L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni  e
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonche' la necessita' di
assicurare la piena  integrazione  dell'attivita'  di  vigilanza  nel
settore assicurativo, anche attraverso un piu'  stretto  collegamento
con la vigilanza bancaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il regolamento di organizzazione  dell'IVASS  e  il  relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con  delibere  n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS,  emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni  e,  in
particolare, gli articoli 190 e 190-bis; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della  Commissione,  del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE  in  materia
di  accesso  ed  esercizio  delle  attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione; 
  Visto il regolamento (UE) 1374/2014 della Banca  centrale  europea,
del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle
imprese di assicurazione alla Banca d'Italia, anche  per  il  tramite
dell'IVASS  che  li  raccoglie  nell'ambito  delle  proprie  funzioni
istituzionali; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del testo unico bancario, secondo  cui  la
Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS, collaborano tra  loro,
anche mediante scambio di  informazioni,  al  fine  di  agevolare  le
rispettive  funzioni,  e  detti   organismi   non   possono   opporsi
reciprocamente il segreto d'ufficio; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione  dei  dati
personali); 
  Visto l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209 che, in modo parallelo, prevede  la  collaborazione  reciproca
fra Banca d'Italia e IVASS, anche mediante scambio  di  informazioni,
al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni; 
  Visto l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 265, che ribadisce
che la Banca d'Italia e l'IVASS collaborano tra loro, anche  mediante
scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio  delle  rispettive
funzioni che non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio,
e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque  comunicati  da
una ad altra autorita', anche  attraverso  l'inserimento  in  archivi
gestiti  congiuntamente,  restano  sottoposti  al  segreto  d'ufficio
secondo le disposizioni previste dalla legge per l'autorita'  che  li
ha prodotti o acquisiti per prima; 
  Visto il  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (UE)
2016/679 (di seguito GDPR); 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in  legge
3 dicembre 2021, n. 205, secondo cui il trattamento di dati personali
effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico  puo'
trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge  e  -  nei
casi previsti dalla  legge  -  nel  regolamento,  anche  in  un  atto
amministrativo generale; 
  Visto il regolamento  IVASS  del  3  luglio  2018,  n.  38  recante
disposizioni in materia di governo societario; 
  Vista la circolare della Banca d'Italia n. 302 dell'8  giugno  2018
che  disciplina  le  informazioni  anagrafiche   a   supporto   delle
rilevazioni della Banca d'Italia, attraverso l'utilizzo dell'anagrafe
dei soggetti; 
  Visto il regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10 concernente le
procedure  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e  l'albo  delle
imprese di assicurazione; 
  Visto il regolamento IVASS del 12  febbraio  2019,  n.  44  recante
disposizioni, attuative del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.
231 modificato dal decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  90  di
attuazione   della   direttiva   (UE)   2015/849,   in   materia   di
organizzazione, procedure,  controlli  interni  e  adeguata  verifica
della clientela, per la valutazione del rischio di riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo associato  ai  rapporti  continuativi  e
alle operazioni occasionali; in particolare l'art. 15, comma 7, sugli
obblighi di comunicazione dell'impresa del  titolare  della  funzione
antiriciclaggio; 
  Visto l'accordo fra Banca d'Italia e IVASS per l'utilizzo da  parte
dell'IVASS dei servizi informatici della  Banca  d'Italia  (stipulato
nell'agosto  2019),  in  particolare  l'art.   10   in   materia   di
«Riservatezza e protezione dei dati»; 
  Visto l'accordo Banca d'Italia e  IVASS  del  19  novembre  2019  -
stipulato sulla base delle succitate disposizioni di legge abilitanti
la collaborazione  fra  dette  Istituzioni  attraverso  il  reciproco
scambio di dati e  informazioni  -  per  lo  scambio  di  dati  e  la
cooperazione riguardante l'informazione statistica delle  imprese  di
assicurazione,  in  particolare   l'art.   7   relativo   all'accesso
dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca  d'Italia  (inclusa
l'anagrafe dei soggetti); 
  Viste le lettere al mercato IVASS del 19  febbraio  2020  e  del  4
novembre 2020 recante la nuova procedura informatica  Registro  delle
imprese e  gruppi  assicurativi  (RIGA)  per  la  gestione  dei  dati
anagrafici - parallelo operativo; 
  Visto  il  regolamento  IVASS  del   29   novembre   2022   n.   54
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Visto il parere favorevole del Garante per la protezione  dei  dati
personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo  schema  di
regolamento IVASS concernente il  Registro  delle  imprese  e  gruppi
assicurativi (RIGA); 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               INDICE 
 
  PARTE I - Disposizioni di carattere generale 
    Art. 1 (Fonti normative) 
    Art. 2 (Definizioni) 
    Art. 3 (Ambito di applicazione) 
  PARTE II - Sistema Informativo dei dati anagrafici 
    Titolo I - Principi generali 
    Art. 4 (Obiettivi del  sistema  di  trasmissione  digitale  delle
informazioni anagrafiche e societarie) 
    Titolo II - Ruolo  degli  organi  sociali  e  alta  direzione  in
materia di trasmissione delle informazioni anagrafiche 
    Art. 5 (Organo amministrativo) 
    Art. 6 (Comitato per il controllo interno e i rischi) 
    Art. 7 (Alta direzione) 
    Art. 8 (Presidi di controllo sulla protezione dei dati personali) 
    Titolo III - Informazioni gestite con l'applicativo RIGA 
    Art. 9 (Le informazioni anagrafiche e societarie sulle imprese  e
sui gruppi) 
    Art. 10 (Organi sociali,  funzioni  fondamentali  e  societa'  di
revisione) 
    Art.  11  (Funzioni   o   attivita'   essenziali   o   importanti
esternalizzate) 
    Art.  12  (Altre  attivita'  per  le  quali   e'   richiesta   la
rilevazione) 
    Art. 13 (Azionisti e patti parasociali) 
    Art. 14 (Partecipazioni) 
    Titolo IV - Sistema di Trasmissione dei dati 
    Capo I - Modalita' di trasmissione 
    Art. 15 (Soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni) 
    Art. 16 (Modalita' e tempi di trasmissione delle informazioni) 
    Capo II - Modalita' di accesso 
    Art. 17 (Informazioni generali) 
    Art. 18 (Abilitazioni per l'accesso a RIGA) 
    Art. 19 (Consultazioni pubbliche di RIGA) 
    Capo III - Segnalazione delle persone fisiche e soggetti esteri 
    Art.  20  (Utilizzo  delle  informazioni  presenti  nell'Anagrafe
Soggetti della Banca d'Italia) 
    Art. 21 (Soggetti non ancora registrati) 
  PARTE III - Disposizioni finali 
    Art. 22 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) 
    Art. 23 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli  articoli  5,
commi 2 e 3, 10 con particolare riferimento al comma 4,  10-bis,  23,
24, 30, comma 2 lettera b) e comma 7, 30-septies, comma 4, 47-quater,
commi 1 e 2, 60, 60-bis, 61, 76, 189, 190,  comma  1,  190-bis,  191,
comma 1, 207-bis, commi 1 e 2, 213, commi 1 e 2,  214-bis,  comma  1,
215-bis, comma 3, lettera c), del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, nonche' dall'art. 13 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n.  95  convertito  in  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  istitutivo
dell'IVASS e dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.