Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38. (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).(GU n.48 del 2-12-2017)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 24 maggio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali); Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali); Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali); Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela della salute, per quanto concerne specificamente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre espungere il rinvio al d.lgs. 176/2011 e al d.m. salute del 10 febbraio 2015 dalla norma relativa al rilascio dell'autorizzazione regionale di una serie di attivita' di utilizzazione delle acque termali puntualmente elencate; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'articolo 47 octies della l.r. 38/2004 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 47 octies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), e' sostituita dalla seguente: «d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificita' terapeutica dell'acqua stessa;». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 16 maggio 2017 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 maggio 2017. (Omissis).