MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2017 

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori  del  periodo
vendemmiale per i vini a  denominazione  di  origine  ed  indicazione
geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini  senza
indicazione geografica, ai sensi della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, articolo 10, comma 4. (18A00210) 
(GU n.10 del 13-1-2018)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017,
n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma
2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  13  febbraio  2014,  n.  1622,
registrato alla Corte dei conti il 13 marzo  2014,  foglio  n.  1075,
concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali  non  generali
del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ai
sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare l'art. 10, comma 4, della  legge  12  dicembre
2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza  obbligo  di
comunicazione,  al  di  fuori  del  periodo  stabilito  al  comma  1,
qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in  bottiglia  o
in  autoclave  per  la  preparazione  dei  vini  spumanti,  dei  vini
frizzanti,  del  mosto  di  uve  parzialmente  fermentato   con   una
sovrappressione superiore  a  1  bar  e  dei  vini  con  la  menzione
tradizionale "vivace", quelle che si  verificano  spontaneamente  nei
vini imbottigliati,  nonche'  quelle  destinate  alla  produzione  di
particolari vini, ivi compresi i vini  passiti  e  i  vini  senza  IG
purche' individuati, con riferimento all'intero territorio  nazionale
o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con  le
regioni e le province autonome interessate»; 
  Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n.
238, che stabilisce che le menzioni «Passito»,  «Vino  passito»  sono
attribuite alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli; 
  Considerato  che  i  disciplinari  di   produzione   dei   vini   a
denominazione di origine e ad indicazioni geografica stabiliscono  le
tipologie ammesse per ciascuna denominazione; 
  Ritenuto  di  dare  applicazione   alla   richiamate   disposizioni
contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espressa nella seduta del 9 novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni 
 
  1.  Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  e  ad  indicazioni
geografica che prevedono nei propri  disciplinari  di  produzione  le
menzioni  tradizionali:  Passito,  Vin  Santo   nelle   sue   diverse
declinazioni, Vendemmia  tardiva  e  menzioni  similari,  ovvero  per
quelli che ammettono esplicitamente il ricorso  ad  uve  appassite  o
stramature, nonche', per i mosti di uve parzialmente  fermentati  con
una  sovrapressione  superiore  ad  1   bar,   le   fermentazioni   e
rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2018. 
  2. Per il  vino  a  denominazione  di  origine  protetta  Colli  di
Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e  rifermentazioni
sono consentite entro il 31 agosto 2018. 
  3.  Per  i  vini  senza  denominazione  di  origine  o  indicazioni
geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per  i  quali
il processo di vinificazione avviene  in  contenitori  di  terracotta
interrati e  riempiti  di  uva  pigiata  unitamente  alle  bucce,  le
fermentazioni e rifermentazioni sono consentite  sino  al  30  giugno
2018. 
  Il presente provvedimento  e'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  di
bilancio ai fini del controllo preventivo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 novembre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2017 
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