IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale (di seguito, SSN) tra Agenzia e societa'
farmaceutiche   titolari   dell'autorizzazione   all'immissione    in
commercio (di seguito A.I.C.); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze dal titolo «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, per la classificazione dei medicinali erogabili a carico
del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni; 
  Vista la determina del direttore generale  n.  643  del  28  maggio
2020, con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico
di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN)  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  5,   lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2003,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio
2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa a un codice comunitario concernente  i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409,  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 29 agosto 1997, dal
titolo «Procedure di  autorizzazione  all'importazione  parallela  di
specialita' medicinali per  uso  umano»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235  dell'8
ottobre 1997; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 839 del
30  dicembre  2003  sulle  «importazioni  parallele  di   specialita'
medicinali la cui immissione in commercio e' gia' stata autorizzata»; 
  Visto  il  parere  circostanziato  ai  sensi  dell'art.  9.2  della
direttiva 98/34 da parte della  Commissione  europea  del  24  luglio
2007; 
  Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad
oggetto «Procedura semplificata  di  negoziazione  del  prezzo  e  di
rimborso dei  farmaci  di  importazione  parallela»,  introdotta  con
comunicato stampa dell'AIFA  n.  639  del  26  marzo  2021,  entrambi
pubblicati   nel   sito   istituzionale    dell'Agenzia    al    link
https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubb
lica-procedura-semplificata 
  Vista la determina AIFA IP n. 680 del 20 ottobre  2023,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 264 dell'11 novembre 2023, con la  quale  la  societa'  GMM  Farma
S.r.l. e' stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale
«Augmentin» (amoxicillina e inibitori enzimatici) e con cui lo stesso
e' stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2023, con la  quale
la societa' GMM Farma S.r.l. ha chiesto  la  riclassificazione  dalla
classe C(nn)  alla  classe  A,  ai  fini  della  rimborsabilita'  del
medicinale «Augmentin» (amoxicillina e inibitori enzimatici); 
  Vista la delibera n. 45 del  20  dicembre  2023  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, adottata su  proposta  del  sostituto  del
direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e inibitori enzimatici) nelle
confezioni sottoindicate e' classificato come segue. 
  Confezione: 
    «875 mg/125 mg compresse  rivestite  con  film»  12  compresse  -
A.I.C. n. 042856094 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,37; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,52.