MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 2003 

Integrazione  al  decreto  direttoriale  12 marzo  2003 relativo alla
modificazione   del   disciplinare   di  produzione  dei  vini  della
denominazione di origine controllata "Valpolicella".
(GU n.97 del 28-4-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
per  il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista   la   legge  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Valpolicella" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dal "Consorzio volontario per la tutela
dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  Valpolicella e
Recioto  della  Valpolicella"  in  data  18 luglio  1995,  intesa  ad
ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione  di  origine  controllata  "Valpolicella" approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive
modifiche  -  ed  il  riconoscimento  della  denominazione di origine
controllata e garantita per le tipologie "Amarone della Valpolicella"
e "Recioto della Valpolicella";
  Vista  la ulteriore richiesta del sopracitato Consorzio, presentata
in  data  18 luglio  1995,  intesa  ad  ottenere la sospensione delle
procedure   di   riconoscimento   delle   denominazioni   di  origine
controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della
Valpolicella"  ed  il  prosieguo  dell'iter  istruttorio  riguardante
unicamente  la  modifica  del  disciplinare  di produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Valpolicella",  comprensivo
delle due tipologie sopramenzionate;
  Visto,  sulla  sopracitata  richiesta  di modifica, il parere della
regione Veneto;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  dei  vini  della
denominazione  di  origine  controllata  "Valpolicella" formulati dal
Comitato  stesso  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 214 del 12 settembre 2002;
  Viste  le  osservazioni  formulate dalla sezione amministrativa del
Comitato  nazionale  tutela  vini con nota n. 1554/CV del 6 settembre
2002  relativa  alle  previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma 2, del
disciplinare  di  produzione  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 214 del 12 settembre 2002;
  Vista  la nota della regione Veneto n. 557 del 27 gennaio 2003, con
la quale, sentito il parere del "Consorzio tutela vino Valpolicella",
e'  stato  proposto  ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 1992
recante  "Elementi  da includere facoltativamente nei disciplinari di
produzione  delle  denominazioni  di  origine"  di  prevedere, per un
periodo  massimo  di  dieci anni, la possibilita', per i vigneti gia'
iscritti  all'albo  della  denominazione  di  origine  controllata di
produrre vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella";
  Viste  le  osservazioni  formulate dalla "Direzione generale per la
qualita'  dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore" in
merito  alla  possibilita' di poter adeguare la base ampelografica di
cui  all'art.  2,  comma  2,  secondo  le  norme previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992;
  Vista  la nota del "Consorzio tutela vino Valpolicella" del 7 marzo
2003, con la quale, attesa la necessita', da parte dei produttori, di
veder  pubblicato il decreto direttoriale di modifica di che trattasi
e  al  fine  di  consentire  agli stessi di procedere alle operazioni
d'impianto dei vigneti, e' stato richiesto di sospendere la deroga di
cui  sopra  in  attesa  che  il  Ministero  abbia  esperito  i propri
accertamenti;
  Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2003 relativo alla richiesta
di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  dei  vini  della
denominazione di origine controllata "Valpolicella", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2003;
  Visto il parere della Commissione CEE in merito alle norme previste
nell'allegato  VI  punto  B),  commi  1,  2 e 3 del regolamento CE n.
1493/99;
  Ritenuto  di doversi procedere alla integrazione dell'art. 2, comma
2  del  disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di
origine   controllata   "Valpolicella"   secondo  il  testo  appresso
specificato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  2,  comma  2, del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata "Valpolicella", pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 79 del 4 aprile 2003 e'
modificato come segue:
  "Art. 2. - (Omissis).
  2.  "La  base  ampelografica dei vigneti, gia iscritti all'albo dei
vigneti   della   denominazione   di  origine  controllata  dei  vini
"Valpolicella",  deve  essere  adeguata  entro  la  decima  vendemmia
compresa,   a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
disciplinare di produzione.
  E'  consentito  che,  in ambito aziendale la base ampelografica dei
vigneti  possa  essere adeguata parzialmente purche' tale adeguamento
sia  finalizzato  al  raggiungimento di quella stabilita dal presente
disciplinare di produzione.
  Sino  alla  scadenza  del  presente  disciplinare  di  produzione i
vigneti  di  cui  sopra  iscritti  a  titolo transitorio all'albo dei
vigneti   della   denominazione   di  origine  controllata  dei  vini
"Valpolicella", potranno usufruire della denominazione medesima.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al
comma  precedente,  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, comma
1,  del  presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al
competente   ufficio   dell'assessorato   agricoltura  della  regione
Veneto".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 aprile 2003
                                         Il direttore generale: Abate