MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 marzo 2004 

Abilitazione  all'Istituto «Corso di specializzazione quadriennale in
psicoterapia  PNLt»  ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un
corso  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.82 del 7-4-2004)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per l'universita', l'alta formazione
                   artistica musicale e coreutica
             e per la ricerca scientifica e tecnologica
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza con la quale l'Istituto «Corso di specializzazione
quadriennale  in  psicoterapia  PNLt»  ha  chiesto  l'abilitazione ad
istituire  e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia
in  Bari,  via  Dante  Alighieri, 3, per un numero massimo di allievi
ammissibili  al  primo  anno  di  corso per ciascun anno pari a venti
unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
6 febbraio 2004;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  comitato nella riunione del 25 febbraio 2004, trasmessa con
nota 218 del 1° marzo 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto    11 dicembre   1998,   n.   509,   l'Istituto   «Corso   di
specializzazione  quadriennale  in psicoterapia PNLt» e' abilitato ad
istituire  e  ad  attivare  nella  sede principale di Bari, via Dante
Alighieri,  3,  ai  sensi  delle disposizioni di cui al titolo II del
regolamento  stesso,  successivamente alla data del presente decreto,
un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e' pari a venti unita' e, per l'intero ciclo,
a ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 marzo 2004
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona