La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Definizione della professione di pedagogista 
 
  1. Il pedagogista e' lo specialista  dei  processi  educativi  che,
operando con autonomia scientifica  e  responsabilita'  deontologica,
esercita  funzioni  di  coordinamento,  consulenza   e   supervisione
pedagogica per la  progettazione,  la  gestione,  la  verifica  e  la
valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e  formativo
rivolti alla persona, alla coppia, alla  famiglia,  al  gruppo,  agli
organismi  sociali  e  alla  comunita'   in   generale.   L'attivita'
professionale  del   pedagogista   comprende   l'uso   di   strumenti
conoscitivi,  metodologici  e  di  intervento  per  la   prevenzione,
l'osservazione pedagogica, la valutazione e  l'intervento  pedagogico
sui bisogni educativi  manifestati  dal  bambino  e  dall'adulto  nei
processi di apprendimento. 
  2. Il pedagogista e' un professionista di livello apicale, ai sensi
del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
la cui formazione e'  funzionale  al  raggiungimento  di  conoscenze,
abilita' e competenze educative del  livello  7  del  Quadro  europeo
delle  qualifiche  per  l'apprendimento  permanente,  di   cui   alla
raccomandazione 2017/C 189/03 del  Consiglio,  del  22  maggio  2017,
specialista dei processi educativi  e  formativi  della  persona  per
tutto  il  corso  della  vita.  Opera  con  autonomia  scientifica  e
responsabilita'  deontologica  in  ambito  educativo,   formativo   e
pedagogico in relazione a qualsiasi attivita' svolta in modo formale,
non formale e informale. Il  pedagogista  puo'  svolgere,  presso  le
pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e
funzioni   di   consulenza   tecnico-scientifica   e   attivita'   di
coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione  degli
interventi  con  valenza  educativa,  formativa  e   pedagogica,   in
particolare nei comparti educativo, sociale,  scolastico,  formativo,
penitenziario  e  socio-sanitario,  quest'ultimo  limitatamente  agli
aspetti socio-educativi, nonche' attivita' di orientamento scolastico
e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 
  3.  Il  pedagogista  svolge  altresi'   attivita'   didattica,   di
sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 
  4. La professione di pedagogista puo' essere  esercitata  in  forma
autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo del comma 595 dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.  302,  S.O.  e'  il
          seguente: 
                «595.  La  qualifica   di   educatore   professionale
          socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19  e  ai  sensi
          delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile  2017,
          n. 65. La qualifica di pedagogista e' attribuita a  seguito
          del rilascio di  un  diploma  di  laurea  abilitante  nelle
          classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione
          dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione  degli
          adulti  e  della   formazione   continua,   LM-85   Scienze
          pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning  e
          della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento
          dell'esame previsto ai fini del  rilascio  del  diploma  di
          laurea abilitante sono poste  integralmente  a  carico  dei
          partecipanti con le modalita' stabilite  dalle  universita'
          interessate.  La  formazione  universitaria  dell'educatore
          professionale  socio-pedagogico  e   del   pedagogista   e'
          funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilita'
          e competenze educative rispettivamente del livello 6 e  del
          livello  7  del  Quadro  europeo   delle   qualifiche   per
          l'apprendimento permanente,  di  cui  alla  raccomandazione
          2017/C 189/03 del Consiglio, del 22  maggio  2017,  ai  cui
          fini  il  pedagogista  e'  un  professionista  di   livello
          apicale.». 
               - La Raccomandazione del Consiglio 22 maggio 2017,  n.
          2017/C189/03,  sul  quadro  europeo  delle  qualifiche  per
          l'apprendimento permanente, che abroga  la  raccomandazione
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
          sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche  per
          l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15
          giugno 2017, n. C 189.