Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. (Delibera n. 973). (16A06933)(GU n.228 del 29-9-2016)
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
I. Inquadramento normativo
Il decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti
pubblici (nel seguito Codice), contiene, sparse nel testo, una serie
di disposizioni che costituiscono, nell'insieme il complesso della
disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che
secondo la definizione dall'art. 3, lettera vvvv) sono «i servizi
riservati ad operatori economici esercenti una professione
regolamentata ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE».
Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:
art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi; art. 24,
commi 4 e 8 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 -
Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e
nelle concessioni; art. 46 - Operatori economici per l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;
art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma
10 - Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3,
lettera b) - Criteri di aggiudicazione dell'appalto; art. 157 - Altri
incarichi di progettazione.
Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto piu' snello ed
essenziale, rispetto al quale l'intervento dell'Autorita', con
proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo Codice,
ha lo scopo di garantire la promozione dell'efficienza, della
qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, della omogeneita'
dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresi', lo sviluppo
delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la
razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse
verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e
le infrastrutture (in conformita' a quanto prevede l'art. 23, comma
1, lettera h) del nuovo Codice). Cio' che reca l'indubbio vantaggio
di un approfondito dialogo tra le varie componenti della
progettazione, fornendo, altresi', alla commissione di gara la
possibilita' di una valutazione piu' approfondita dell'offerta in
fase di aggiudicazione dell'appalto relativo all'esecuzione dei
lavori nonche' un miglior controllo su quest'ultima, riducendo il
rischio di ricorso alle varianti.
II. Principi generali
1. Modalita' di affidamento
1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame e'
quello per cui non sono consentite modalita' di affidamento dei
servizi di cui all'art. 3, lettera vvvv) diverse da quelle
individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3 del Codice, vieta,
infatti, «l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo,
indagine e attivita' di supporto per mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente
decreto».
2. Continuita' nella progettazione e accettazione progettazione
svolta
2.1. Un secondo elemento cardine e' costituito dall'essere svolte
la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal
medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e coerenza al processo
(art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuita' e
del divieto di cui all'art. 24, comma 7, e' ammissibile la
partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva
ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale
progetto di fattibilita' tecnica e economica. Risulta, infatti,
accentuato il criterio di continuita' nello svolgimento delle varie
fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli
affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara
per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7).
2.2. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che
il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in
questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che
l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto
falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine
e' almeno necessario - in coerenza con quanto previsto per le
consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposizione di
tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe
a disposizione - anche in formato editabile - nella gara bandita per
la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa
all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da
consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate
informazioni. Cio' vale anche nel caso di partecipazione dell'autore
del progetto di fattibilita' tecnico economica alla gara per i
successivi livelli di progettazione.
2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta in
precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione
definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione
(art. 23, comma 12).
2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione
definitiva ed esecutiva, e' da escludere la necessita' della
relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali
individuate in tale livello non comportino alcuna attivita' di tipo
geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.
3. Divieto subappalto relazione geologica
3.1. Un terzo elemento di base e' quello previsto dall'art. 31,
comma 8 del Codice, per il quale non e' consentito il subappalto
della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le
prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove
geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella
norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:
a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante
l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che
preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata
all''individuazione degli altri progettisti; ovvero
b) la presenza del geologo all'interno della piu' complessa
struttura di progettazione, quale componente di una associazione
temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure
quale socio/amministratore/direttore tecnico di una societa' di
professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un
rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.
Tanto deriva dalla necessita' di garantire la indispensabile
presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di
prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione
geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la
responsabilita' che ricade in capo a tale progettista specialista
4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative
4.1. Un quarto principio fondamentale, secondo cui la stazione
appaltante puo' chiedere soltanto la prestazione di una copertura
assicurativa per la responsabilita' civile professionale, per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di competenza ma
non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli
incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e
coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10).
Tale polizza di responsabilita' civile professionale del progettista
esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni
nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono
esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.
5. Distinzione progettazione ed esecuzione
5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi
ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei
costi previsti. La norma prevede, altresi', il divieto di ricorrere
all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di
lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale,
finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato
pubblico privato, contratto di disponibilita' (art. 59, comma 1).
5.2. Il divieto di cui all'art. 59 non trova applicazione nei
settori speciali, non essendo la norma richiamata dall'art. 114 del
Codice ne' dalle successive disposizioni di dettaglio. E' da
ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori
speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista
deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si
intende allo stesso affidare.
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| Box di sintesi |
+=================================================+
|Per il principio di continuita' nella |
|progettazione e' ammissibile la partecipazione |
|alla gara per il servizio di progettazione |
|definitiva ed esecutiva anche del progettista che|
|ha redatto l'eventuale progetto di fattibilita' |
|tecnica ed economica, ferma restando la |
|necessita' di accettazione, da parte del nuovo |
|progettista dell'attivita' svolta in precedenza. |
+-------------------------------------------------+
|Non e' consentito il subappalto della relazione |
|geologica, che non comprende, va precisato, le |
|prestazioni d'opera riguardanti le indagini |
|geognostiche e prove geotecniche e le altre |
|prestazioni specificamente indicate nella norma. |
+-------------------------------------------------+
|Per l'accesso alla gara la stazione appaltante |
|puo' chiedere soltanto la prestazione di una |
|copertura assicurativa per la responsabilita' |
|civile professionale, per i rischi derivanti |
|dallo svolgimento delle attivita' di competenza. |
+-------------------------------------------------+
|A base di gara per i lavori deve essere posto il |
|progetto esecutivo. Non e', di regola, consentito|
|l'affidamento congiunto di progettazione ed |
|esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale |
|divieto non si estende ai settori speciali. |
+-------------------------------------------------+
III. Indicazioni operative
1. Operazioni preliminari
1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere
valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le
caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico). In caso di esito positivo della
verifica operata dal RUP, l'amministrazione ricorre a
professionalita' interne, se viene accertata la presenza di personale
in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di
assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della
progettazione venga garantita la medesima qualita' che potrebbe
essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.
1.2. In caso di assenza di idonee professionalita' dovra' essere
utilizzata la procedura del concorso di progettazione, per la
partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono
consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area
tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).
1.3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potra'
essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla
legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio
recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come
definito dall'art. 157, relativi a lavori che non rientrano tra
quelli di cui all'art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e
la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono
necessarie tre operazioni:
1) la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
2) la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono
possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3) la specificazione per le gare di importo pari o superiore a
40.000 - che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto
qualita'/prezzo - del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini
della dimostrazione della professionalita' e della adeguatezza
dell'offerta.
2. Determinazione del corrispettivo
2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, fino a quando, in
attuazione del disposto di cui all'art. 24, comma 8, il Ministro
della giustizia non avra' approvato le nuove tabelle dei
corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine
di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara
(come sara' precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare
riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della
giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016). Cio' nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, cosi' come ulteriormente modificato dall'art. 5
della legge n. 134/2012.
2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza e' obbligatorio
riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per
il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco
dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Cio'
permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruita'
dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o
calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non
produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente,
oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualita'
della prestazione resa.
3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti
3.1. Per la seconda operazione - definizione dei requisiti di
carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter
partecipare alla gara - si debbono identificare le opere cui
appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto
riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno
2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti
disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, e' possibile: (i)
richiedere il possesso del requisito professionale costituito
dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche
classi e categorie; (ii) determinare l'entita' del predetto requisito
applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio,
un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara,
secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.
4. Identificazione delle opere per la valutazione dell'offerta
4.1. La medesima necessita' di identificazione sussiste anche per
la terza operazione: la definizione dei criteri di migliore
professionalita' o di migliore adeguatezza dell'offerta. E cio'
perche' il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale
articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e
categorie, sara' effettuata la valutazione della stazione appaltante,
dal momento che un elemento di valutazione positiva sara' costituito
dalla maggiore omogeneita' fra l'intervento cui si riferisce il
servizio e quelli gia' svolti.
5. Attivita' di supporto alla progettazione
5.1. Le attivita' di supporto alla progettazione attengono ad
attivita' meramente strumentali alla progettazione (indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La «consulenza»
di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non
essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; cio' discende
dal principio generale in base al quale la responsabilita' della
progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale,
ossia il progettista.
5.2. E' affidata al Rup la responsabilita', la vigilanza ed i
compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto
(progettazione, affidamento, esecuzione), affinche' esso risulti
condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi
preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al RUP e'
demandato il compito di coordinare le attivita' necessarie alla
redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni
individuati possono supportare il RUP nelle sue attivita' di
coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la
progettazione e' compito di esclusiva competenza del progettista.
===================================================
| Box di sintesi |
+=================================================+
|Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come|
|definito dall'art. 157, relativi a lavori che non|
|rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, |
|possono essere affidati all'esterno: 1) |
|stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza|
|dei servizi da affidare, secondo quanto riportato|
|nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale|
|17 giugno 2016; 2) determinando il |
|corrispettivo da porre a base di gara applicando |
|il decreto del Ministero della giustizia 17 |
|giugno 2016; 3) definendo i requisiti di |
|carattere speciale che devono possedere i |
|concorrenti per poter partecipare alla gara; 4)|
|specificando per le gare di importo pari o |
|superiore a 40.000 - che devono svolgersi |
|mediante il criterio dell'offerta economicamente |
|piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto |
|qualita'/prezzo - il contenuto dell'offerta da |
|presentare, ai fini della dimostrazione della |
|professionalita' e della adeguatezza della |
|medesima. |
+-------------------------------------------------+
|Non e' consentita la «consulenza» di ausilio alla|
|progettazione di opere pubbliche. |
+-------------------------------------------------+
|E' affidata al Rup la responsabilita', la |
|vigilanza e i compiti di coordinamento |
|sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, |
|affidamento, esecuzione). |
+-------------------------------------------------+
IV. Affidamenti
1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000
1.1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la
procedura (negoziata senza bando) prevista dall'art. 36, comma 2,
lettera b); l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).
