N. 11 SENTENZA 5 dicembre 2017- 30 gennaio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza - Impiegati degli enti locali - Facolta' di  riscatto  dei
  servizi non di ruolo - Servizio di vice pretore  onorario  reggente
  prestato per un periodo non inferiore a sei mesi. 
- Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento  della  Cassa
  di previdenza per le pensioni agli impiegati  degli  enti  locali),
  art. 67. 
-   
(GU n.6 del 7-2-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  67  del
regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa  di
previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali),
promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la  Valle
d'Aosta, nel procedimento vertente tra D. B. e  l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS), con ordinanza dell'11  aprile  2016,
iscritta al n. 123 del registro ordinanze  2016  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  26,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS; 
    udito nella udienza pubblica  del  5  dicembre  2017  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza dell'11 aprile 2016 la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale  per  la  Valle   d'Aosta,   solleva   questione   di
legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36  della
Costituzione, dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo  1938,  n.
680 (Ordinamento della Cassa  di  previdenza  per  le  pensioni  agli
impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede,  per  i
dipendenti degli enti locali, la facolta' di riscattare  il  servizio
prestato, per un periodo non inferiore a sei  mesi,  in  qualita'  di
vice pretore reggente,  prevista  invece  per  i  dipendenti  statali
dall'art. 14, primo comma, lettera c),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092  (Approvazione  del  testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato). 
    1.1.- Espone il giudice rimettente che D.  B.,  dipendente  della
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  aveva   inoltrato
all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  domanda  di
riscatto, nella misura di mesi quattro, del  servizio  non  di  ruolo
prestato quale vice pretore reggente della Pretura di Donnas in Valle
d'Aosta, nel triennio  1986-1988,  e  che  detta  domanda  era  stata
respinta dall'INPS con provvedimento dell'8 giugno 2015. 
    Precisa  il  rimettente  che  l'istanza  era   stata   presentata
dall'interessato in data 20 marzo 2015, al fine  di  poter  rientrare
nel regime pensionistico previsto dalla  deliberazione  della  Giunta
regionale 20  febbraio  2015,  n.  261  (Approvazione  del  Piano  di
riduzione  della  dotazione  organica  della  Giunta   regionale   in
applicazione dell'art. 8, comma 3  della  L.R.  n.  13/2014),  e  che
l'INPS aveva motivato il rigetto affermando che «il periodo richiesto
non e' riscattabile ai sensi delle norme  vigenti  per  gli  iscritti
alla gestione previdenziale ex CPDEL, ne' e' ricongiungibile ai sensi
della legge n. 1092/1973 poiche' non configurabile come  rapporto  di
pubblico impiego». 
    Contro  il  citato  provvedimento  l'interessato  aveva  proposto
ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza  e,  formatosi
il silenzio-rigetto per intervenuto decorso  dei  termini  di  legge,
aveva quindi adito il giudice competente. 
    Prosegue il rimettente rappresentando che nel giudizio principale
il ricorrente aveva affermato l'applicabilita'  nei  suoi  confronti,
quale dipendente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,
del r.d.l. n. 680 del 1938, il cui art. 67, al primo  comma,  lettera
e), prevede, per i dipendenti degli enti locali, la  possibilita'  di
riscatto dei periodi di servizio «alle  dipendenze  dello  Stato,  in
servizio di impiegato o di salariato  anche  non  di  ruolo,  esclusi
quelli prestati in qualita' di operai giornalieri». 
    In proposito, il ricorrente evidenziava che tale disposizione era
stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con  sentenza
n. 46 del 1986, «nella parte  in  cui  non  prevede  la  facolta'  di
riscattare il servizio prestato in qualita' di assistente  volontario
nelle Universita' o negli Istituti  di  istruzione  superiore»,  come
invece stabilito, per i dipendenti dello Stato, dall'art.  14,  primo
comma, lettera c), del d.P.R. n. 1092 del 1973,  e  assumeva  che  la
stessa ratio ricorreva nella fattispecie oggetto del giudizio a  quo,
in cui si verte in tema di riscattabilita' del servizio  prestato  in
qualita' di vice pretore reggente,  prevista  dalla  lettera  b)  del
medesimo art. 14 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i  dipendenti  dello
Stato, ma non  dall'art.  67  del  r.d.l.  n.  680  del  1938  per  i
dipendenti degli enti locali. 
    1.2.- Cio' premesso, il rimettente, esclusa  la  possibilita'  di
una interpretazione costituzionalmente  orientata  dell'art.  67  del
r.d.l. n. 680 del 1938, atteso  il  suo  tenore  letterale,  ritiene,
aderendo alle deduzioni svolte sul punto dal ricorrente nel  giudizio
principale, non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzione della norma stessa, in riferimento agli  artt.  3  e  36
Cost. 
    Il  rimettente  assume,  difatti,   che   nei   confronti   della
disposizione censurata trovano applicazione,  in  via  analogica,  le
argomentazioni sviluppate da questa Corte nella  richiamata  sentenza
n. 46 del 1986.  Cio'  in  quanto,  ad  avviso  del  rimettente,  nei
confronti della mancata previsione, da parte dell'art. 67 del  r.d.l.
n. 680 del 1938, della riscattabilita', per gli iscritti  alla  Cassa
di previdenza per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali
(CPDEL), del servizio prestato in qualita' di vice  pretore  reggente
per un periodo non  inferiore  a  sei  mesi,  sono  riproponibili  le
considerazioni svolte nella citata sentenza n. 46 del 1986 in  ordine
alla illegittimita' della medesima disposizione, nella parte  in  cui
non prevede  la  facolta'  di  riscattare  il  servizio  prestato  in
qualita' di assistente volontario nelle universita' o negli  istituti
di istruzione superiore. 
    In  proposito,  il  rimettente  richiama  le  statuizioni   della
menzionata sentenza, secondo cui: «Le situazioni  poste  a  confronto
rivestono espliciti caratteri  di  omogeneita'  che  giustificano  un
identico  trattamento  normativo,  per  i   fini   della   previsione
dell'assistentato volontario tra i periodi di  servizio  riscattabili
agli  effetti  della  pensione»,  e  «In  definitiva,   la   rilevata
discriminazione appare essere frutto di un mancato adeguamento  della
disposizione denunciata, risalente al 1938 e  non  piu'  sorretta,  a
fronte della  evoluzione  in  materia  qui  sopra  puntualizzata,  da
fondamento razionale alcuno ex art. 3 Cost. [...]». 
    2.-  Con  atto  depositato  il  15  luglio  2016,  l'INPS  si  e'
costituito  nel  giudizio  incidentale,   chiedendo   di   dichiarare
irrilevante,  inammissibile  e  comunque   infondata   la   questione
sollevata. 
    In ordine alla rilevanza, l'Istituto  assume  che  il  rimettente
avrebbe omesso di verificare se il servizio prestato  dal  ricorrente
nel giudizio principale in qualita' di vice  pretore  reggente  abbia
avuto  una  durata  non  inferiore  a  sei  mesi,  come  prevede   la
disposizione dettata dall'art. 14, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del
1973,  «utilizzata  quale  metro  di  confronto  con  la   disciplina
applicabile al caso di specie», nonche' di accertare se il periodo di
svolgimento di tale attivita' non sia contemporaneo con altri servizi
utili a fini pensionistici, secondo  quanto  stabilito  dall'art  67,
primo comma, lettera e), del r.d.l. n. 680 del 1938. 
    Inoltre,   l'Istituto    deduce    l'assenza    di    motivazione
nell'ordinanza  di  rimessione  quanto  alla  prospettata  violazione
dell'art. 36 Cost., che comunque, ad avviso dell'Istituto stesso, non
ricorre nella questione in esame, attenendo l'evocato parametro  alla
misura della retribuzione e non a una «limitazione del diritto  [...]
a fruire di un trattamento pensionistico». 
    2.1.- Con memoria depositata il 7 novembre 2017,  l'INPS  insiste
nelle conclusioni formulate nell'atto di costituzione. 
    Riguardo alla  rilevanza,  l'Istituto  aggiunge  che  il  giudice
rimettente avrebbe, altresi', omesso di verificare se era intervenuta
la  decadenza  dalla  proposizione  dell'azione   giudiziaria,   come
eccepito nel giudizio a quo, per  effetto  del  decorso  del  termine
perentorio di novanta giorni  dalla  comunicazione  del  rigetto  del
ricorso amministrativo, previsto dall'art. 71 del r.d.l. n.  680  del
1938, per presentare ricorso alla Corte dei conti. 
