Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 16/1993).(GU n.303 del 28-12-1993)
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i provvedimenti CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale e' stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana e successive modifiche ed integrazioni e il provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 con il quale e' stata affidata ai Comitati provinciali prezzi l'ultima applicazione alla metodologia citata; Visti i precedenti provvedimenti in materia di tariffe del gas; Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991 in attuazione della delibera CIPE del 30 luglio 1991; Visto il provvedimento n. 34 del 18 dicembre 1991 relativo alla "Nuova regolamentazione tariffaria delle aziende di pubblici servizi"; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498 ed il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: che nel disciplinare, tra l'altro, l'esercizio dei servizi pubblici, dettano norme in materia tariffaria; Visto l'accordo del 4 marzo 1992 tra la SNAM e le associazioni delle aziende distributrici (ANCI, ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) con cui vengono fissate, tra l'altro, le nuove condizioni di applicazione della componente quota fissa del prezzo del metano; Considerata l'opportunita' di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di distribuzione urbana del gas nonche' per la realizzazione di nuove iniziative di investimento; Ritenuto pertanto necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe nonche' prevedere criteri per un loro adeguamento periodico; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896); Delibera i criteri che devono essere eseguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas. 1) DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (Cst). Ad ogni esercizio gas in funzione del numero degli utenti (N), del grado di sviluppo raggiunto (K = consumo specifico in Mcal/UT/anno) e del tipo di gas distribuito, compete un definito costo standard che rappresenta il costo medio di distribuzione del gas. Il prezzo medio di ricavo, correlato al costo standard, viene espresso in L/Mcal. Il costo standard, seguendo i criteri dettati nei successivi paragrafi, e' calcolato come somma delle seguenti due componenti: materia prima (Qm) e costo di distribuzione (Cd). Il grado di sviluppo (K), raggiunto da ciascun esercizio, si ottiene dividendo il totale delle calorie vendute nell'anno solare precedente, per il numero degli utenti al 31 dicembre dello stesso anno. Per le aziende che distribuiscono metano tal quale, il totale delle calorie vendute nell'anno solare precedente (escluse le forniture industriali con consumi superiori a 200.000 metri cubi/anno e le forniture a strutture ospedaliere con consumi superiori a 300.000 metri cubi/anno) si ottiene: moltiplicando i metri cubi venduti per il valore di riferimento di 9,2 Mcal/mc standard, qualora il potere calorifero medio ponderato del metano acquistato nell'anno solare precedente non abbia superato il (Piu' o Meno)5% del potere calorifico di riferimento; moltiplicando i metri cubi venduti per il valore effettivo del potere calorifico medio ponderato del metano acquistato nell'anno solare precedente negli altri casi. I comitati provinciali prezzi verificheranno che per tutti gli esercizi lo strumento concessivo preveda un monitoraggio del potere calorifico superiore del gas distribuito e che a tali adempimenti ed ai risultati ottenuti sia data pubblicita' con i mezzi piu' idonei. Le forniture industriali ed ospedaliere con consumi superiori ai limiti di cui sopra, devono essere documentate con l'indicazione di: nome e indirizzo dell'utente; quantitativo di gas fornito nell'ultimo anno. Per tutte le distribuzioni, il valore minimo del grado di sviluppo (K) da utilizzare e' pari a 3.400 Mcal/ut/anno. Nel caso in cui la stessa azienda o consorzio o esercizio o societa' serva piu' comuni ubicati nella stessa regione o in province limitrofe appartenenti ad altre regioni, si potra', ove le situazioni locali lo consentano, procedere al calcolo di un unico costo standard nonche' di un'unica proposta di struttura tariffaria afferente al complesso dei comuni interessati (bacino tariffario). In ogni caso le operazioni di accorpamento o di scorporo dei comuni dai bacini tariffari non debbono determinare nel complesso aumenti per gli utenti rispetto alle situazioni preesistenti, pertanto dovranno risultare neutre. a) Materia prima (Qm). La componente di costo "materia prima" (Qm) si calcola utilizzando le seguenti formule che sono diverse in funzione delle differenti materie prime impiegate: a.1) Metano prelevato direttamente da metanodotto e distribuito tal quale o miscelato: cm + iqf Qm (L/Mcal) = ___________ 9,2 x cnc dove: cm = quota proporzionale del prezzo di cessione del gas naturale alle aziende distributrici come stabilito dai contratti di fornitura validi su scala nazionale (vedi successivo punto 5.1.1); iqf = incidenza forfettizzata della quota fissa del prezzo di cessione del gas naturale alle aziende distributrici come stabilito dai contratti di fornitura validi su scala nazionale (vedi successivo punto 5.1.1); 9,2 = potere calorifico superiore di riferimento, a 15 C e 760 mm di Hg del gas naturale acquistato, in Mcal/mc.st.; cnc = coefficiente correttivo del gas non contabilizzato che tiene conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato e che assume i valori di cui al provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988. a.2) Gas liquido (GPL) distribuito allo stato tal quale o miscelato, metano trasportato con carri bombolai distribuito tal quale o miscelato, altri combustibili gassosi: c'm Qm (L/Mcal) = ___________ pcm x cnc dove: c'm = costo della materia prima utilizzata in L/Kg per il GPL e L/mc per il metano (vedi successivi punti 5.1.1, 5.1.2); pcm = potere calorifico delle materie prime che assume i valori di cui al provvedimento CIP n. 37/1986; cnc = (vedi punto a.1). a.3) Gas manifatturato ottenuto da materie prime diverse (gas naturale da metanodotto, gas naturale da carro bombolaio, gas liquido, distillati petroliferi, etc.) prodotto e distribuito dall'esercizio gas; Qm e' la somma dei valori calcolati per ciascuna materia prima utilizzata secondo la seguente espressione: cm + iqf c'm Qm (L/Mcal) = w x_______________ + w' x ______________ 9,2 x cnc x r pcm x cnc x r dove: w e w' sono le incidenze definite dal provvedimento CIP n. 37/1986; cm = come sopra (vedi punto a.1); iqf = come sopra (vedi punto a.1); c'm = costo della singola materia prima utilizzata (vedi punto a.2); per le altre materie prime valgono le disposizioni di cui al punto 5.1.2; r = rendimento di trasformazione che assume i valori di cui al provvedimento CIP n. 37/1986; pcm = potere calorifico delle materie prime che assume i valori di cui al provvedimento CIP n. 37/1986; cnc = come sopra (vedi punto a.1). b) Costo di distribuzione (Cd). Il costo di distribuzione e' la somma della componente gestione (Qg) e di quella investimenti (Qi). b.1) Gestione (Qg). Questa componente (Qg) che comprende i costi di gestione (personale, di esercizio, generali, etc.), si calcola: Qg (L/Mcal) = Qgprec x (1 + (I e cp) ) dove: Qgprec = valore della quota gestione riconosciuto nella revisione tariffaria precedente. Nel caso in cui il bacino tariffario attuale sia formato da comuni in passato appartenenti a bacini diversi, il valore di Qgprec e' rappresentato dalla media ponderata dei vari valori. La ponderazione deve essere effettuata utilizzando le vendite dell'anno solare precedente (per la presente revisione vedi successivo punto 5.1.3); I = coefficiente che tiene conto della evoluzione dell'inflazione nel periodo successivo all'ultima revisione tariffaria (per la presente revisione vedi successivo punto 5.1.3); cp = coefficiente di produttivita' (per la presente revisione vedi successivo punto 5.1.3). b.2) Investimenti (Qi). Questa componente (Qi), relativa all'attivita' di investimento, si calcola: i x Is x A Qi (L/Mcal) = ____________ K dove: i = coefficiente che tiene conto dell'onere per i deperimenti ed i rinnovi, di un equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti e capitale investito, degli oneri finanziari e di una equa remunerazione del capitale (vedi successivo punto 5.1.4); Is = investimento standard di riferimento (vedi successivo punto 5.1.4); A = coefficiente che modula questa componente in funzione degli investimenti realizzati nell'ultimo triennio e che assume i seguenti valori: A = 0,6 1,0 1,6 Ip = <=2% 4% >=10% (per valori intermedi si procedera' per interpolazione) dove: Ip = rapporto tra l'investimento annuo medio specifico dell'ultimo triennio (= media annuale degli investimenti dell'ultimo triennio a valore storico diviso il numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente) e l'investimento standard Is. I valori degli investimenti da utilizzare sono quelli attinenti all'attivita' di sviluppo e potenziamento del servizio, all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas, al risparmio energetico, agli investimenti relativi alla trasformazione a gas naturale. Gli investimenti da utilizzare nei conteggi devono essere assunti al netto di ogni contributo incassato delle aziende da parte di utenti, enti locali, enti nazionali o comunitari, ed al netto degli investimenti afferenti eventuali forniture che non concorrono alla determinazione del grado di sviluppo (K) definito al punto 1. Nel caso di "gestioni per conto" gli investimenti lordi da considerare sono dati dall'insieme degli investimenti realizzati sul territorio sia dal comune che dal gestore. c) Limite massimo riconoscibile al costo di distribuzione. Nel caso in cui il costo di distribuzione come sopra calcolato, sia superiore al costo di distribuzione precedente, Cdprec, aumentato di 2,72 L/Mcal, il costo di distribuzione riconosciuto nella presente revisione e': Cd (L/Mcal) = Cdprec + 2,72 dove: Cdprec e' il costo di distribuzione della revisione tariffaria precedente. d) Bacino tariffario. Nel caso in cui il bacino tariffario attuale sia formato da comuni in passato appartenenti a bacini diversi, i valori di Qgprec e Cdprec sono rappresentati dalla media ponderata dei vari valori. Le ponderazioni sono effettuate utilizzando le vendite dell'anno solare precedente (vedi punti 5.1.3 e 5.1.5). 2) QUOTE FISSE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE. Il costo standard, o prezzo medio di ricavo, come sopra calcolato, si ripartisce in una quota fissa ed in una quota proporzionale al consumo. La quota fissa assume i seguenti valori: L. 36.000 all'anno, pari a L. 3.000 al mese, per gli utenti che utilizzano il gas per cottura ed acqua calda; L. 60.000 all'anno, pari a L. 5.000 al mese, per gli utenti di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo; L/Mcal 4,50 per tutte le altre utenze da applicare ai soli consumi effettuati. L'ammontare dei ricavi connesso all'applicazione della quota fissa viene calcolato, per le prime due tipologie di utenza, tenendo conto della ripartizione degli utenti per utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente e, per le altre utenze, tenendo conto delle vendite effettuate per tale utilizzo nell'anno solare precedente. Portando in detrazione dal costo standard l'ammontare dei ricavi connessi alla quota fissa, si ottiene un prezzo medio residuo che verra' utilizzato per la modulazione dei diversi livelli tariffari, sulla base della ripartizione percentuale per tariffa delle vendite consuntivate nell'anno precedente. Le tariffe strutturate, ove possibile, su livelli di valore decrescente, sono articolate come segue: T1 = per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (vedi successivo punto 5.1.6); T2 = per uso di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo); T3 = per altri usi, da articolarsi su 2 o piu' livelli di prezzo, di valore decrescente, da applicarsi a volumi progressivi di consumo. In nessun caso, le tariffe potranno essere inferiori al valore di (Qm). 3) NORME RELATIVE A SITUAZIONI PARTICOLARI. 