1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2,
lettera b)). E' opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di
garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso
relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione
dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali,
nazionali e territoriali.
1.1 Disciplina dell'elenco.
1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilita' di
istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione
degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel
rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicita',
e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la
formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:
il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e
come componente di un raggruppamento di professionisti o societa' di
professionisti, nonche' la contemporanea partecipazione a piu' di un
raggruppamento;
il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non
discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei
professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la
rotazione;
il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo
importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di
rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;
la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al
professionista con le tipologie progettuali previste
dall'amministrazione, cosi' come individuate in sede di
programmazione, in modo che le professionalita' richieste rispondano
concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
1.1.2. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano l'articolazione
dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da
progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere
l'elenco; nell'avviso puo' essere richiesto anche un requisito minimo
dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende
suddividere l'elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere
l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso,
forme di pubblicita' adeguate, in modo che risulti garantito ai
professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di
iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e
prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la
decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.
1.2 Disciplina delle indagini di mercato.
1.2.1. Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo
avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalita' dell'elenco
degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che
sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o
individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti
deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare,
con modalita' di scelta oggettive, non discriminatorie e
proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica
competenza, la rotazione e il sorteggio.
1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite
indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di
elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi
generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. In
tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialita'.
Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i
requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano
al professionista - tramite un elenco delle prestazioni effettuate
negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di
un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo
dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente
resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al
massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lettera b), ultimo
periodo).
1.3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro.
1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono
essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31,
comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art.
36, comma 2, lettera a). In questo caso, il ribasso sull'importo
della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la
commessa, sulla base della specificita' del caso. Al riguardo si
suggerisce l'acquisizione di due preventivi, cio' nell'ottica di
consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla
congruita' dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di
garanzia della qualita', nel giusto contemperamento
dell'economicita', della prestazione resa.
===================================================
| Box di sintesi |
+=================================================+
|Gli incarichi di progettazione, di coordinamento |
|della sicurezza in fase di progettazione, di |
|direzione dei lavori, di coordinamento della |
|sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di |
|importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a |
|100.000 euro possono essere affidati con |
|procedura negoziata senza bando individuando gli |
|operatori da invitare sulla base di indagini di |
|mercato o tramite elenchi. |
+-------------------------------------------------+
|L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel |
|rispetto del principio di trasparenza, dandone |
|adeguata pubblicita', e, quindi, mediante un |
|avviso pubblico. |
+-------------------------------------------------+
|Anche l'indagine di mercato deve essere svolta |
|previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime|
|modalita' dell'elenco degli operatori, nel |
|rispetto dei principi di non discriminazione, |
|proporzionalita', rotazione e sorteggio. |
+-------------------------------------------------+
|Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro |
|possono essere affidati in via diretta. |
+-------------------------------------------------+
2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia
comunitaria.
2.1.1. Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono
affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli
articoli 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). La norma deve
essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo
articolo che rende applicabile agli incarichi di importo superiore
alla soglia di rilevanza comunitaria la parte Parte II, Titolo I, II,
III e IV del Codice, ne deriva che il riferimento all'importo
superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000
e la soglia di rilevanza comunitaria, fissate in euro 135.000 e
209.000, rispettivamente per le autorita' centrali e quelle
sub-centrali (art. 35, comma 1, lettere b) e c), nei settori
ordinari, e in euro 418.000 per i settori speciali (art. 35, comma 2,
lettera b) ), ai quali trovano applicazione le disposizioni dei
settori ordinari nei limiti di quanto previsto dall'art. 114 del
Codice.
2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la
stazione appaltante si avvale della facolta' di ridurre il numero di
candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare
offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono
essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresi', alla
maggior omogeneita' del fatturato specifico e dei servizi di punta
rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice che
si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un
incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato
sulla presenza di uno o piu' giovani professionisti - vale a dire un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea
di residenza - nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio
pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parita' di punteggi
attribuiti con le precedenti categorie di criteri.
2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto
dettagliato al seguente par. 2.2, della presente parte IV, con
riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria.
===================================================
| Box di sintesi |
+=================================================+
|Gli incarichi di importo superiore a centomila |
|euro sono affidati solo con procedura aperta o |
|ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61 (art. |
|157, comma 2, ultimo periodo). |
+-------------------------------------------------+
|I requisiti di partecipazione sono gli stessi |
|indicati per gli affidamenti di importo superiore|
|alla soglia di rilevanza comunitaria. |
+-------------------------------------------------+
2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria.
2.2.1 Riferimenti normativi.
Per l'affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai
servizi di ingegneria nonche' di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'art. 35, rilevano le seguenti
disposizioni.
L'art. 157, comma 1, stabilisce che i suddetti servizi sono
affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titolo I, II, III
e IV del Codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in cui il
valore delle attivita' di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o
superiore complessivamente alla soglia di cui all'art. 35,
l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e' consentito
soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione. La norma descrive
un'eccezione e come tale dovra' essere adeguatamente motivata sulla
base di particolari ragioni oggettivamente impeditive
dell'affidamento mediante gara di entrambi i servizi.
L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione
riguardano esclusivamente: requisiti di idoneita' professionale; la
capacita' economico e finanziaria; le capacita' tecniche e
professionali. Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4, e' previsto un
fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel
settore di attivita' oggetto dell'appalto e che il medesimo non possa
comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in
circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici
connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il
secondo periodo dello stesso art. 83, comma 5, individua il fatturato
annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita
motivazione.
L'Allegato XVII, parte I, lettera c) del Codice specifica, inoltre,
che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo puo' essere
richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base
alla data di costituzione o all'avvio delle attivita' dell'operatore
economico.
Rileva, altresi', la disposizione di cui all'art. 86, comma 5, a
tenore del quale: «Le capacita' tecniche degli operatori economici
possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di cui
all'Allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della
quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o
dei servizi». Il citato allegato prevede, quale modalita' di
dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti
economico-finanziari, sono confermati i fatturati globale e
specifico, per quanto riguarda la capacita' tecnica, l'indicazione
che si rinviene e' nel senso di poter esigere l'elenco dei principali
servizi effettuati negli ultimi tre anni nonche' dei tecnici o degli
organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore
economico.
2.2.2 Requisiti di partecipazione.
2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce piu' indicazioni
in ordine ai requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura
e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni
sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di
forniture e' possibile individuare - tenuto conto della specificita'
dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai
principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di
proporzionalita', (cfr. art. 83 del Codice che dall'art. 58 della
Direttiva n. 2014/24/UE) - i seguenti requisiti:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati
nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio
dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche
valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della
capacita' economico finanziaria di richiedere un «livello adeguato di
copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un importo
percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera
da progettare, cosi' come consentito dall'art. 83, comma 4, lettera
c) del Codice e specificato dall'Allegato XVII, parte prima, lettera
a);
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi
di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del
Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un
valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'affidamento;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (societa' di
professionisti e societa' di ingegneria) numero medio annuo del
personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e
che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e
che abbiano fatturato nei confronti della societa' offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura
proporzionata alle unita' stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unita'
minime di tecnici, in misura proporzionata alle unita' stimate nel
bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore
al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti.
2.2.2.2. Le capacita' tecniche e professionali fanno riferimento ai
contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).
Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa
che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di
cui agli articoli 83 e 86 nonche' dall'allegato XVII, relativamente
all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei
servizi, nonche' dei requisiti di capacita' tecnica, costituiscono
indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare
in ossequio ai principi di proporzionalita' e di concorrenza, in
linea con il principio enucleato all'art. 1, punto ccc) della legge
delega n. 11/2016, concernente il «Miglioramento delle condizioni di
accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e
ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per
i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti,
per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova
costituzione».
2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che,
tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri
servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilita'
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza
di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione
effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una
conferma circa l'opportunita' di comprendere anche le citate
attivita', e' rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma
1, lettera a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di
ingegneria e architettura «che rendono a committenti pubblici e
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di
architettura, nonche' attivita' tecnico-amministrative e studi di
fattibilita' economico-finanziaria ad esse connesse».
2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non puo' essere inteso nel
senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a
base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di
affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini
della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i
servizi c.d. «di punta», in relazione ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti
requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi
di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di
sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per
consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del
requisito del «servizio di punta» e' quella di aver svolto singoli
servizi di una certa entita' complessivamente considerati e non di
aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo
esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della
direzione lavori e' necessario e sufficiente che il concorrente
dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e
categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di
progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione
ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni
appaltanti la necessita' di effettuare un'attenta valutazione in
ordine alle unita' minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve
essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un
organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessita' di
garantire la piu' ampia partecipazione alla gara.
2.2.2.4. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie
a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico
sottoposti a vincoli culturali la progettazione e' riservata ai
laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente
l'iscrizione all'Albo degli architetti, sez. A (art. 52 del regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).
2.2.2.5. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, della
procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di
partenariato per l'innovazione, se la stazione appaltante si avvale
della facolta' di cui all'art. 91 del codice, si rinvia a quanto
precisato al par. 2.1 della presente parte IV.
2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi stabili.
2.2.3.1. L'articolazione del concorrente in RTP potra' essere
formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a)
a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del
medesimo comma. La distribuzione delle quote tra mandataria e
mandanti e' stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei
documenti di gara. I requisiti finanziari e tecnici di cui al
paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di
gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con
opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti
del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale
minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono
essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La
mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la
partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di
requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara,
dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara
per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.
2.2.3.2. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c), della
presente parte IV, non e' frazionabile.
2.2.3.3. La spendibilita' come esperienza pregressa dei servizi
prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale.
2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi
stabili di cui all'art. 46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno,
al fine di non determinare situazione di disparita' di trattamento e
per tutelare l'operativita' delle PMI, che per i primi cinque anni
dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e)
del par. 2.2.2, della presente parte IV, possano essere dimostrati
dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle societa'
consorziate.
=============================================
| Box di sintesi |
+===========================================+
|Gli affidamenti degli incarichi di importo |
|pari o superiore alle soglie di cui |
|all'art. 35, avvengono secondo le procedure|
|previste per gli appalti di lavori, servizi|
|e forniture, di cui alla Parte II, Titolo |
|I, II, III e IV del Codice (art. 157, comma|
|1). |
+-------------------------------------------+
|I requisiti di capacita' |
|economico-finanziaria e |
|tecnico-organizzativa sono: il fatturato |
|globale; l'avvenuto espletamento, negli |
|ultimi dieci anni, di servizi analoghi, |
|relativi a lavori appartenenti ad ognuna |
|delle classi e categorie dei lavori cui si |
|riferiscono i servizi da affidare; |
|l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci |
|anni di due servizi cc.dd. di punta; il |
|numero medio annuo del personale tecnico |
|utilizzato negli ultimi tre anni per gli |
|operatori in forma societaria e il numero |
|di unita' minime di tecnici per i |
|professionisti singoli o associati. |
+-------------------------------------------+
|In caso di Raggruppamenti o Consorzi |
|stabili la distribuzione delle quote in |
|ordine al possesso dei requisiti tra |
|mandataria e mandanti e' stabilita |
|direttamente dalle stazioni appaltanti nei |
|documenti di gara. Tranne che per i servizi|
|di punta i requisiti devono essere |
|posseduti cumulativamente tra mandanti e |
|mandataria. Quest'ultima deve possedere i |
|requisiti necessari per la partecipazione |
|in misura maggioritaria. |
+-------------------------------------------+
V. Classi, categorie e tariffe professionali
1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria
edilizia, le attivita' svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei
servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando
il grado di complessita' sia almeno pari a quello dei servizi da
affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la
realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di
complessita' pari a 1,20, puo' ritenersi idoneo a comprovare
requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessita',
quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore
complessita', quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con
grado di complessita' pari a 1,15). Tale criterio e' confermato
dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma che
«gradi di complessita' maggiore qualificano anche per opere di
complessita' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera».
Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili
nelle attuali categorie «edilizia», «strutture», «viabilita'», non
appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie («impianti»,
«idraulica», ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria
convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse
specificita'; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per
la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a
qualificare il progettista per la realizzazione di impianti
termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore
grado di complessita' nella tabella Z-1, come dimostrano i
riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui
alla legge n. 143/1949.
2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei
requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della legge n.
143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare
interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare
ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In
particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal
decreto ministeriale 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve
essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente
classificate dalla legge n. 143/1949 quali I/d (alla quale erano
ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza
tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla
classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della legge n.
143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e
categoria I/c, con una valutazione circa la complessita' delle opere
da ritenersi da tempo superata.
3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini
della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche
ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze
nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla
identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione
professionale svolta.
===================================================
| Box di sintesi |
+=================================================+
|Ai fini della qualificazione le attivita' svolte |
|per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi |
|da affidare (non necessariamente di identica |
|destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee|
|a comprovare i requisiti quando il grado di |
|complessita' sia almeno pari a quello dei servizi|
|da affidare. |
+-------------------------------------------------+
|In relazione alla comparazione, ai fini della |
|dimostrazione dei requisiti, tra le attuali |
|classificazioni e quelle della legge n. 143/1949,|
|le stazioni appaltanti devono evitare |
|interpretazioni eccessivamente formali. |
+-------------------------------------------------+
VI. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita'/prezzo
1. Elementi di valutazione
1.1. L'attuale quadro normativo non contiene piu' alcuna
indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in
ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita'/prezzo per i servizi
oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l'Autorita' ritiene
che, alla luce della disposizione del nuovo Codice - secondo cui
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto
dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche
e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto,
qualora la qualita' del personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95,
comma 6) - i criteri di valutazione delle offerte possono essere
individuati nei seguenti:
a) professionalita' e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero
massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacita' a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini
a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel
paragrafo VI e dal decreto ministeriale tariffe;
b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla
illustrazione delle modalita' di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con
riferimento al tempo;
e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali
minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di
materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre
2015, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 2016,
relativo alla determinazione dei punteggi premianti.
1.2. Il criterio di cui alla lettera e) viene indicato in
attuazione della disposizione di cui all'art. 95, comma 13 del
Codice. Il punteggio attribuito dovra' essere proporzionale al numero
e all'importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei
criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo.
1.3. Al fine di agevolare la partecipazione dei giovani
professionisti si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere,
in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di
innovativita' delle offerte presentate.
1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti,
nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di
proporzionalita' e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito
dall'art. 95, comma 8, secondo cui: «I documenti di gara ovvero, in
caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo,
elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo
scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun
criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove
necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi».
1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione
dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualita' della prestazione,
i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi
all'interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo
di formula prescelta. Piu' nello specifico non deve essere attribuito
un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto
l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui
ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non
dovra' essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di
formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula
bilineare).
1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in
ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovra' limitare la
riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. E' opportuno
che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalita'
con cui accertare la capacita' del concorrente di ridurre i tempi di
prestazione, senza andare a scapito della qualita' della prestazione,
e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica
contrattualizzata.
1.7. Il peso da attribuire a ciascun elemento dovra' essere
parametrato come segue:
a) per il criterio a): da 30 a 50;
b) per il criterio b): da 30 a 50;
c) per il criterio c): da 0 a 20;
d) per il criterio d): da 0 a 10;
e) per il criterio e): da 0 a 5.
La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.
In ogni caso, a presidio della qualita' della prestazione dovra'
essere valutata l'opportunita' di adottare, anche in relazione
all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di
riferimento, le seguenti misure:
1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico,
non superando la quale il concorrente non potra' accedere alla fase
di valutazione dell'offerta economica;
2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun
criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale
si premiano le offerte di maggiore qualita';
3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali
quelle bilineari.
1.8. Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da piu'
aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e,
cioe', progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica,
strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della
professionalita' o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso
in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalita' o adeguatezza
dell'offerta sul piano architettonico, professionalita' o adeguatezza
dell'offerta su piano strutturale, professionalita' o adeguatezza
dell'offerta sul piano impiantistico).
1.9. I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in
ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi
a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacita' a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al
formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle
caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e delle
modalita' con cui saranno svolte le prestazioni oggetto
dell'incarico.
2. Criteri motivazionali
2.1. La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento
sia al criterio di valutazione a) (professionalita' o adeguatezza
dell'offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche
qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche
metodologiche dell'offerta) impone che il disciplinare di gara
stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di
gara di valutare quando un'offerta e' migliore di un'altra. La
documentazione a corredo dell'offerta ed i criteri motivazionali
previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e
b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino
la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di
direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti di gara
dovranno fissare, altresi', i contenuti dei criteri motivazionali da
impiegare nella fase valutativa delle offerte.
2.2. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri
motivazionali:
a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio
motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno piu' adeguate
quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per piu'
aspetti, il livello di specifica professionalita', affidabilita' e,
quindi, di qualita' del concorrente, in quanto si dimostra che il
concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di
ingegneria e architettura di cui all'art 3, lettera vvvv) del Codice,
che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale,
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante
e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo
globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo
di vita dell'opera;
b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio
motivazionale dovrebbe prevedere che sara' considerata migliore
quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione
progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista
nell'offerta, nonche' i tempi complessivi che il concorrente
impieghera' per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra
loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualita'
nell'attuazione della prestazione.
2.3. Per quanto riguarda la valutazione della migliore
professionalita' o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a
dimostrazione delle proprie capacita' professionali, presenta
progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma
che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per
esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente
presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di interventi
strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe
avere una valutazione migliore.
2.4. Nel caso di affidamento della prestazione di sola
progettazione, per il criterio di valutazione b), i criteri
motivazionali dovranno specificare che sara' considerata migliore
quella relazione che illustrera' in modo piu' preciso, piu'
convincente e piu' esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente
caratterizzano la prestazione;
b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il
concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle
dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale
in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili
rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel
caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le
eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti
tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto;
c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione
alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati
e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno
le opere;
d) le modalita' di esecuzione del servizio anche con riguardo
all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando,
fra le altre cose, le modalita' di interazione/integrazione con la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione
pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure
espropriative, ecc.), nonche' le misure e gli interventi finalizzati
a garantire la qualita' della prestazione fornita;
e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo
svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili
dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione
della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio,
amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni
professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze
analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali, nonche' il nominativo, la qualifica
professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo
professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche;
2. di un documento contenente le modalita' di sviluppo e gestione
del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a
disposizione;
3. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento
delle diverse fasi attuative della prestazione.
2.5 Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i
criteri motivazionali dovranno specificare che sara' considerata
migliore quella relazione che illustrera' in modo piu' preciso, piu'
convincente e piu' esaustivo:
a) le modalita' di esecuzione del servizio in sede di esecuzione
delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio
di direzione lavori, alle attivita' di controllo e sicurezza in
cantiere;
b) le modalita' di interazione/integrazione con la committenza;
c) la consistenza e qualita' delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la
redazione:
1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili
dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei
lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive
qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe
all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi
albi professionali;
2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle
diverse fasi attuative del servizio.
2.6. In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione
lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto
di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.
2.7. Le stazioni appaltanti pubblicano gli atti di gara, in
adempimento alle disposizioni di cui all'art. 29.
===================================================
| Box di sintesi |
+=================================================+
|I criteri di valutazione dell'offerta |
|economicamente piu' vantaggiosa secondo il |
|miglior rapporto qualita'/prezzo possono essere i|
|seguenti: 1) la professionalita' e |
|l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero |
|massimo di tre servizi qualificabili affini a |
|quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto |
|stabilito nel paragrafo VI e dal decreto tariffe;|
| 2) le caratteristiche metodologiche |
|dell'offerta; 3) il ribasso percentuale unico |
|indicato nell'offerta economica; 4) la |
|riduzione percentuale riferimento al tempo; 5) |
|le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i |
|criteri ambientali minimi ovvero soluzioni |
|progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale|
|rinnovabile. |
+-------------------------------------------------+
|Per garantire la qualita' della prestazione, i |
|fattori ponderali, per ciascun criterio, devono |
|mantenersi all'interno di parametri da terminarsi|
|anche avendo riguardo al tipo di formula |
|prescelta, non attribuendo un punteggio elevato |
|al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo|
|di formule che incentivino molto la competizione |
|sui ribassi percentuali (es. interpolazione |
|lineare) e viceversa. |
+-------------------------------------------------+
|I criteri motivazioni di valutazione degli |
|elementi qualitativi devono essere stabiliti nel |
|bando, distinguendoli a seconda che si affidi la |
|sola prestazione di progettazione, la sola |
|prestazione di direzione dei lavori o entrambe le|
|prestazioni. |
+-------------------------------------------------+
|Per il criterio motivazionale inerente alla |
|professionalita' e adeguatezza si tiene conto |
|della migliore rispondenza, sul piano |
|tecnologico, funzionale, di inserimento |
|ambientale, agli obiettivi che persegue la |
|stazione appaltante; per il criterio |
|motivazionale inerente alle caratteristiche |
|metodologiche si tiene conto della maggiore |
|coerenza tra la concezione progettuale e la |
|struttura tecnico-organizzativa prevista |
|nell'offerta, anche in relazione ai tempi |
|complessivi previsti. |
+-------------------------------------------------+
VII. Verifica e validazione della progettazione
1. Contenuto e Soggetti
1.1. La verifica dei progetti continua ad avere un'importanza
centrale in quanto ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo capoverso,
«Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che
sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26». Tale
centralita' nel processo di progettazione e appalto delle opere
pubbliche, consente di attribuire all'istituto quel ruolo
fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da
cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione.
L'affermazione costituisce diretta attuazione del principio di
centralita' e qualita' della progettazione espresso dalla legge n.
11/2016 contenente la delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
1.2. Le stazioni appaltanti devono procedere all'affidamento di
appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati
in conformita' alla vigente normativa; a tal fine il RUP deve
verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto
esecutivo sia conforme alla normativa vigente.
1.3. La stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di
affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza
degli elaborati e la loro conformita' alla normativa vigente. Al fine
di accertare l'unita' progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del
medesimo art. 26, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il
progettista, verificano la conformita' del progetto esecutivo o
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di
fattibilita' (art. 26).
1.4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione e la rispondenza all'art. 23
del codice;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi
aspetti;
c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di
contenzioso;
f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini
previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita' e la presenza del piano di monitoraggio delle
opere, ove richiesto.
1.5. La validazione del progetto posto a base di gara e' un
elemento essenziale del bando o della lettera di invito per
l'affidamento dei lavori.
1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della
progettazione sono (art. 26, comma 6):
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di
euro, da organismi di controllo accreditati in conformita' alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del
2008;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino
alla soglia di cui all'art. 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e
di cui all'art. 46, comma 1 che dispongono di un sistema interno di
controllo di qualita';
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35
e fino a un milione di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti
dispongano di un sistema interno di controllo di qualita' ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la
verifica e' effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche
avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9.
1.7. La validazione del progetto posto a base di gara e' l'atto
formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8). La
validazione e' sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo
che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle
eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il
responsabile del procedimento puo' dissentire dalle conclusioni del
verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata
validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni. La
validazione del progetto posto a base di gara e' un elemento
essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei
lavori.
1.8. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con
lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7). Sotto la soglia
del milione di euro, il RUP puo' svolgere, pertanto, le funzioni di
verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non
abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone,
altresi', di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di
direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia
svolto funzioni di verifica del progetto.
Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione
Parte di provvedimento in formato grafico
1.9. Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione
della conformita', Requisiti per il funzionamento di vari tipi di
organismi che eseguono ispezioni»:
a) l'organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente
dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un
soggetto giuridico che e' impegnato nella progettazione,
fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprieta',
utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; ne'
lui ne' il suo personale devono impegnarsi in attivita' che possano
essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed
integrita';
b) l'organismo di ispezione di tipo B puo' svolgere servizi
unicamente a favore dell'organizzazione di cui fa parte (ovvero della
stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione
delle responsabilita' del personale di ispezione dalle
responsabilita' del personale impiegato nelle altre funzioni; ne' lui
ne' il suo personale devono impegnarsi in attivita' che possano
essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed
integrita';
c) l'organismo di ispezione di tipo C e' una struttura che puo'
essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche
attivita' di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno
dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare
adeguata separazione di responsabilita' e di rendicontazione tra le
ispezioni e le altre attivita'; la progettazione e l'ispezione dello
stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C,
non devono essere eseguite dalla stessa persona.
===================================================
| Box di sintesi |
+=================================================+
|Le stazioni appaltanti devono procedere |
|all'affidamento di appalti di lavori sulla base |
|di progetti esecutivi redatti e validati in |
|conformita' alla vigente normativa; a tal fine il|
|RUP deve verificare, in contraddittorio con le |
|parti, che il progetto esecutivo sia conforme |
|alla normativa vigente. Al fine di accertare |
|l'unita' progettuale, i soggetti di cui al comma |
|6 del medesimo art. 26, prima dell'approvazione e|
|in contraddittorio con il progettista, verificano|
|la conformita' del progetto esecutivo o |
|definitivo rispettivamente, al progetto |
|definitivo o allo progetto di fattibilita' (art. |
|26). |
+-------------------------------------------------+
|La validazione (atto formale che riporta gli |
|esiti delle verifiche) del progetto posto a base |
|di gara e' un elemento essenziale del bando o |
|della lettera di invito per l'affidamento dei |
|lavori. |
+-------------------------------------------------+
|Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' |
|incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo|
|progetto, dell'attivita' di progettazione, del |
|coordinamento della sicurezza della stessa, della|
|direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma |
|7). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP |
|puo' svolgere, pertanto, le funzioni di verifica |
|preventiva del progetto, unicamente nei casi in |
|cui non abbia svolto le funzioni di progettista. |
+-------------------------------------------------+
2. Affidamento esterno e procedure
2.1. Qualora l'attivita' di verifica preventiva sia affidata
all'esterno, l'affidamento avviene in modo unitario per tutti i
livelli di progettazione, non verificati gia' all'interno, mediante
selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i
livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale,
impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.
2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste
per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne
consegue che per affidamenti d'importo pari o superiore a 40.000
euro, l'unico criterio utilizzabile e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa secondo il rapporto qualita' prezzo,
come previsto dall'art. 95, comma 3, lettera b).
2.3. In ordine ai requisiti per l'accesso alla gara i bandi
potranno prevedere almeno i seguenti requisiti:
a) fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di
verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da
determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato
dell'appalto del servizio di verifica. Puo' anche essere valutata, in
alternativa al fatturato, la richiesta di un «livello adeguato di
copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un importo
percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, cosi' come
ammesso per i servizi di progettazione;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due
appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e
direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari
al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e
di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di
verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e
categorie di opere prevista dal decreto ministeriale 17 giugno 2016.
2.4. I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione
necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un'attenta
valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche
connesse con le attivita' di verifica del progetto posto a base di
gara. Si tratta di garantire la possibilita' di accedere al documento
relativo al livello inferiore a quello della progettazione per cui si
chiede la verifica (il progetto di fattibilita' tecnica e economica
per il progetto definitivo; il progetto definitivo per il progetto
esecutivo), nonche' all'elenco degli elaborati per il livello da
verificare.
===================================================
| Box di sintesi |
+=================================================+
|L'affidamento all'esterno della verifica |
|preventiva avviene in modo unitario per tutti i |
|livelli di progettazione, non verificati gia' |
|all'interno, mediante selezione del soggetto |
|verificatore con un'unica gara per tutti i |
|livelli e tutti gli ambiti (architettonico, |
|ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di |
|progettazione appaltati. Alle procedure di |
|affidamento si applicano le regole previste per |
|l'affidamento dei servizi di ingegneria e |
|architettura. |
+-------------------------------------------------+
|I requisiti di accesso alla gara sono individuati|
|almeno in: fatturato globale, adeguatamente |
|motivato, per servizi di verifica, realizzato |
|negli ultimi cinque anni o, in alternativa, |
|«livello adeguato di copertura assicurativa» |
|contro i rischi professionali; avvenuto |
|svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno |
|due appalti di servizi di verifica di progetti, o|
|di progettazione e direzione lavori, relativi a |
|lavori di importo ciascuno almeno pari al |
|cinquanta per cento di quello oggetto |
|dell'appalto da affidare e di natura analoga allo|
|stesso. |
+-------------------------------------------------+
|I bandi di gara devono contenere tutta la |
|documentazione necessaria per permettere ai |
|concorrenti di effettuare un'attenta valutazione |
|delle implicazioni tecnico-temporali ed |
|economiche connesse con le attivita' di verifica |
|del progetto posto a base di gara. |
+-------------------------------------------------+
Approvata dal Consiglio nella seduta del 14 settembre 2016.
Roma, 14 settembre 2016
Il Presidente: Cantone
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Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21
settembre 2016.
Il Segretario: Esposito