    Inoltre, l'INPS asserisce che il giudice rimettente  non  avrebbe
motivato specificamente le ragioni addotte a sostegno della questione
di  legittimita'  costituzionale,  essendosi  limitato  ad  affermare
l'esistenza di un «parallelismo fra  le  norme  che  disciplinano  il
riscatto in favore dei  dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato
(d.P.R. n. 1092/73) e in favore degli impiegati comunali, provinciali
e regionali (R.d.l. n. 680/38)», e a richiamare  la  ratio  decidendi
della sentenza n. 46 del 1986. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte dei conti,  sezione  giurisdizionale  per  la  Valle
d'Aosta, con ordinanza dell'11 aprile 2016, dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938,  n.
680 (Ordinamento della Cassa  di  previdenza  per  le  pensioni  agli
impiegati degli enti locali). 
    Secondo il rimettente, tale disposizione viola i  principi  posti
dagli artt. 3 e  36  della  Costituzione,  non  contemplando,  per  i
dipendenti degli enti  locali,  la  riscattabilita'  dei  periodi  di
attivita' prestati in qualita' di vice pretore reggente per un  tempo
non inferiore a sei mesi, come  invece  previsto,  per  i  dipendenti
civili e militari dello Stato, dall'art. 14, primo comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento   di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). 
    Il  rimettente  rappresenta  che  nel  giudizio   principale   il
ricorrente, dipendente della Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, aveva  inoltrato  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) domanda di riscatto, nella misura di mesi quattro, del
servizio non di ruolo prestato  quale  vice  pretore  reggente  della
Pretura di Donnas in Valle d'Aosta, nel triennio 1986-1988,  al  fine
di  poter  rientrare  nel   regime   pensionistico   previsto   dalla
deliberazione  della  Giunta  regionale  20  febbraio  2015,  n.  261
(Approvazione del Piano di riduzione della dotazione  organica  della
Giunta regionale in applicazione dell'art. 8, comma 3 della  L.R.  n.
13/2014). 
    La domanda era stata rigettata dall'INPS  in  quanto  il  periodo
richiesto non era riscattabile ai sensi delle norme vigenti  per  gli
iscritti  alla  gestione  previdenziale  della  soppressa  Cassa   di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (CPDEL). 
    Il   giudice   rimettente,    esclusa    la    possibilita'    di
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della  norma,   in
considerazione del suo tenore letterale, solleva, pertanto, questione
di legittimita'  dell'art.  67  del  r.d.l.  n.  680  del  1938,  per
contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. 
    A sostegno, il rimettente, deducendo l'analogia  della  questione
sollevata con quella oggetto della sentenza n. 46 del 1986 di  questa
Corte,  richiama  le  argomentazioni  ivi  svolte  in   ordine   alla
omogeneita' fra la  situazione  del  dipendente  pubblico  statale  e
quella del dipendente degli enti locali, riconosciuta da questa Corte
in riferimento alla facolta' di riscatto  del  servizio  prestato  in
qualita' di assistente volontario nelle universita' o negli  istituti
di istruzione superiore, prevista dal d.P.R. n. 1092 del 1973  per  i
dipendenti dello Stato, ma non dall'art. 67 del  r.d.l.  n.  680  del
1938 per i  dipendenti  degli  enti  locali.  Il  rimettente  assume,
difatti, che tale omogeneita'  sussiste  anche  in  riferimento  alla
riscattabilita' dell'attivita' svolta in  qualita'  di  vice  pretore
reggente per almeno sei mesi, prevista per i  dipendenti  statali  ma
non per i dipendenti degli enti locali. 
    1.1.- L'INPS, costituitosi nel giudizio  incidentale,  chiede  di
dichiarare  irrilevante,  inammissibile  e  comunque   infondata   la
questione sollevata. 
    In particolare, l'Istituto previdenziale deduce alcuni profili di
possibile difetto di rilevanza della  questione,  nonche'  in  ordine
alla carenza di adeguata motivazione da parte  del  rimettente  sulle
prospettate censure di legittimita' costituzionale. 
    2.-   Vanno   preliminarmente   disattese   le    eccezioni    di
inammissibilita' sollevate dall'Istituto previdenziale, in ordine  ai
profili attinenti la rilevanza della questione nel giudizio a quo. 
    Questa  Corte  ha  piu'  volte  ribadito  che  una  questione  di
legittimita' puo' ritenersi validamente posta qualora  il  giudice  a
quo fornisca un'interpretazione non implausibile  della  disposizione
contestata «che per una valutazione compiuta in  una  fase  meramente
iniziale del processo, egli ritenga di voler applicare  nel  giudizio
principale e su cui  nutra  dubbi  non  arbitrari  di  conformita'  a
determinate norme costituzionali» (sentenza n. 51 del 2015). 
