MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 23 luglio 1996, n. 11 

  Anagrafe - certificazione dello stato di famiglia anagrafica.
(GU n.208 del 5-9-1996)
 
 Vigente al: 5-9-1996  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  di  Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario di  Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai commissari di Governo
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero di grazia e giustizia
                                  - Direzione generale  degli  affari
                                  civili e delle libere professioni
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione - Gabinetto
                                  Al   Ministero   per   la   ricerca
                                  scientifica  e  tecnologica  e  per
                                  l'Universita'
                                  Al   Ministero   delle   poste    e
                                  telecomunicazioni
                                  All'Istituto   nazionale   per   la
                                  previdenza sociale
                                  All'Istituto  nazionale  previdenza
                                  dipendenti pubblici
                                    e, per conoscenza:
                                  Al Gabinetto del Ministro
                                  Alla    Direzione    generale   per
                                  l'amministrazione  generale  e  gli
                                  affari del personale
                                  Alla        scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione         civile
                                  dell'interno
  Da  alcune  notizie apparse sulla stampa quotidiana, e riportate in
una interpellanza parlamentare, e' emerso che talune  amministrazioni
comunali  sono  solite rilasciare certificazioni anagrafiche inerenti
lo stato di famiglia  con  l'indicazione  del  termine  "figliastro",
riferito  ai  figli  nati  da  precedenti  unioni  anche  naturali  e
conviventi con il genitore non intestatario della scheda di  famiglia
anagrafica, successivamente risposatosi.
  Al  riguardo, a parte ogni considerazione sull'uso in atti pubblici
di   una   parola   recepita   nell'uso   comune   con    significato
discriminatorio,    si    rileva,    su    un    piano   strettamente
tecnico-giuridico, l'erroneita' di detta indicazione e la  fondatezza
delle doglianze espresse anche da parte dell'opinione pubblica.
  Giova,  infatti,  porre  l'attenzione  su due ordini di ragioni che
manifestano la palese inammissibilita' del comportamento tenuto dagli
uffici  anagrafici  che  utilizzano,  in  sede  certificativa,   tale
dizione.
  La  prima  e' di carattere funzionale ed attiene alla valenza delle
certificazioni anagrafiche. Queste, al contrario di  quanto  ritenuto
ed  adottato come modus procedendi consuetudinario da parecchi uffici
sia  pubblici  che  privati,  non  hanno  alcun  valore  e   funzione
probatoria  ai  fini  dello  stato  civile  che  riguarda, invece, le
particolari  e  qualificate  posizioni  attribuite   dall'ordinamento
all'individuo   rispetto  a  fatti  giuridicamente  rilevanti  oppure
nell'ambito di essenziali e  fondamentali  relazioni  giuridiche  (si
pensi  alla  cittadinanza,  all'evento  della morte o alle situazioni
soggettive inerenti  la  famiglia,  con  i  sottostanti  rapporti  di
coniugio e di filiazione).
  La  funzione  del  certificato anagrafico di stato di famiglia, non
e', quindi, attribuire la pubblicita' e  la  certezza  in  ordine  ai
menzionati  fatti  e  relazioni,  ma  e'  quella  di  rispecchiare la
composizione della famiglia ai soli fini  anagrafici,  come  definita
dall'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, e cioe' un insieme di persone -  le  quali  possono,  o
meno,  essere  unite da vincoli di coniugio e/o di parentela - la cui
caratteristica   rilevante   e'   costituita   dalla   "coabitazione"
all'interno di una stessa unita' immobiliare.
  Il  servizio  anagrafico, pur richiedendo un costante aggiornamento
dei dati relativi alle persone ed alle famiglie residenti nel comune,
con evidenti connessioni  e  interrelazioni  con  gli  altri  servizi
demografici,   non   ha   assolutamente  funzioni  supplementari  e/o
sostitutive del servizio di stato civile, ma e' dotato di una propria
autonomia che discende dalle differenti finalita' poste alla sua base
e dai diversi interessi pubblici dei quali  costituisce  espressione.
In  pratica,  come  gia' affermato in altri documenti d'indirizzo, la
funzione dell'anagrafe e'  essenzialmente  di  rilevare  la  presenza
stabile,  comunque situata, di soggetti sul territorio comunale (cfr.
circolare Miacel n. 8  in  data  29  maggio  1995,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 141 del 19 giugno 1995).
  La  seconda  ragione,  che  si  oppone  all'inserimento  negli atti
anagrafici del suddetto termine, ha ben altra origine e si fonda  sul
rispetto  e  la  tutela  formale  e sostanziale di diritti soggettivi
garantiti da norme di rango legislativo.
  Infatti l'indicazione della parola  "figliastro"  ovvero  anche  di
figlio  adottivo o, piu' semplicemente, di "convivente", viola quegli
essenziali precetti tendenti ad assicurare un concreto  ed  effettivo
riconoscimento  del  diritto della persona alla riservatezza riguardo
alle  origini  del  proprio  status  di  figlio  in  tutte   le   sue
qualificazioni.
  La tutela della riservatezza aveva gia' formato oggetto della legge
31  ottobre  1955,  n.  1064,  ove  all'art.  1  veniva  disposto che
l'indicazione della paternita' e  maternita'  doveva  essere  omessa,
oltre  che  negli estratti per riassunto, nei certificati di nascita,
di matrimonio e di cittadinanza, anche negli atti attestanti lo stato
di famiglia, nelle pubblicazioni di matrimonio esposte  al  pubblico,
nonche' in tutti i documenti di identita'.
  La finalita' della normativa era quella di tutelare la personalita'
di una determinata categoria di cittadini; tutela che, nel caso delle
adozioni,  e'  rafforzata dagli articoli 27 e 28 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e che ha trovato, infine, il  suo  completamento  nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, negli articoli 22 e seguenti del capo V,
disciplinante l'accesso ai documenti amministrativi.
  Questo  Ministero,  nel  ricordare  che gia' aveva diramato precise
disposizioni al riguardo con circolari numeri  15900-2.8  e  2.8-bis,
rispettivamente,  del  3  gennaio  e  del  27  giugno 1956, stante il
ripetersi degli incresciosi episodi, dispone, ai sensi  dell'art.  12
della  legge  24  dicembre 1954, n. 1228, che dagli stati di famiglia
anagrafici, vengano immediatamente eliminate le indicazioni  relative
alle   relazioni   di   parentela,   rimanendo   solo   l'indicazione
dell'intestatario scheda.
  Nel  caso  di  anagrafi   informatizzate   si   dovra'   provvedere
all'adeguamento dei relativi programmi.
  Per quanto riguarda, infine, la corresponsione degli assegni per il
"nucleo familiare", nel ricordare che il nucleo familiare e' cosa ben
differente  dalla  famiglia  anagrafica e non puo' formare oggetto di
certificazione da parte dell'anagrafe, come di recente ribadito dalla
quinta sezione del Consiglio di Stato con  decisione  n.  770  del  4
maggio  1994,  si  ricorda  che  la  composizione dello stesso dovra'
essere comprovata con dichiarazione resa  dall'interessato  ai  sensi
dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Uguale  comportamento  dovra'  essere seguito dalle amministrazioni
penitenziarie che, in parte, ancora usano richiedere ai familiari dei
detenuti il c.d. certificato di figliolanza.
  Le  SS.LL.  sono  pregate  di  curare  la  massima  diffusione   ed
osservanza  da  parte  dei  signori  sindaci,  nella loro qualita' di
ufficiali  di  anagrafe,  delle  presenti   disposizioni,   rilevando
eventuali  difformita'  in  sede  ispettiva ed informando con cadenza
semestrale questo Ministero.
  Le   amministrazioni   in   indirizzo   sono   pregate   di   voler
opportunamente rendere edotti i propri dipendenti uffici onde evitare
il  rinnovarsi  di  irrituali  richieste  di  certificazioni  con  le
indicazioni dei rapporti di parentela.
                                              Il Ministro: NAPOLITANO