivibilita' urbana; 
  Visto il  sentito  della  Regione  Lazio  richiesto  con  nota  del
Commissario straordinario in data 4 aprile 2024, prot. n. RM/1725  ed
espresso con nota Regione Lazio prot. n. U.0467341 del 5 aprile 2024,
acquisita in  data  6  aprile  2024  al  protocollo  del  Commissario
straordinario al n. RM/1758; 
  Per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                               Ordina: 
 
  1. ad AMA S.p.a. di proseguire l'esercizio del sistema  di  by-pass
gia' disposto con ordinanza commissariale n. 8 del 6 aprile 2023, con
l'avvio a recupero (di  cui  all'allegato  C  parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152/2006) dei rifiuti in uscita in  impianti  siti  in
territorio nazionale e/o estero; 
  2. ad AMA S.p.a. di effettuare  le  attivita'  di  trasferenza  del
rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 203001) nell'area indicata
con la lettera «O» nella sezione post operam  dell'elaborato  grafico
«Migliorie gestionali», parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, entro e non oltre sei mesi dalla notifica  della  presente
ordinanza; 
  3. ad AMA S.p.a. di proseguire  le  attivita'  di  trasferenza  del
rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TMB, per
un quantitativo  pari  a  7.000  t/settimana,  gia'  autorizzato  con
ordinanza commissariale n. 34 del 27  dicembre  2023,  prorogata  con
ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024; 
  4. ad AMA S.p.a. di effettuare le attivita' di gestione dei rifiuti
urbani  indifferenziati  in  ossequio  alle  prescrizioni   riportate
nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza  commissariale
n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono  integralmente  richiamate
nel presente provvedimento; 
  5. ad AMA S.p.a. di adeguare le garanzie finanziarie tenendo  conto
dei quantitativi autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito  nella
d.g.r. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Dispone: 
 
  1. che gli effetti del presente provvedimento debbano limitarsi  al
tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune
soluzioni  idonee  al  superamento  delle  criticita'  in  essere   e
comunque, entro i termini di  scadenza  dell'ordinanza  n.  7  del  9
febbraio 2024, fissati alla data del 30 novembre 2024, salvo proroga; 
  2. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente  ordinanza,
ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  3. la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a.,  nonche'  la
trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta'  metropolitana  di  Roma
Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 - Dipartimento  di
prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio  -  Sezione
di Roma; 
  4. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale
del Commissario straordinario. 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
 
    Roma, 8 aprile 2024 
 
                              Il Commissario straordinario: Gualtieri 

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
 
    Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili  sul  sito
istituzionale  del  Commissario  straordinario  di  Governo  per   il
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  2025,  nella  sezione  denominata
Normativa - Ordinanze e Disposizioni - Programmazione e Gestione  Dei
Rifiuti     a     Roma     accedendo      al      link      pubblico:
https://commissari.gov.it/media/hzgew1ld/all_1_ordinanza_16_rm2024000
1767-ord-cs-rocca-cencia_proroga-by-pass.pdf