Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 23 aprile  2024,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, muniti  dei  certificati
comprovanti la loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  di  voler
promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte
per la seguente richiesta di referendum  di  cui  all'art.  75  della
Costituzione: 
      «Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera  dei  Deputati:  "Approvazione  del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,  n.
533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle  modificazioni  e
integrazioni ad essi successivamente apportate in  particolare  dalla
legge 3 novembre 2017,  n.  165  recante  "Modifiche  al  sistema  di
elezione della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica.
Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi  elettorali
uninominali e plurinominali." e dalla legge  27  maggio  2019  n.  51
recante "Disposizioni per  assicurare  l'applicabilita'  delle  leggi
elettorali   indipendentemente   dal   numero    di    parlamentari";
limitatamente alle seguenti parti: 
        A) nel Decreto del Presidente Della Repubblica 30 Marzo 1957,
n. 361: 
          - l'art. 31, comma 5,  primo  periodo,  limitatamente  alle
parole: "e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad
esso collegato"; 
          - l'art. 31, comma 5, secondo periodo,  limitatamente  alle
parole: "Se e' tracciato", e alle parole "il voto e'  espresso  anche
per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu'  liste  collegate,
il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione  ai
voti ottenuti nel collegio"; 
          - l'art. 58, comma 2, limitatamente alle parole: "e ai fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; 
          - l'art. 58, comma 3,  primo  periodo,  limitatamente  alla
parola: "solo", e alle parole: "a favore della lista e"; 
          - l'art. 58, comma 3, secondo periodo: "Nel  caso  di  piu'
liste collegate in coalizione, i voti sono  ripartiti  tra  le  liste
della coalizione in proporzione ai  voti  ottenuti  da  ciascuna  nel
collegio uninominale"; 
          - l'art. 59-bis, comma 1: "Se l'elettore traccia  un  segno
sul rettangolo contenente il nome e  il  cognome  del  candidato  nel
collegio uninominale e  sul  rettangolo  contenente  il  contrassegno
della lista e i nominativi dei candidati nel collegio  plurinominale,
il  voto  e'  comunque  valido  a  favore  della  lista  e  ai   fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale."; 
          - l'art. 59-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "e  ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; 
          - l'art. 59-bis, comma 3: "Se l'elettore traccia un  segno,
comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome  del
candidato nel collegio  uninominale  e  un  segno  su  un  rettangolo
contenente il contrassegno di una  lista  cui  il  candidato  non  e'
collegato, il voto e' nullo."; 
          -  l'art.  59-bis,  comma  6,  limitatamente  alle  parole:
"difforme dalle disposizioni di cui all'art. 58, secondo comma, e  al
presente articolo"; 
          - l'art. 68, comma 3, quinto periodo: "Prende altresi' nota
dei  voti  espressi  in  favore  del  solo  candidato  nel   collegio
uninominale collegato a piu' liste"; 
          - l'art. 77, comma  1,  lettera  c):  "determina  la  cifra
elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale  cifra  e'
data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa  nelle
singole sezioni  elettorali  del  collegio  uninominale  e  dei  voti
espressi  a  favore  dei  soli  candidati  nei  collegi   uninominali
collegati a piu' liste in coalizione di cui all'art. 58, terzo comma,
ultimo periodo,  attribuiti  alla  lista  a  seguito  delle  seguenti
operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti  da
tutte le liste della  coalizione  nel  collegio  uninominale  per  il
numero dei voti espressi a favore  dei  soli  candidati  nei  collegi
uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione.  Divide  poi  il
totale  dei  voti  validi  conseguiti  da  ciascuna  lista  per  tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta
il numero dei  voti  da  assegnare  a  ciascuna  lista;  i  voti  che
rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori
resti,  secondo  l'ordine  decrescente  dei  resti  medesimi.   Nella
ripartizione dei voti espressi  in  favore  dei  soli  candidati  nei
collegi uninominali collegati a piu' liste in  coalizione,  l'Ufficio
esclude  dal  computo  i  voti  espressi  in   favore   della   lista
rappresentativa di minoranze linguistiche  riconosciute  nei  collegi
uninominali dove questa ha presentato proprie  candidature  ai  sensi
dell'art. 18-bis, comma 1-bis;"; 
          -  l'art.  77,  comma  1,  lettera  d),  secondo   periodo,
limitatamente alle parole: "di collegio uninominale"; 
        B) nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533: 
          - l'art. 11, comma 3, limitatamente alle  parole:  "di  cui
all'art. 31"; 
          - l'art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "e ai fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; 
          - l'art. 14, comma 2,  limitatamente  alla  parola:  "solo"
posta tra le parole: "tracciato" e "sul nome", e alle parole:  "della
lista e ai fini" poste tra le parole: "a favore" e "dell'elezione", e
al  periodo  conclusivo:  "Nel  caso  di  piu'  liste  collegate   in
coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste  della  coalizione  in
proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale."; 
          - l'art 16 comma 1, lettera c), limitatamente alle  parole:
"e dei  voti  espressi  a  favore  dei  soli  candidati  nei  collegi
uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui  all'articolo
14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a  seguito  delle
seguenti operazioni: l'ufficio  divide  il  totale  dei  voti  validi
conseguiti  da  tutte  le  liste  della   coalizione   nel   collegio
uninominale per il  numero  dei  voti  espressi  a  favore  dei  soli
candidati  nei  collegi  uninominali,  ottenendo  il   quoziente   di
ripartizione. Divide poi il totale  dei  voti  validi  conseguiti  da
ciascuna lista per tale quoziente.  La  parte  intera  del  quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali  queste  ultime  divisioni  abbiano
dato  i  maggiori  resti,  secondo  l'ordine  decrescente  dei  resti
medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi  in  favore  dei  soli
candidati  nei  collegi  uninominali  collegati  a  piu'   liste   in
coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi  in  favore
della lista rappresentativa di  minoranze  linguistiche  riconosciute
nei  collegi  uninominali  dove  questa  abbia   presentato   proprie
candidature ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis, del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
361;"; 
          - l'art.  16,  comma  1,  lettera  d),  limitatamente  alle
parole: "di collegio uninominale"?» 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato  Referendario
per la Rappresentanza, Co.Re.Ra con sede in Roma, Via delle  Carrozze
n. 19, email: info@iovoglioscegliere.it.