CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (13A03291) 
(GU n.85 del 11-4-2013)

 
 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 10 aprile  2013,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, previo deposito
di certificati comprovanti  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  di
voler promuovere  una  richiesta  di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
      «Volete che siano abrogati: 
      la legge 18 novembre 1981, n. 659  "Modifiche  ed  integrazioni
alla legge 2 maggio 1974, n.  195,  sul  contributo  dello  Stato  al
finanziamento dei partiti politici", nel testo risultante per effetto
di  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  limitatamente  alle
seguenti parti: 
      articolo 1; 
      articolo 3, secondo comma: "A titolo di  concorso  nelle  spese
per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo  e'
stabilito un contributo di  lire  quindici  miliardi  in  favore  dei
partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante."; 
      articolo 3, terzo comma: "I contributi per concorso nelle spese
elettorali previsti nella presente  legge  e  nell'articolo  1  della
legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera
dei deputati ai partiti che  ne  abbiano  diritto  ed  i  cui  legali
rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni
e modalita': a) il venti per cento della somma stanziata e' ripartita
in misura eguale fra tutti i partiti che  ne  hanno  diritto;  b)  la
somma residua e' ripartita fra  i  partiti  in  proporzione  ai  voti
ottenuti."; 
      articolo 3, quarto comma: "Tutte  le  somme  di  cui  al  comma
precedente sono erogate in una unica soluzione  entro  trenta  giorni
dalla  proclamazione  dei  risultati  e,  per  quanto   riguarda   le
integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge."; 
      articolo 3, quinto comma: "Nel termine  di  cui  al  precedente
comma il presidente del consiglio regionale e'  tenuto  a  comunicare
alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le
liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale,  la  copia
del   verbale   dell'ufficio   centrale   circoscrizionale   relativo
all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto  almeno
un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei  contrassegni
medesimi, nonche' l'elenco delle liste che hanno ottenuto  almeno  un
candidato eletto nel consiglio regionale."; 
      articolo 3, sesto comma: "Hanno altresi' diritto al  contributo
di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti  e  le
formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno
alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica
ed abbiano ottenuto almeno un quoziente  in  una  delle  due  Camere,
nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare  tutela
delle minoranze linguistiche."; 
      articolo 3, settimo comma: "La percentuale di cui al  primo  ed
al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio
1974, n. 195, e' ridotta al novanta per cento."; 
      la legge 8 agosto 1985, n. 413 "Aumento  del  contributo  dello
Stato a titolo di  concorso  nelle  spese  elettorali  sostenute  dai
partiti politici", nel testo risultante  per  effetto  di  successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente all'articolo 1; 
      la legge 10 dicembre 1993, n. 515  "Disciplina  delle  campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato  della
Repubblica",  nel  testo  risultante  per   effetto   di   successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: 
      articolo 9; 
      articolo 9-bis; 
      articolo 12, comma 3, primo periodo, limitatamente alle  parole
"dagli aventi diritto"; 
      articolo 15, comma 13: "13. In caso  di  mancato  deposito  dei
consuntivi delle spese elettorali da parte dei  partiti  o  movimenti
politici, delle liste o dei gruppi di candidati che  abbiano  diritto
ad  usufruire  del  contributo  per  le  spese  elettorali   di   cui
all'articolo 9, i Presidenti delle Camere  sospendono  il  versamento
del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo."; 
      articolo 15, comma  14,  limitatamente  alle  parole  "che  non
abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali";
articolo 15, comma 16, limitatamente alle parole: "Nel caso in cui la
violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un  partito  o
movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui
all'articolo  9,  il  collegio  della  Corte   dei   conti   ne   da'
comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad  applicare
la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito
o movimento politico di una somma di pari entita'."; articolo 16; 
      la legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per  la  elezione
dei consigli delle regioni a statuto ordinario", nel testo risultante
per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente
alle seguenti parti: 
      articolo 5, comma 4,  lettera  g),  limitatamente  alle  parole
"comma 13, intendendosi per contributo alle spese  elettorali  quello
di cui all'articolo 1  della  legge  18  novembre  1981,  n.  659,  e
successive modificazioni;" e alle parole "e per contributo alle spese
elettorali quello  di  cui  all'articolo  1  della  citata  legge  18
novembre 1981, n. 659"; 
      articolo 6; 
      la legge 2 gennaio 1997, n. 2 "Norme  per  la  regolamentazione
della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici",  nel
testo  risultante  per  effetto   di   successive   modificazioni   e
integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: 
      allegato A, sezione "Attivita'", voce "crediti  per  contributi
elettorali", limitatamente alla parola "elettorali"; 
      allegato A, sezione "Conto  economico",  lettera  A)  (Proventi
gestione caratteristica), numero 2 (Contributi dello Stato), voce "a)
per   rimborso   spese   elettorali",   limitatamente   alla   parola
"elettorali"; 
      allegato B, numero 2), limitatamente alle seguenti parole: "per
le spese elettorali"; 
      la legge 3 giugno 1999, n.  157  "Nuove  norme  in  materia  di
rimborso delle spese per consultazioni elettorali  e  referendarie  e
abrogazione   delle   disposizioni   concernenti   la   contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici", nel testo risultante per
effetto di successive  modificazioni  e  integrazioni,  limitatamente
alle seguenti parti: 
      il titolo della  legge,  limitatamente  alle  seguenti  parole:
"elettorali e"; articolo 1, rubrica dell'articolo, limitatamente alla
parola "elettorali"; 
      articolo 1, comma 1: "1. E' attribuito ai movimenti  o  partiti
politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per
le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali."; 
      articolo 1, comma 1-bis: "1-bis. Specifiche  disposizioni  sono
previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o
partiti politici in relazione alle spese sostenute  per  le  campagne
elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48  della
Costituzione, per l'elezione delle Camere."; 
      articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole "i rimborsi  per
le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati,
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei  consigli
regionali e dei consigli delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nonche'" e alle parole "Con deliberazione del  Consiglio  di
Presidenza del Senato della Repubblica, resa  esecutiva  con  decreto
del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le
spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della  Repubblica.
Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati
e del Consiglio di Presidenza del Senato  della  Repubblica  con  cui
sono attribuiti i rimborsi sono adottate in  attuazione  dei  criteri
stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio
1995,  n.  43,  sulla  base  dei  fondi  trasferiti   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze."; 
      articolo 1, comma 3: "3. Il rimborso  di  cui  al  comma  1  e'
corrisposto ripartendo, tra i movimenti  o  partiti  politici  aventi
diritto, i diversi  fondi  relativi  alle  spese  elettorali  per  il
rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1."; 
      articolo 1, comma 5: "5. L'ammontare di  ciascuno  dei  quattro
fondi relativi agli organi di cui al comma 1  e'  pari,  per  ciascun
anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000."; 
      articolo 1, comma 5-bis: "5-bis. Per il rimborso  previsto  dal
comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni  nella
circoscrizione  Estero,  i  fondi  di  cui  al  comma   5   relativi,
rispettivamente,  al  Senato  della  Repubblica  e  alla  Camera  dei
deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del  loro
ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui  al  precedente
periodo e' suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione  Estero
in proporzione alla rispettiva  popolazione.  La  quota  spettante  a
ciascuna ripartizione e' suddivisa  tra  le  liste  di  candidati  in
proporzione  ai  voti  conseguiti  nell'ambito  della   ripartizione.
Partecipano alla  ripartizione  della  quota  le  liste  che  abbiano
ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che  abbiano
conseguito almeno il  4  per  cento  dei  voti  validamente  espressi
nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano  le  disposizioni
di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993,  n.
515."; 
      articolo 1, comma 6, limitatamente alle parole "I  rimborsi  di
cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il
31 luglio di ciascun anno." e alle parole "In  caso  di  scioglimento
anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il
versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi  e'  interrotto.
In  tale  caso  i  movimenti  o  partiti   politici   hanno   diritto
esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per  un  numero
di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi.  Il
versamento della quota annua di rimborso, spettante  sulla  base  del
presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una
frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente
articolo ed ogni  altro  credito,  presente  o  futuro,  vantato  dai
partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni
di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi."; 
      articolo 1,  comma  8:  "8.  In  caso  di  inottemperanza  agli
obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalita'  di
cui al medesimo articolo 8 della citata  legge  n.  2  del  1997,  il
Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della
Repubblica,  per  i  fondi  di  rispettiva   competenza,   sospendono
l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione."; 
      articolo 2; 
      articolo 3; 
      la legge 29 novembre 2004, n.  298  "Interpretazione  autentica
dell'articolo 1, comma 1,  della  legge  3  giugno  1999,  n.  157  e
dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della  legge  23  febbraio
1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute
dai movimenti o partiti politici per il rinnovo  dei  consigli  delle
province autonome di Trento e di Bolzano"; 
      il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198  "Codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a  norma  dell'articolo  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246", nel testo risultante per effetto  di
successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle  seguenti
parti: 
      articolo 56, comma 2, primo  periodo:  "Per  i  movimenti  e  i
partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato  la
proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso  per  le  spese
elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto,  fino
ad un massimo della meta', in misura  direttamente  proporzionale  al
numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito."; 
      articolo 56, comma 3:  "3.  La  somma  eventualmente  derivante
dalla riduzione di cui al comma 2 e'  erogata  ai  partiti  o  gruppi
politici organizzati che abbiano avuto proclamata  eletta,  ai  sensi
dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979,  n.  18,  e  successive
modificazioni, una quota  superiore  ad  un  terzo  di  candidati  di
entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale  ai
voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato."; 
      la legge 6 luglio 2012, n. 96 "Norme in  materia  di  riduzione
dei contributi  pubblici  in  favore  dei  partiti  e  dei  movimenti
politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e  i  controlli
dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione  di  un
testo unico delle leggi concernenti il finanziamento  dei  partiti  e
dei movimenti politici e per  l'armonizzazione  del  regime  relativo
alle detrazioni fiscali", limitatamente alle seguenti parti: 
      articolo 1, comma 1: "1. I contributi  pubblici  per  le  spese
sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono  ridotti  a  euro
91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro  63.700.000,
e'  corrisposto  come  rimborso  delle  spese  per  le  consultazioni
elettorali e quale contributo per l'attivita' politica.  Il  restante
30 per cento, pari  a  euro  27.300.000,  e'  erogato,  a  titolo  di
cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2.  Gli  importi  di  cui  al
presente comma sono da considerare come limiti massimi."; 
      articolo  1,  comma  4:  "4.  Resta   fermo   quanto   disposto
dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno  1999,  n.
157."; 
      articolo 1, comma 7: "7. I contributi pubblici di cui al  comma
1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del
5 per  cento  qualora  il  partito  o  il  movimento  politico  abbia
presentato nel complesso dei  candidati  ad  esso  riconducibili  per
l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di  candidati  del
medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con  arrotondamento
all'unita' superiore"; 
      articolo 2; 
      articolo 3, comma 1: "1. I partiti  e  movimenti  politici  che
intendono usufruire dei  rimborsi  per  le  spese  elettorali  e  dei
contributi a titolo di  cofinanziamento  dell'attivita'  politica  ne
fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera  dei
deputati o al Presidente del  Senato  della  Repubblica,  secondo  le
rispettive competenze, entro il  trentesimo  giorno  successivo  alla
data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo  del  Senato  della
Repubblica, della Camera dei deputati, del  Parlamento  europeo,  dei
consigli  regionali  o  delle  province  autonome  di  Trento  e   di
Bolzano."; 
      articolo 3, comma 2: "2. La  richiesta  si  intende  effettuata
alla data: a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a  mano;
b)  risultante  dagli  apparecchi  riceventi,  ove  inviata  per  via
telematica; c) risultante dal  timbro  postale  dell'ufficio  postale
accettante, ove  si  tratti  di  posta  raccomandata  o  altra  posta
registrata."; 
      articolo 3,  comma  3:  "3.  La  richiesta  e'  presentata  dal
rappresentante  legale  o  dal  tesoriere  del  partito  o  movimento
politico che ha depositato il contrassegno di lista.  La  titolarita'
delle qualita' personali di cui al periodo precedente  e'  comprovata
mediante atto notorio ricevuto da un notaio,  che  e'  allegato  alla
richiesta. Alla richiesta e' allegata, altresi', la  copia  autentica
del  verbale  di  deposito  del  contrassegno  di  lista   rilasciato
dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta e'
autenticata da un notaio o da altro  pubblico  ufficiale  competente.
Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste
di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti
politici, la richiesta e' trasmessa, secondo  le  modalita'  previste
nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei
delegati  della  lista  autorizzati  a  ricevere  comunicazioni  e  a
presentare ricorsi in nome e per conto della stessa."; 
      articolo 3, comma 4:  "4.  Qualora  piu'  partiti  o  movimenti
politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e
partecipato  in  forma  aggregata  ad  una  competizione   elettorale
mediante la presentazione  di  una  lista  comune  di  candidati,  la
richiesta e' presentata, secondo le modalita' previste dal  comma  3,
in  nome  e  per  conto  di  ciascuno   di   essi,   dai   rispettivi
rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla  propria
quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti
politici  che,  avendo  congiuntamente   ad   altri   depositato   il
contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica  richiesta  nei
termini di cui al comma 1 del presente articolo."; 
      articolo 4; 
      articolo 5?» 
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso  Comitato
Promotore Iniziative popolari referendarie e  legislative  -  Via  di
Torre   Argentina   n.   76   -   00186   Roma,   Tel.   06.68803791.
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