3.1) Trasformazione di esercizi da gas manifatturato o miscelato a metano tal quale. Nei piccoli e medi centri (con meno di 100.000 utenti) nei quali la trasformazione del servizio avverra' entro un anno, verra' mantenuta sino a trasformazione avvenuta, la tariffa a Mcal del gas precedentemente distribuito, per passare alla tariffa corrispondente al nuovo tipo di gas, calcolata come sotto specificato, appena ultimata la trasformazione. Nei centri maggiori, nei quali la trasformazione del servizio richiedera' diversi anni, o nei casi di cui al punto precedente non ancora completati, saranno applicate agli utenti serviti dalla rete a metano, le tariffe proprie del nuovo tipo di distribuzione, calcolate come sotto specificato, mentre agli altri utenti verranno applicate le tariffe proprie della situazione distributiva precedente. In entrambi i casi il costo standard di competenza sara' cosi' calcolato: per la componente quota materia prima considerando, per ciascuna delle due distribuzioni, i costi propri delle materie prime utilizzate: per la quota gestione considerando: per la distribuzione di gas manifatturato o miscelato, quanto previsto al precedente punto 1. b.1; per la distribuzione di metano tal quale quanto previsto al precedente punto 1. b.1, assumendo il coefficiente di produttivita' "cp" pari a 0 e moltiplicando il valore di Qgprec cosi' ottenuto per il fattore correttivo Ck1 pari a: Kp Ck1 = ____ (Ck1 non puo' assumere valori maggiori a 1) K dove: Kp = grado di sviluppo utilizzato nella precedente revisione tariffaria (vedi successivo punto 5.1.3); K = grado di sviluppo come definito al precedente punto 1; per la quota investimenti considerando, nel calcolo del coefficiente A (uguale in entrambe le distribuzioni) i dati di investimenti ed utenti complessivi delle due distribuzioni. 3.2) Nuovi esercizi. Le nuove reti gestite da una azienda o consorzio o esercizio o societa' che gia' svolge l'attivita' in comuni della stessa regione o in province limitrofe, vengono accorpate, ove le condizioni locali lo consentano, al bacino tariffario esistente e ne assumono le tariffe. Per le nuove reti non accorpabili in un bacino tariffario preesistente, il costo standard viene determinato usando i seguenti valori: Qg = vedi successivo punto 5.1.3; K = 9.900 per gli esercizi siti nel nord Italia; K = 5.400 per gli esercizi siti nel centro-sud Italia; N = valore uguale al 70% dei nuclei familiari esistenti nel concentrico del comune da servire; A = proprio in funzione dell'investimento annuo medio specifico netto dell'ultimo triennio utilizzando il valore N sopra indicato. Detta metodologia verra' seguita per i primi ventiquattro mesi dall'inizio dell'erogazione del servizio. Trascorso tale termine, il costo standard dovra' essere calcolato secondo quanto disposto al successivo punto 3.3. 3.3) Esercizi che hanno concluso il periodo di avviamento. Per gli esercizi che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento hanno concluso il periodo di avviamento - trascorsi cioe' ventiquattro mesi dall'entrata in esercizio - (vedi successivo punto 5.1.3), il costo standard viene calcolato come previsto nel precedente punto 1, considerando che il valore di Qgprec deve essere moltiplicato per il fattore correttivo Ck2 pari a: Ka Ck2 = ______ (Ck2 non puo' assumere valori maggiori a 1) K dove: Ka = grado di sviluppo utilizzato nel periodo di avviamento; K = grado di sviluppo come definito al precedente punto 1. Gli esercizi che concluderanno il periodo di avviamento (trascorsi cioe' ventiquattro mesi dall'entrata in esercizio) in data successiva alla pubblicazione del presente provvedimento dovranno ricalcolare il proprio costo standard secondo la procedura descritta nel presente paragrafo. I nuovi livelli tariffari conseguenti avranno decorrenza a partire dal giorno successivo alla data di fine avviamento. 4) DISPOSIZIONI GENERALI. Le predette disposizioni per il cacolo del costo standard hanno validita' per questa prima applicazione. Per le successive applicazioni dovranno essere confermate da apposito provvedimento del CIP. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le aziende distributrici trasmetteranno al Comitato provinciale prezzi competente i valori numerici per il calcolo del costo standard, nonche' i valori aggiornati delle tariffe. Contemporaneamente gli stessi elementi devono essere trasmessi dalle aziende distributrici al CIP per conoscenza. Per quanto riguarda i bacini tariffari definiti al punto 1, e' competente a verificare la struttura tariffaria dell'intero bacino il Comitato provinciale prezzi nel cui territorio ricade il maggior numero di utenti. Il Comitato provinciale prezzi: verifica il calcolo del costo standard e che la struttura tariffaria indicata dall'azienda non comporti un ricavo medio superiore al costo standard stesso avvalendosi anche della documentazione presentata dall'azienda; comunica le eventuali proprie osservazioni all'azienda distributrice entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte dell'azienda stessa. Qualora il comitato provinciale prezzi abbia ritenuto opportuno richiedere all'azienda distributrice informazioni aggiuntive rispetto a quelle inizialmente presentate, il predetto termine di trenta giorni decorrera' dalla data di comunicazione delle dette informazioni aggiuntive; autorizza le tariffe di norma entro trenta giorni dalla data della richiesta; provvede alla pubblicazione dei valori aggiornati delle tariffe nel Bollettino ufficiale della regione o nel Foglio annunzi legali della provincia interessata. Gli adeguamenti tariffari che verranno deliberati dai Comitati provinciali prezzi in attuazione delle sopra citate disposizioni avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Alla data del 1 luglio di ogni anno viene trasferito su tutte le tariffe dei gas provenienti da metano, escluse quelle da carro bombolaio, l'adeguamento della quota forfettizata (iqf) del prezzo di cessione del gas naturale alle aziende distributrici calcolato secondo il criterio previsto nell'attuale contratto di fornitura valido su scala nazionale. A tal fine le imprese che erogano metano alle aziende distributrici provvedono, entro il 1 giugno di ogni anno, a comunicare alla segreteria del CIP e alle aziende distributrici l'entita' della variazione della componente che avra' applicazione dal 1 luglio. Le aziende distributrici devono notificare alla segreteria del CIP i valori aggiornati delle tariffe conseguenti alle variazioni del prezzo del metano di cui sopra, entro dieci giorni dalla loro decorrenza. Contestualmente le aziende distributrici segnalano i valori aggiornati dalle tariffe ai Comitati provinciali prezzi che provvedono alla loro pubblicazione. Le imprese erogatrici provvedono inoltre a dare adeguata pubblicizzazione delle variazioni tariffarie attraverso idonei strumenti di informazione. Nel caso di materie prime diverse dal metano da metanodotto, l'aggiornamento della quota materia prima avverra' secondo la procedura di seguito descritta. In corso d'anno, in caso di variazione (positiva o negativa) del solo costo della materia prima, le aziende presenteranno al competente C.P.P., per la necessaria approvazione, il nuovo valore della quota materia prima. Cio' avverra' bimestralmente (1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre, 1 novembre) secondo quanto previsto al successivo punto 5.1.2. Le tariffe di vendita varieranno, con la stessa decorrenza e nella stessa entita' (L/Mcal), e solo nel caso in cui la variazione sia superiore al limite di franchigia pari a (Piu' o Meno) 1 L/Mcal. Contemporaneamente gli stessi elementi devono essere trasmessi alle aziende distributrici al CIP per conoscenza. 5) DISPOSIZIONI TRANSITORIE. I valori numerici da utilizzare nel calcolo del costo standard sono i seguenti: 5.1) Quota materie prime. 5.1.1) Gas naturale da metanodotto e da carro bombolaio: a) il valore di cm e' differenziato in funzione del grado di sviluppo (K) e viene ottenuto per interpolazione lineare, con arrotondamento alla prima e alla seconda cifra decimale rispettivamente per importi espressi in L/mc o in L/Mcal, dei seguenti valori: Quota proporzionale per metano K a 9,2 Mcal/mc standard (Mcal/ut/anno) (L/mc) (L/Mcal) ___ ___ ___ = 4.250 . . . . . . 119,4 12,98 5.750 . . . . . . 188,3 20,47 9.500 . . . . . . 248,1 26,97 = 19.000 . . . . . . 255,6 27,78 Per i nuovi esercizi si adotta il valore di 165,3 L/mc per metano a 9,2 Mcal/mc st., pari a 17,97 L/Mcal; per gli esercizi serviti da carro bombolaio si adotta il valore di 119,4 L/mc per metano a 9,2 Mcal/mc st., pari a 12,98 L/Mcal; b) il valore di iqf e' pari a 50,2 (L/mc). 5.1.2) Altre materie prime. I Comitati provinciali prezzi terranno conto dei costi franco officina gas delle altre materie prime utilizzate facendo riferimento ai prezzi ufficiali aggiornati, considerati gli oneri propri connessi alla resa a destinazione dei singoli prodotti e, in assenza dei prezzi ufficiali, ai costi documentati. Gli oneri relativi alla resa franco officina gas sono aggiornati con cadenza annuale. 5.1.3) Quota gestione. Esercizi a regime Il valore di Qgprec e' dato dalla seguente formula: Qgprec = GEST24/88 + 0,55 x FORF90/91 dove: GEST24/88 = sommatoria, in L/Mcal, della quota personale (Qp), spese di esercizio (Qe) e spese generali (Qg) riconosciute all'esercizio in applicazione del provvedimento CIP n. 24/88; FORF90/91 = provv. 7/90 + provv. 37/90 + 0,93 x provv. 19/91 dove: provv. 7/90 = aumento, in L/Mcal, riconosciuto all'esercizio secondo quanto previsto dal provvedimento CIP n. 7/90; provv. 37/90 = 0,49 L/Mcal (secondo quanto previsto dal provvedimento CIP n. 37/90); provv. 19/91 = variazione tariffaria, in L/Mcal, riconosciuta dal provvedimento CIP n. 19/91 e sue successive modifiche ed integrazioni (provv. CIP n. 24/91 e provv. CIP n. 33/91). Gli altri parametri da utilizzare per il calcolo della quota gestione sono: I = 0,10 cp = 0,04 Esercizi di trasformazione. Per le distribuzioni che hanno in corso la trasformazione a gas naturale tal quale di cui al precedente punto 3.1, Kp e' il grado di sviluppo utilizzato in applicazione del provvedimento CIP n. 24/88. Nuovi esercizi. Per le nuove reti di cui al precedente punto 3.2, i valori di Qg da utilizzare sono i seguenti: Qg = 16,16 L/Mcal per gli esercizi siti nel nord Italia; Qg = 29,63 L/Mcal per gli esercizi siti nel centro-sud Italia. Esercizi che hanno concluso il periodo di avviamento. Il fattore correttivo Ck2 di cui al punto 3.3 non si applica per gli esercizi che: nel provvedimento CIP n. 19/91 e successive modifiche ed integrazioni (provv. CIP n. 24/91 e provv. CIP n. 33/91) sono gia' stati considerati a "fine avviamento"; a seguito della circolare CIP n. 6167 dell'ottobre 1992, completato il periodo di avviamento, hanno gia' aggiornato i valori tariffari. Per questi occorre inoltre considerare che il valore di GEST24/88 e' dato dalla sommatoria delle componenti Qp, Qe e Qg dell'ultima scheda tariffaria approvata dal C.P.P. Per tutti gli esercizi. Per la presente applicazione le vendite dell'anno solare precedente da utilizzare per l'eventuale ponderazione di cui al punto 1. b.1, sono quelle del 1992. 5.1.4) Quota investimenti. i = 0,09 nel caso in cui la percentuale della voce "Totale mezzi propri" relativa all'anno 1992 (desumibile dall'allegato n. 2 dei bilanci societari compilati dalle aziende distributrici secondo le disposizioni CIP) sia maggiore o uguale a 45%; i = 0,086 negli altri casi. Nel caso di aziende o consorzi o societa' che svolgono il servizio in piu' esercizi, il valore di "i" da utilizzare in tutte le distribuzioni e' quello individuato a livello societario; Is = investimento standard che assume, in funzione del grado di sviluppo K, i seguenti valori: Is = 1.000.000 L/utente per K inferiore o uguale a 9.000 Mcal/ut/anno; Is = 1.100.000 L/utente per K maggiore a 9.000 Mcal/ut/anno, nonche' per i nuovi esercizi. 5.1.5) Costo di distribuzione precedente = Cdprec Per la presente applicazione il valore di Cdprec e' dato dalla seguente formula: Cdprec = Cd24/88 + FORF90/91 dove: CD24/88 = (Qp + Qe + Qg +Qo) ex provv. 24/88 FORF90/91 = provv. 7/90 + provv. 37/90 + 0,93 x provv. 19/91 dove i simboli hanno il significato gia' descritto nei punti precedenti. Per l'eventuale ponderazione, di cui al punto 1.c, le vendite dell'anno precedente sono quelle del 1992. 5.1.6) Tariffa T1 Per le distribuzioni di gas naturale tal quale da metanodotto, le tariffe relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (T1) sono fissate su 5 livelli differenziati in funzione del grado di sviluppo (K). I valori di detti livelli sono: K (Mcal/ut/anno) T1 (L/Mcal) ___ ___ fino a 5.000 70 da 5.001 a 7.000 65 da 7.001 a 9.000 60 da 9.001 a 11.000 55 oltre 11.000 50 6) TARIFFE PER PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI. Per le piccole imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' delegato ad effettuare, con proprio provvedimento, entro il 28 febbraio 1994, una ristrutturazione a carattere perequativo delle relative tariffe. Roma, 23 dicembre 1993 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta SAVONA