    Nella specie, il rimettente fornisce, seppur in  modo  sintetico,
una descrizione della fattispecie concreta che ne rende  evidente  la
riconducibilita'  all'ambito  di  applicazione   della   disposizione
scrutinata, cosi' chiarendo la rilevanza della questione. 
    Parimenti, deve  ritenersi  assolto,  da  parte  del  rimettente,
l'obbligo di motivare le ragioni che  lo  inducono  a  dubitare,  con
riferimento all'art. 3 Cost., della legittimita' costituzionale della
norma scrutinata. 
    Il rimettente, nel richiamare ampi brani della ricordata sentenza
n. 46 del 1986 di questa Corte, ritiene applicabili al caso di specie
le  argomentazioni  con  cui,  nella  predetta  sentenza,  e'   stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale del medesimo art.  67  del
r.d.l. n. 680 del 1938, nella  parte  in  cui  non  prevedeva  per  i
dipendenti degli enti locali la facolta'  di  riscatto  del  servizio
prestato in qualita' di assistente  volontario  nelle  universita'  o
negli istituti di istruzione superiore, riconosciuta  invece,  per  i
dipendenti dello Stato, dall'art. 14, primo comma,  lettera  c),  del
d.P.R. n. 1092 del 1973. Ad avviso del rimettente, il  medesimo  art.
67 del r.d.l. n. 680 del 1938 comporta  una  analoga  discriminazione
nei confronti dei dipendenti degli enti locali, non contemplando  per
essi la possibilita' di riscattare il periodo di  attivita'  prestato
in qualita' di vice pretore reggente per almeno  sei  mesi,  prevista
per i dipendenti dello Stato dal ricordato art. 14 del d.P.R. n. 1092
del 1973, evocato quindi, anche nel caso  di  specie,  quale  tertium
comparationis. 
    In tal modo, risultano individuate  in  modo  chiaro,  seppur  in
sintesi, le ragioni che  inducono  il  rimettente  a  dubitare  della
legittimita' costituzionale della disposizione censurata. 
    3.- Nel merito la questione e' fondata. 
    3.1.-  Questa  Corte  ha  riconosciuto  la  discrezionalita'  del
legislatore nel dettare discipline diverse in materia di riscatto  in
ordinamenti  previdenziali   diversi,   che   prevedono   regolazioni
peculiari per aspetti specifici, come la determinazione  dei  periodi
temporali  ammissibili  al  riscatto  o  il  costo   della   relativa
contribuzione.  Tuttavia,  ha  precisato  che  tale  discrezionalita'
incontra  il  limite  della  ragionevolezza,  a  fronte   del   quale
discipline diverse che regolano situazioni che  presentano  espliciti
caratteri di  omogeneita'  non  sono  compatibili  con  il  principio
dettato dall'art. 3 Cost. 
    3.2.- In coerenza con tali  affermazioni,  questa  Corte  ritiene
che,  una  volta  riconosciuta  dal  legislatore,  per  i  dipendenti
statali, con il ricordato art. 14, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del
1973, la facolta' di riscatto per il servizio prestato in qualita' di
vice pretore reggente per  un  periodo  non  inferiore  a  sei  mesi,
risulta non giustificabile un trattamento diverso  per  i  dipendenti
degli enti locali. 
    Non sussistono, invero, oggettivi elementi idonei a  motivare  il
perdurare di una differenziazione fra dipendenti statali e dipendenti
degli enti locali,  di  fronte  ad  una  attivita'  di  significativa
rilevanza, quale  quella  di  vice  pretore  onorario  reggente,  che
presenta analoga valenza sia per l'impiego statale, che per l'impiego
presso enti locali. 
    4.- La riscontrata illegittimita' costituzionale, negli  indicati
termini, della disposizione scrutinata  per  violazione  dell'art.  3
Cost. comporta l'assorbimento di ogni ulteriore profilo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67  del  regio
decreto-legge 3 marzo  1938,  n.  680  (Ordinamento  della  Cassa  di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti  locali),  nella
parte in cui non  prevede  la  facolta'  di  riscattare  il  servizio
prestato in qualita' di  vice  pretore  reggente  per  un  tempo  non
inferiore a sei mesi. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA