N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2017
Ordinanza del 30 maggio 2017 della Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di H. A.. Processo penale - Sospensione del procedimento per assenza dell'imputato - Disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014 - Norme transitorie - Mancata previsione della sospensione del processo quando sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado anche nei casi in cui risulti agli atti che nessuna informazione della pendenza del procedimento e' stata acquisita dall'imputato. - Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), art. 15-bis.(GU n.49 del 6-12-2017 )
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Seconda Sezione penale Il giorno 30 maggio 2017 la Corte, composta da: dott. Carlo Citterio, Presidente est.; dott. Antonio Liguori, consigliere est.; dott. Aldo Giancotti, consigliere est.; ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di: H. A., nato il... in... Rilevato che: si procede nei confronti del sig. H. per reati di concorso in condotte di cessione, o comunque di procacciamento, di eroina e cocaina in quantitativi imprecisati nei confronti di quattro persone (capo A) e di cessione nei confronti di cinque altre persone (capo C); di concorso in morte come conseguenza del procacciamento di sostanza stupefacente e dell'aiuto ad iniettarsi droga, cagionando il decesso di una di tali prime quattro persone (capo B); i fatti risultano consumati, secondo l'imputazione, il 22 e 23 maggio 2008 (capi A e B) e dal gennaio al maggio 2008 (capo C); con sentenza di data 30 ottobre 2013 l'imputato H. e' stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per tutti i tre capi di imputazione; l'imputato, dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero, e' stato tratto a giudizio in tale qualita' e la notificazione della citazione e' stata eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 159 codice di procedura penale; a seguito di nuove ricerche, disposte alla precedente udienza del 18 gennaio 2017, e' stato emesso in data 28 aprile 2017 nuovo decreto di irreperibilita' ed anche la citazione per il giudizio di appello e' stata pertanto eseguita, per l'odierna udienza, presso il difensore ai sensi dell'art. 159; l'imputato e' stato assistito in primo grado, ed e' assistito in questo secondo grado di giudizio, da difensore d'ufficio; la Corte conosce oggi il processo in conseguenza dell'impugnazione proposta appunto diligentemente dal difensore di ufficio; dalla lettura degli atti risulta con certezza che H. A. non ha mai avuto cognizione e informazione alcuna della pendenza di questo processo a suo carico: lo stesso risulta infatti essersi allontanato dall'abitazione dove era avvenuto il decesso di una delle persone cui egli, secondo la condanna di primo grado, aveva concorso a procurare anche la dose letale, prima dell'intervento della polizia giudiziaria; risulta altresi' che per il contesto e per la dinamica dei fatti (una conoscenza sostanzialmente occasionale ed un'ospitalita' in ambiente frequentato da piu' soggetti; la possibilita' di essere mai identificato: il procedimento inizia nei confronti di altri soggetti; l'assenza di alcun atto anche solo di polizia giudiziaria a lui notificato o da lui sottoscritto; l'assenza di alcuna nomina di difensore fiduciario) l'imputato quando si allontano' dall'abitazione dove era avvenuto il decesso poteva ragionevolmente rappresentarsi che mai si sarebbe giunti alla sua persona; e' comunque certo che il procedimento si e' svolto in contesto dove e' palese la mancanza di alcuna sua partecipazione, in ogni fase, e la corrispondente mancanza di alcun suo coinvolgimento conoscitivo (da parte di autorita' giudiziaria, di polizia, di servizio giudiziario); Ritenuto che: secondo l'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67/2014, essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado prima dell'entrata in vigore di tale legge, al procedimento in corso non puo' applicarsi il nuovo testo dell'art. 420-quater quale modificato dall'art. 9, comma 3, della legge n. 67/2014, sicche' il processo non puo' essere sospeso; la disciplina transitoria introduce un criterio tendenzialmente non irragionevole (lo spartiacque e' rappresentato dalla definizione del primo giudizio, che reca con se' il protrarsi della disciplina processuale precedente, quanto alle modalita' di costituzione ed evoluzione del rapporto processuale); osserva tuttavia la Corte che nel nostro specifico caso (quindi una fattispecie nella quale e' documentale l'assoluta mancanza di alcun tipo di conoscenza dell'imputato, anche minima, in ordine alla pendenza del processo che lo riguarda e, in particolare, alla celebrazione di questo grado d'appello) ogni attivita' processuale cui si dovesse dare ulteriore corso (in ossequio all'attuale disciplina transitoria) sarebbe, palesemente e con ogni ragionevole certezza, del tutto vanamente espletata; infatti secondo l'art. 175 codice di procedura penale, nel testo previgente applicabile al nostro processo, ove la deliberazione di condanna dovesse essere confermata all'esito di questo giudizio (e nel giudizio di legittimita' eventualmente attivato dal difensore d'ufficio), se mai l'attuale imputato fosse reperito dopo il passaggio in giudicato della deliberazione di condanna, per la sua doverosa esecuzione, senza dubbio alcuno lo stesso dovrebbe essere rimesso nel termine per impugnare la sentenza di primo grado e, quindi, tutta l'attivita' posta in essere da questa Corte (ed eventualmente dalla Corte di cassazione) sarebbe, appunto, dissolta; e' noto che del tutto irrilevante sarebbe l'avere gia' il difensore d'ufficio attivato autonomamente, ma nell'interesse dell'imputato, il giudizio d'appello, pur se definito (Corte cost. sentenza n. 317/2009); sul punto si deve poi aver presente che la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello e ricelebrare il relativo grado di giudizio non costituisce affatto allo stato un evento futuro del tutto incerto: e' esperienza giudiziaria consolidata che la prospettiva della restituzione in termine per contestare la propria responsabilita', dopo la restrizione di liberta' per l'esecuzione della pertinente pena, in casi simili, costituisce patrimonio culturale tecnico proprio anche del meno diligente e preparato difensore, oltre che della «vita» di ogni istituto di esecuzione della pena, sicche' in realta' solo la mancata presentazione dell'istanza costituirebbe - per consolidata massima di esperienza - evento eccezionale ed imprevedibile; appare pertanto rilevante in questo giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-bis della legge n. 67/2014, nella parte in cui non prevede la sospensione del processo, di cui all'art. 420-quater codice di procedura penale, quando sia gia' stata deliberata la sentenza di primo grado, anche nei casi in cui - come e' nel nostro - risulti pacificamente agli atti che nessun tipo di informazione e conoscenza, relative alla pendenza del procedimento, del processo e del grado di giudizio, e' mai stato, in alcuna fase ed in alcun grado del procedimento, acquisito dalla persona imputata, o a lei offerto; della rilevanza della questione nel processo si e' detto: la Corte dovrebbe ora procedere ad attivita' processuale certamente inutile e destinata ad essere dissolta; premesso che, nel nostro caso, dal confronto tra l'articolata motivazione della prima condanna e le deduzioni d'appello deve escludersi la sussistenza di condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, codice di procedura penale va disattesa una tesi che proponesse la rilevanza della questione solo nei momento in cui concretamente la Corte, in Camera di consiglio, si orientasse per la conferma della prima sentenza; cio' che infatti rileva e' solo il momento della costituzione delle parti e, del resto e significativamente, l'intera disciplina introdotta dai nuovi articoli 420-bis e 420-quater non e' parametrata all'eventualita' di una concreta e attuale deliberazione di condanna: il processo deve essere sospeso prescindendo dal fatto che l'imputato possa essere assolto o condannato; quindi, pare appunto doversi concludere che la rilevanza della questione va individuata nel momento di accertamento della ritualita' della costituzione del rapporto processuale; va aggiunto, in rito, che se nel nuovo sistema delineato dalla legge n. 67/2014 l'istituto della sospensione del processo non opera tendenzialmente nel giudizio di appello, per la ragione sistematica che l'accertamento della possibilita' normativa di procedere o meno in «assenza» e' collocata nel giudizio di primo grado, nella fattispecie concreta rileva la disciplina transitoria in significativa sinergia con la permanente applicabilita' della disciplina della restituzione nel termine per impugnare, dettata dall'art. 175, comma 2, codice di procedura penale nel testo previgente. Cio' che, appunto, determina la palese inutilita' del giudizio che si dovrebbe oggi celebrare, destinato inevitabilmente ad essere rinnovato; ne' la Corte giudica percorribile la soluzione interpretativa proposta oggi dalle parti, pubblica e privata, volta a sollecitare la diretta applicazione dell'art. 420-quater vi osta il dato normativa inequivoco della norma oggi «attaccata»; dubbia sarebbe l'operativita' anche della connessa sospensione della prescrizione del reato, con il rischio concreto di determinarla nell'attesa dell'eventuale rintraccio dell'imputato; i parametri costituzionali della qui giudicata non manifestamente infondata questione di legittimita' sono gli articoli: 111, per definizione non e' giusto il processo che certamente deve essere rinnovato per una carenza sostanziale nella costituzione del rapporto processuale; la sua inutile celebrazione impedisce la trattazione tempestiva altri processi; 97, in relazione agli autonomi principi dell'efficacia e dell'efficienza della giurisdizione (cfr., tra le tante, Corte cost., sentenza n. 460/1995, laddove si e' affermato expressis verbis che l'efficienza del processo penale «e' bene costituzionalmente protetto»); 24, perche' la celebrazione di processo inutile in ragione della gia' avvenuta acquisizione del dato processuale della non conoscenza della pendenza e della trattazione da parte dell'imputato «consegna» al rito un processo con minorata difesa per il protagonista determinante: l'imputato;
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, d'ufficio dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 111, 24 e 97 Cost. ed ai principi di efficacia e di efficienza del processo penale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-bis della legge n. 67/2014, nella parte in cui non prevede la sospensione del processo di cui all'art. 420-quater codice di procedura penale, quando sia gia' stata deliberata la sentenza di primo grado, anche nei casi in cui risulti gia' pacificamente agli atti che nessun tipo di informazione e conoscenza, relative alla pendenza del procedimento, e' mai stato, in alcuna fase ed in alcun grado, acquisito dalla persona imputata o a lei offerto; sospende il presente giudizio; dispone, a cura della cancelleria: l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; la sua comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ordinanza letta nella pubblica udienza del 30 maggio 2017 alla presenza del procuratore generale e del sostituto ex art. 102 codice di procedura penale del difensore d'ufficio titolare, anche in rappresentanza dell'imputato dichiarato irreperibile (posto comunque che presso il medesimo presente difensore dovrebbe essere eseguita un'eventuale notificazione diretta all'imputato). Il Presidente est.: Citterio I consiglieri estensori: Liguori - Giancotti