MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2017 

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione  geografica
tipica dei vini «Colli Trevigiani». (18A00236) 
(GU n.11 del 15-1-2018)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238 «Disciplina  organica  della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento  (CE)
n. 607/2009, in particolare  per  quanto  concerne  talune  modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica  del  disciplinare  che  non  comportano  alcuna
modifica  al  documento  unico,  nell'ambito  dei   quali   sono   da
riprendere,  opportunamente   aggiornate   e   semplificate,   talune
disposizioni del preesistente regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  art.
118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto che, nelle more  dell'adozione  dei  predetti  atti  della
Commissione UE  e  delle  conseguenti  norme  applicative  nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura  preliminare  nazionale
di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012,  applicativo  della  citata  preesistente  normativa
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto  ministeriale  21  novembre  1995  concernente  il
riconoscimento della indicazione geografica tipica  dei  vini  «Colli
Trevigiani» e l'approvazione del relativo disciplinare di  produzione
ed in particolare l'art. 2, comma 3, che definisce i vitigni  ammessi
alla  produzione  delle  tipologie  di  vini  varietali   indicazione
medesima; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP -
vini DOP  e  IGP,  concernente  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,
del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato  ed  il  relativo  fascicolo  tecnico  della  IGT  «Colli
Trevigiani»; 
  Visto il decreto ministeriale 7  marzo  2014,  pubblicato sul  sito
internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il
disciplinare della predetta DOP; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   19   luglio   2017   concernente
l'autorizzazione all'Associazione «Produttori vitivinicoli  trentini,
friulani e veneti», con sede in  Venezia  -  Mestre,  per  consentire
l'etichettatura transitoria dei vini IGT «Colli Trevigiani», ai sensi
dell'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009  e  dell'art.  13  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi  delle  produzioni
ottenute in  conformita'  alla  proposta  di  modifica  del  relativo
disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017; 
  Vista la nota della Regione Veneto del 4 ottobre 2017, con la quale
e' stato  segnalato  che  nel  predetto  disciplinare  di  produzione
consolidato, all'art. 2, e' stata erroneamente  omessa,  rispetto  al
preesistente  disciplinare, la  tipologia  di  vino   riferita   alla
varieta' di vite «Chardonnay» e  con  la  quale  la  stessa  regione,
nell'interesse dei produttori interessati, ha chiesto di  provvedere,
mediante apposita modifica  del  disciplinare,  al  ripristino  della
predetta tipologia varietale; 
  Considerato che, a seguito della verifica effettuata, e'  risultato
che l'omissione di detta tipologia varietale e' da  imputarsi  ad  un
mero errore materiale verificatosi al  momento  della  redazione  del
disciplinare consolidato, cosi' come approvato col citato  decreto 30
novembre 2011; 
  Ritenuto necessario,  pertanto,  in  accoglimento  della  richiesta
della  Regione  Veneto,  apportare   apposita   modifica   correttiva
dell'art. 2 del disciplinare di produzione in questione, mediante  il
ripristino al comma 3 della tipologia di vino riferita alla  varieta'
di vite «Chardonnay»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 22211 del 20  marzo  2017  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. All'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei  vini  a
indicazione geografica  tipica  «Colli  Trevigiani»,  cosi'  come  da
ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato
in premessa e con la modifica autorizzata in via transitoria ai sensi
del decreto ministeriale 19 luglio 2017 richiamato  in  premessa,  e'
inserita la tipologia di vino riferita al vitigno «Chardonnay». 
  2. La modifica al disciplinare di cui al comma 1 sara' inserita sul
sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e
IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini  dell'aggiornamento
del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  3. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato, in via transitoria,  in
relazione alla modifica di cui al comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi