N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2016
Ordinanza del 18 febbraio 2016 della Corte militare di appello di Roma nel procedimento penale militare a carico di P. F.. Reati militari - Ingiuria - Sanzione penale. - Codice penale militare di pace, art. 226.(GU n.19 del 11-5-2016 )
LA CORTE MILITARE DI APPELLO Prima Sezione Composta dai Signori: 1. Dott. Francesco Ufilugelli Presidente 2. Dott. Mauro de Luca Giudice - Estensore 3. Dott. Gioacchino Tornatore Giudice 4. Col. E.I. Sergio Marrone Giudice 5. T. Col. E.I. Paolo Odina Giudice ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nel procedimento a carico di: P. F. a il: e residente a in via n. effettivamente domiciliato presso l'Avv. Valeria Bonfiglio con studio in Roma Viale Mazzini n. 88, 1° caporal maggiore E.I. in servizio presso il Osserva I. Questa Corte e' chiamata a giudicare in ordine all'appello presentato dalla difesa del sunnominato imputato, il quale e' stato in primo grado condannato dal Tribunale Militare di Roma alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di ingiuria continuata ed aggravata (articoli 226,47 n. 2 c.p.m.p.; 81 cpv c.p.) ai danni di un militare subordinato, commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare. Rileva la Corte che il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67" al Capo I, "Abrogazione di reati e modifiche al codice penale", con l'art. 1 "Abrogazione di reati", ha abrogato, tra gli altri, il reato di "ingiuria" previsto dall' art. 594 cod. pen. Con il successivo art. 2 il citato d.lgs. ha, poi, introdotto una serie di modifiche al codice penale e, per quel che ha rilievo nel presente procedimento, in particolare al comma 1 lett. g), ha stabilito che all'art 596 c.p., concernente l'esclusione della prova liberatoria: «1) al comma primo, le parole "dei delitti preveduti dai due articoli precedenti sono sostituiti dalle seguenti: "dal delitto previsto dall'articolo precedente"; 2) al comma quarto, le parole "applicabili le disposizioni dell'art. 594, primo comma, ovvero dell'art. 595, primo comma sono sostituite dalle seguenti: "applicabile la disposizione dell'art. 595, primo comma"»; al comma 1 lett. h) ha disposto che «all'art. 597, comma primo, le parole "I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili" sono sostituite dalle seguenti: "Il delitto previsto dall'art. 595 e' punibile"»; al comma 1 lett. i) ha stabilito che «all'art. 599: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Provocazione."; 2) i commi primo e terzo sono abrogati; 3) nel secondo comma, le parole "dagli articoli 594 e" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo"». Il Capo II del d. lgs. 7/2016, denominato «Illeciti, sottoposti a sanzioni pecuniarie civili», nel prevedere all'art. 3 la «Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie» ha, poi, disposto che: «1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. 2. Si osserva la disposizione di cui all'art. 2947, primo comma, del codice civile». Con il successivo art. 4 del decreto si sono, quindi, individuati gli «Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie» e si e' stabilito che: «1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; b), c), d), e), f) omissis; 2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. 3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso». Con l'art. 5 il decreto ha, inoltre, stabilito i «Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie», mentre nel successivo art. 6 si e' provveduto a fissare i criteri temporali relativi alla «Reiterazione dell'illecito». Quanto al procedimento, l'art. 8 del d.lgs. 7/2016 la disposto che le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno e che il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa; infine, si e' previsto che anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del capo II. La disciplina delle modalita' di pagamento della sanzione e di devoluzione del provento della stessa a favore della Cassa delle ammende, Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di' sanzioni pecuniarie segue negli articoli finali (articoli 9-11) del testo del decreto in esame che si conclude con l'art. 12 che reca le disposizioni transitorie, in pratica attuative dei principi vigenti in tema di successione di leggi penali, specificatamente di quello del favor rei, in quanto prevede che: «1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale». Seguono all'art. 13 del d. lgs.7/2016 le disposizioni finanziarie. II. Dunque, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 del decreto legislativo n. 7 del 2016 e' entrato in vigore, a decorrere dal 6 febbraio 2016, l'intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati oggetto della legge delega n. 67/2014 (art. 2). Sempre in attuazione della legge delega n. 67/2014, inoltre, con il successivo decreto legislativo n. 8/2016 si e' completata la depenalizzazione con la trasformazione di numerose fattispecie di reati minori (per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, oppure puniti con pene detentive, sole, congiunte o alternative a pene pecuniarie) in illeciti amministrativi. Puo', quindi, convenirsi che la depenalizzazione sopra richiamata abbia una portata generale - gli ultimi provvedimenti organici risalgono alle leggi n. 689/1981 e n 205/1999 - in quanto realizza un arretramento del diritto penale a vantaggio del diritto amministrativo e, per la prima volta, del diritto civile. Per quanto concerne piu' specificamente la depenalizzazione "civile", va posto in rilievo che se la abrogazione in esame ha coinvolto fattispecie datate, come quella prevista dall'art. 647 c.p. ("Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose, avute per errore o caso fortuito"), essa ha pero' riguardato anche reati di un certo rilievo come la "Falsita' in scrittura privata" (art. 485 c.p.) e, per l' appunto, quello di "Ingiuria" per il quale, quindi, con riguardo ai procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto 7/2016 va dichiarato dal giudice che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, mentre quello dell'esecuzione e' tenuto a revocare la sentenza o il decreto indicando nel provvedimento la medesima formula terminativa. Con riguardo a quanto innanzi va, inoltre, evidenziato come l'art. 12 del decreto in esame recante disposizioni in materia di "diritto intertemporale", in deroga al principio generale di irretroattivita' stabilito dall'art. 11 disp. prel. c.c., ha previsto che le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 7/2016, «salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili». Dal complesso delle disposizione sopra richiamate, dunque, si ricava che accanto a reati trasformati in illeciti amministrativi, puniti con sanzioni pecuniarie, ve ne sono altri - come l'ingiuria, che in questa sede interessa e che, detto incidentalmente, nella nuova veste di illecito sanzionato solo civilmente viene, peraltro, innovativamente e in linea con i tempi, estesa, all'ipotesi del fatto commesso "mediante comunicazione informatica o telematica" - che vengono a perdere il carattere di illecito penale per assumere quello di illecito civile, sanzionato, oltre che con risarcimento del danno - statuizione tipicamente privatistica - con una sanzione pecuniaria civile, che appare ricollegata ai punitive damages (cd. danni punitivi o esemplari) dei sistemi di common law, in particolare degli Stati Uniti, irrogata dal giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende. Quanto innanzi nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione della pretesa relativa all'inflizione della sanzione pecuniaria, come expressis verbis previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto citato che richiama l'art. 2947, primo comma, del codice civile. In conclusione puo' convenirsi, in via generale, che il nuovo istituto dell'illecito sottoposto a sanzioni pecuniarie civili, che prende il posto dell'illecito penale, cosi' come disciplinato nel d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, risulta attuativo di una politica-criminale orientata a una riduzione dell'area del diritto penale, in ossequio al principio di sussidiarieta' o extrema ratio della sanzione penale. La novella in esame, in sostanza, determina un mutamento del paradigma che ruota intorno al concetto di obbligatorieta' dell'azione penale alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', gradualita' e sussidiarieta', cosi' come delineati dalla dimensione europeistica, spostando, quindi, la valutazione del fatto dal terreno del giudizio penale a quello civile. Dunque, puo' sostenersi che l'innovazione del quadro normativo in esame comporta una rivisitazione dell'immanenza del principio di offensivita' nel sistema penale, in linea con quanto gia' stabilito con il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 che ha introdotto "la particolare tenuita' del fatto" come causa di' esclusione della punibilita' e che trova, quale "clausola di esiguita'", pacifica applicazione anche rispetto ai reati militari, pleno iure coinvolti dalla improcedibilita' di natura sostanzial-processuale recata da tale normativa. III. Orbene, il decreto legislativo citato non ha ricompreso tra le norme da depenalizzare anche il reato militare di "Ingiuria" previsto e punito dall'art. 226 c.p.m.p. L'intero testo del provvedimento legislativo, infatti, fa riferimento solo a fattispecie di reato comuni, tassativamente richiamate mediante l'indicazione del corrispondente articolo del codice penale che le prevede, senza menzionarne il nomen iuris e, quindi, escludendo le corrispondenti ipotesi previste dal codice penale militare, tra le quali, appunto, figura anche il reato "non esclusivamente militare" di ingiuria, tale qualificabile, almeno sino al citato intervento legislativo e salvo quanto appresso si precisera', a mente dell'art. 37 c.p.m.p. (invero, anche il reato previsto dall'art. 236 c.p.m.p. risulta essere "fotocopia" di quello depenalizzato di cui all'art. 647 c.p., salvo l'ipotesi di cui al n. 2 della norma comune, concernente il rinvenimento e la appropriazione di un tesoro, non disciplinata nel reato militare trovando esso applicazione limitatamente ai luoghi militari che, come tali, sono appartenenti al demanio). Ne' appare possibile ritenere estesa la depenalizzazione anche al reato di ingiuria militare attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ovvero una applicazione analogica in bonam partem della normativa abrogativa, atteso il carattere tassativo dei delitti indicati dal decreto, cosi' come sopra riportato con riguardo a quello indicato dall'art. 594 c.p., dal quale emerge che il legislatore si e' voluto riferire al reato di ingiuria contemplato dal codice penale comune e non anche al pur "parallelo" reato di ingiuria militare previsto dall'art. 226 c.p.m.p. Del resto, secondo l'insegnamento costante della stessa Consulta, «le valutazioni di politica criminale competono esclusivamente al legislatore», mentre le "sperequazioni" normative tra figure omogenee di reato determinano necessariamente l'intervento della Corte costituzionale solo se assumono aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare come sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (ex multis, sentenza 25 luglio 1997 n. - 272): Tale compito non e', comunque, in ogni caso demandato al giudice rimettente, che ha, invece, una mera funzione di filtro nell'evidenziare quelli che si ritengono essere i vizi di costituzionalita' della norma da applicare ed a tal fine risultando, peraltro, sufficiente non gia' una delibazione della probabile incostituzionalita', bensi' anche solo della mera consistenza del dubbio di costituzionalita' della norma impugnata. Inoltre al di la' degli ostacoli - oltre al rischio di adottare un provvedimento abnorme (si veda, infra § IV) - che la esegesi della normativa incontrerebbe da parte di questa Corte di merito nel procedere autonomamente nel disapplicare la norma codicistica speciale, considerata la gia' evidenziata natura tassativa della elencazione legislativa, va posto in ulteriore rilievo come ragioni di certezza giuridica, anche in relazione alla estensione degli effetti della pronuncia di incostituzionalita' ai giudicati progressi (art. 12, comma 2 del decreto 7/2016), comunque, imporrebbero la trasmissione degli atti di causa al Giudice delle leggi. La Corte, pertanto, ritiene che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 226 c.p.m.p., risultando la stessa "rilevante" ai fini della definizione del giudizio stesso e "non manifestamente infondata". IV. Quanto alla rilevanza della questione va evidenziato, a sostegno della concreta portata della pregiudizialita' costituzionale nel caso in esame, che sulla base di quanto emerge dal capo d'imputazione e delle prove documentali e testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado, non risulta possibile nessuna interpretazione della norma militare in esame (art. 226 c.p.m.p.) conforme alla Costituzione. In particolare, non appare possibile procedere a una interpretazione adeguatrice dell'ingiuria militare nel rispetto dei precetti costituzionali, adottando, cioe', una lettura di detto reato militare alternativa maggiormente aderente al parametro costituzionale: in sostanza, non si tratta di un problema di interpretazione direttamente risolubile da questo giudice di merito in quanto neppure con l'ausilio del "diritto vivente" risulta possibile giungere ad una lettura della norma dianzi indicata, che si assume violata, che consenta di intenderla in armonia con la Costituzione. Come gia' dianzi chiarito, infatti, unica interpretazione adeguatrice nel caso di specie potrebbe essere la disapplicazione diretta della disposizione reputata illegittima, senza procedere, cioe', all'attivazione del giudizio di costituzionalita'; una tale decisione, pero', e' stata ritenuta dalla stessa Consulta come determinante un giudicato abnorme in quanto i giudici devono limitarsi ad esercitare il loro potere di verificare quale legge si debba applicare nel caso concreto e di interpretare la legge stessa, ma non possono «espressamente disapplica[re le] leggi ..., con violazione degli articoli 101, 117 e 134 della Costituzione» (sentenza Corte Cost. n. 285 dell'11-14 giugno 1990; fattispecie in cui la Suprema Corte aveva disapplicato una legge regionale). E' infatti, appena il caso di porre in rilievo che una siffatta interpretazione sarebbe invasiva non solo delle attribuzioni della stessa Corte costituzionale, dominus del giudizio incidentale relativo al sindacato di costituzionalita', ma anche e principalmente del potere legislativo in quanto disconoscerebbe la forza di legge di un atto legislativo vigente. Dunque, come gia' dianzi si rileva, e' dello stesso capo di imputazione contestato al caporal maggiore P. e dagli atti di causa - che hanno portato i primi giudici a concludere per la affermazione della penale responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di ingiuria militare continuata ai danni del caporale R. - che risulta per tabulas che la disposizione denunciata debba essere applicata ai fini della definizione del giudizio de quo e che non di tratta, quindi, della prospettazione di una questione solo teorica o ipotetica. Cio' giustifica la "precedenza" accordata da questa Corte di merito alla questione di costituzionalita', peraltro nella assenza di altre questioni nell'ordine logico preordinate o pari ordinate, tale non essendo quella concernente la richiesta della difesa del prevenuto di procedere, mediante rinnovazione del dibattimento, a una perizia grafologica volta ad accertare la provenienza dall'imputato dello scritto di cui al primo episodio di ingiuria ascrittogli, giacche' essa non determina, comunque, la irrilevanza nella fattispecie concreta in esame della questione di costituzionalita', sempre e in ogni caso sussistendo relazione tra la norma denunciata dell' art. 226 c.p.m.p. e la definizione del presente giudizio. La particolare vicenda all'esame di questa Corte, invero, attiene a piu' episodi di ingiuria militare, contestati nella forma del reato continuato, che, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, risultano inquadrati «nella fattispecie di cui all'art. 226 c.p.m.p., rubricata "Ingiuria", in quanto, pur essendo l'imputato e la persona offesa militari rivestiti di grado diverso, la palese assenza di motivi attinenti al servizio e alla disciplina, impedisce di ipotizzare la distinta fattispecie di "Ingiuria ad inferiore" ex art. 196 c.p.m.p.». Tale giudizio e' condiviso da questa Corte di merito in quanto tutti gli atti di' causa esaminati in sede di' appello confortano nel ritenere pacifica la insussistenza nella condotta tenuta dall'imputato della intraneita' al servizio o alla disciplina, come descritta nell'art. 199 c.p.m.p., e, quindi, trova applicazione la fattispecie base della norma incriminatrice militare prevista nel libro II, titolo. IV, capo III del codice penale militare (reati contro la persona) che sanziona le condotte lesive dell'onore o del decoro tra militari che rivestono il medesimo grado. Dunque, la questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 226 c.p.m.p., risulta "rilevante" ai fini della definizione del giudizio in narrativa. V. Si e' in precedenza accennato alla qualificazione del reato militare di ingiuria p. e p. dall'art. 226 c.p.m.p. come reato "non esclusivamente militare", o, per usare la piu' frequente terminologia della dottrina, come reato "obiettivamente militare": l'intervento legislativo di cui all'art. 1, lett. c) del d. lgs. 7/2016, pertanto, con la trasmigrazione del reato di ingiuria comune di cui all'art. 594 c.p. nell'ambito dell'illecito civile, determina l'inquadramento della residua fattispecie di reato militare nel novero di quelli "esclusivamente militari", giacche' anch'esso sarebbe costituito, ormai, «da un fatto nei suoi elementi materiali costitutivi, non e', in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune» (art. 37, comma 2 c.p.m.p.). Come noto, la nozione di reato militare, che costituisce il limite costituzionale oggettivo della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace (art. 103 Cost., comma 3), viene ad essere, in sostanza, una nozione meramente formale, ma, al tempo stesso, restrittiva, di reato militare, quanto, cosi come contenuta nell'art. 37, comma 1 c.p.m.p., va considerato reato militare «qualunque violazione della legge penale militare». Si tratta, conte riportato da autorevole dottrina, di una definizione formale che in pratica si risolve in una tautologia, spostando la ricerca della nozione di reato militare a quella della legge penale militare. Tuttavia, la nozione di reato militare formulata dall'art. 37 c.p.m.p., cosi come delineata dalla Suprema corte, comporta che «perche' si abbia reato militare occorre che si tratti di un fatto che sia offensivo di un interesse militare e che sia previsto dalla legge penale militare» (Cass. Pen., Sez. I, 22 settembre 2009, n. 759; sul punto anche Corte Costituzionale, 6 luglio 1995, n. 298, che ha definito inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 c.p.m.p., confermando l'adozione da parte del legislatore di un criterio meramente formale per definire la nozione di reato militare). Orbene, la depenalizzazione del reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p., determinata dall'art. l, lett. c) del d. lgs. 7/2016 senza che esso vi includa anche la analoga fattispecie prevista dalla legge penale militare, viene a determinare che la nozione di reato militare di cui all'art. 37 c.p.m.p., sovente accusata da giuristi e operatori del diritto di peccare per difetto a causa dell'inerzia del legislatore, in quanto non ricomprende nel suo ambito ogni atto lesivo di interessi militari (ne esulano, solo a titolo esemplificativo, la corruzione, la concussione, l'abusa d'ufficio, il peculato d'uso, l'omicidio tra parigrado, ecc.), in questo caso, all'opposto, ma sempre a causa del disinteresse del legislatore per la legge penale militare e assenza di una auspicata revisione organica dei codici penali militari, viene a peccare per eccesso in quanto vi rientrano anche fatti potenzialmente estranei alla tutela degli stessi interessi militari, difettando per il reato di ingiuria una norma analoga all'art. 199 c.p.m.p. Cio', da un lato appare in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto non vi e' alcuna ragione giustificatrice della disparita' di trattamento dei militari imputati di ingiuria rispetto ai non appartenenti alle Forze Armate imputati di illeciti del tutto analoghi ma che comportano unicamente una sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila; dall'altro, viene ad essere ingiustificato poiche' finisce per trattare la posizione del militare soggetto ad un (ulteriore) reato esclusivamente militare in modo diverso e ben piu' gravatorio di quello previsto per gli estranei alle forze armate. Questa Corte di merito non ignora che la Consulta, nel pronunciarsi nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 226 e 229 del c.p.m.p., in relazione all'art. 260 stesso codice, ebbe a concludere che la questione sollevata non poteva ritenersi in contrasto «con il principio informatore dell'ordinamento delle Forze armate - identificato dall'art. 52, terzo comma, della Costituzione nello spirito democratico della Repubblica - trattandosi di scelta che mira ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare», ulteriormente poi sottolineando che neppure fosse «ravvisabile una lesione del principio di uguaglianza, in quanto la diversita' di trattamento rilevata dal giudice a quo trova giustificazione nella peculiare posizione del cittadino inserito nell'ordinamento militare - caratterizzato da specifiche regole di natura cogente - rispetto a quella della generalita' dei cittadini» (Corte Cost., ord. n. 186 da 4 giugno 2001). Tuttavia, neppure puo' con cio' di certo ritenersi che incostituzionale sia la parita' di trattamento e che, quindi, come sosteneva Platone «l'uguaglianza si applica agli uguali, non ai disuguali» (Repubblica, VIII, 558c). Peraltro, lo stesso Giudice delle leggi in altra successiva occasione (sentenza n. 273 del 19-29 ottobre 2009 con cui dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevedeva l'applicabilita' della prova liberatoria ex art. 596 c.p, norma quest'ultima, detto incidentalmente, pure parzialmente abrogata. dall'art. 2 del decreto 7/2016 limitatamente al reato di ingiuria), ha avuto modo di chiarire quale fosse il motivo per cui aveva con la ordinanza n. 186/2001 ritenuto come legittima l'esclusione della procedibilita' a querela della persona offesa per i delitti di ingiuria e diffamazione militare e la loro esclusiva subordinazione alla richiesta del comandante di corpo prevista dall'art. 260 cod. pen. mil. pace, affermando che «nei reati militari [e'] sempre insita "un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela": presupposto sulla base del quale "si e' preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della richiesta" una facolta' di scelta fra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale». In pratica si poneva in risalto con la sentenza 273/2009 che nella suindicata ordinanza del giugno 2001 si era esclusa la violazione del principio di uguaglianza giustificando la diversita' di trattamento nella peculiarita' della situazione propria del cittadino inserito nell'ordinamento militare - vincolato a specifiche regole, tra le quali vi rientrava anche il limite alla proposizione del ricorso alla ordinaria azione penale mediante l'esercizio del diritto di querela - rispetto a quella della generalita' degli altri cittadini e ponendo l'accento, ancora una volta, sulla lesione del bene giuridico della disciplina e del servizio che, rispondendo a interessi di tipo pubblicistico, non tollerava subordinazione all'interesse privato. Va, tuttavia, evidenziato che siffatto ragionamento della Corte costituzionale avveniva ponendo a raffronto due modalita' procedurali di promovimento dell'azione penale che, pur se venivano ad integrare una diversita' di trattamento giustificata con la peculiare condizione del cittadino sub signis, avevano entrambe, pero', a riferimento un fatto penalmente rilevante. Con la depenalizzazione del reato di ingiuria comune e la trasmigrazione di tale illecito in ambito civilistico, invece, la possibilita' della irrogazione della sanzione criminale resta applicabile solo al reato di ingiuria militare, peraltro, punito con pena edittale meno grave (sino a quattro mesi) rispetto a quella stabilita per l'abrogato reato comune (fissata nel massimo di sei mesi, oltre alla multa fino a euro 516,00). Appare opportuno rammentare che, nel raffronto circa la effettiva gravita' delle due fattispecie di reato in esame - che dovrebbe costituire il principale parametro di riferimento del legislatore per individuare i fatti di reato cui fare perdere il carattere di illecito penale - la relazione definitiva ai codici penali militari cosi' si esprimeva: «Gli articoli 226, 227 e 228 del codice concernono i reati di ingiurie e di diffamazione. Sono state tenute presenti, nella formulazione degli articoli le corrispondenti norme della legge penale comune, stabilendosi per altro una diminuzione delle pene giustificata dalle particolari condizioni con cui si svolge la convivenza militare, per cui taluni episodi possono considerarsi come manifestazioni di esuberanza giovanile anziche' di pravi sentimenti». Chiarito quanto innanzi circa la effettiva portata nel tema in esame della ordinanza n. 186/2001 della Corte costituzionale, va, invece, posto in rilievo che sempre la Consulta, proprio nell'esaminare la questione relativa all'applicabilita' della prova liberatoria ex art. 596 c.p., aveva pero' concluso che doveva rilevarsi che, salvo per l'aspetto dell'immanenza in tutti i reati militari della. tutela «di un interesse eminentemente pubblico, quale quello della disciplina e del servizio, le due fattispecie poste a raffronto, diffamazione militare (art. 227 cod. pen. mil. pace) e diffamazione "comune" (art. 595 cod. pen.), presenta[vano] una piena equivalenza sul terreno sia della condotta tipica, sia dell'oggettivita' giuridica del reato. La diffamazione militare si pone[va] in rapporto di specialita' con il corrispondente delitto previsto dal codice penale, distinguendosi unicamente per la qualita' del soggetto attivo e della persona offesa, che devono essere entrambi militari, restando invece identica, sotto, il profilo testuale, la descrizione della fattispecie base delle due norme incriminatrici, vale a dire l'offesa della altrui reputazione nella comunicazione con piu' persone» (Corte Cost., sentenza del 19-29 ottobre 2009, n. 273). Resta, invero, innegabile che, compiuta una ricognizione dei dati normativi, cosi come interpretati dalla giurisprudenza di merito e di legittimita' sino all'intervento legislativo in narrativa (il reato di ingiuria militare ripete dal reato comune di ingiuria le sue caratteristiche di delitto a dolo generico, in tal senso Cass. Pen. Sez. I, 24 aprile - 30 luglio 2014 n. 33781), in tema di individuazione dei requisiti richiesti per l'integrazione dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico dell'abrogato reato di ingiuria, emerge, rispetto ad esso, che il reato di ingiuria militare presenta una identita' strutturale, distinguendosene solo per il requisito della necessaria concorrenza della qualita' militare di entrambi i soggetti, attivo e passivo, del reato. Dunque, l'ingiuria militare, non diversamente da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sopracitata sentenza n. 273/2009 con riguardo alla diffamazione militare, si poneva in rapporto di specialita' con il corrispondente delitto previsto dal codice penale all'art. 594, ora abrogato dal citato decreto legislativo, distinguendosene unicamente per la qualita' del soggetto attivo e della persona offesa, che devono essere entrambi militari, restando, invece, identica, sotto il profilo testuale, la descrizione della fattispecie base delle due norme incriminatrici, vale a dire l'offesa all'onore o al decoro. Pertanto, a parere di questa Corte rimettente, la disarmonia venutasi a creare a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 7/2016 e a causa del ritardo nel procedere alla tanto invocata riforma dei codici penali militari, non appare comprensibile sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo possibile individuare alcun valido motivo della perdurante sperequazione, attesa, come gia' sopra evidenziato, la piena equivalenza sul terreno sia della condotta tipica, sia dell'oggettivita' giuridica tra le due fattispecie. Principio di ragionevolezza che, nella specie, richiamato e utilizzato come complemento e in appoggio all'altro principio costituzionale, quello enunciato dall'art. 3 della Costituzione, rende la disarmonia tra legislazione penale comune e militare del tutto ingiustificata. Del resto, considerazioni particolari della questione, che sostenessero il ricorso a parametri diversi da quelli comuni per ritenere configurato il reato di ingiuria militare, risulterebbero, a parere di questo giudice rimettente, in contrasto proprio con la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha escluso che «le esigenze della struttura militare» possano essere considerate «superiori agli altri beni costituzionalmente ed ordinariamente tutelati» (in tal senso, Corte Cost., sentenze nn. 449/99, 332/2000 e 445/2002 ancorche' pronunciate in tema di arruolamento). La stessa Consulta, infatti, ha affermato il principio «... che dall'avvento della Costituzione repubblicana il diritto penale militare di pace, sostanziale e processuale, non solo non puo' piu' ritenersi "avulso" dal sistema generale garantistico dello Stato Ma non va piu' esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, "tutti" gli altri. Non soltanto fatti costituenti illeciti penali militari ma tutti gli illeciti penali offendono, prima che i singoli e diversi beni (oggetto giuridico specifico) l'intera comunita' statuale. Gli oggetti specificamente tutelati dal diritto penale sostanziale militare di pace e, pertanto, gli oggetti a garanzia dei quali e' prevista la procedura penale militare di pace, non possono, per se' stessi, in ogni caso, esser considerati "superiori" e "piu' importanti" di tutti gli altri beni costituzionalmente ordinariamente tutelati» (Corte Cost. 22 maggio - 23 luglio 1987, n. 278 in tema sospensione termini feriali; nello stesso senso anche Corte Cost. 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 in tema di giurisdizione per reato militare del tribunale per i minorenni). Da ultimo, questo giudice rimettente, non puo' non porre alla attenzione del Giudice delle leggi che la formulazione della disposizione in argomento non consente, in relazione al contesto in cui la stessa trova applicazione, l'individuazione in essa di una connotazione di "militarita'" della condotta che non sia la mera qualita' di militari dei soggetti coinvolti. In sostanza, nulla, ad avviso di questa Corte di merito, consente al giudice, nell'attuale assetto della disciplina positiva, di separare, nell'ambito della generale previsione dell'art. 226 c.p.m.p., una ingiuria attinente a interessi riconducibili al servizio o alla disciplina militare, o in generale a interessi militari, rispetto a una ingiuria che tale connotazione non abbia. Quindi, il rilevato vizio di incostituzionalita' risulta palese per le ipotesi in cui nessun profilo di differenziazione con la norma penale comune abrogata sia riscontrabile e, dunque, come detto, limitatamente alle fattispecie non connotate da alcun interesse militare. Peraltro, e' la previsione di cui all'art 199 c.p.m.p. in tema di non attinenza al servizio e alla disciplina militare - che, come chiarito sopra, nel caso in esame ha comportato la qualificazione del fatto come ingiuria e non come ingiuria a un inferiore, nonostante la diversita' di grado del soggetto attivo e della persona offesa - che implica l'impossibilita' di connotare il reato previsto dall'art. 226 c.p.m.p. esclusivamente di "militarita'". Infatti, nel caso come quello che ci occupa, in cui l'ingiuria sia rivolta a un militare di grado diverso, proprio la non attinenza al servizio o alla disciplina viene a costituire il presupposto per ravvisare detto reato contro la persona e non quelli, ontologicamente piu' gravi, previsti dai capi terzo e quarto, titolo III del libro secondo del codice penale militare di pace (insubordinazione e c.d. abuso di autorita'). Invero, pur dovendosi affermare che almeno per una certa parte delle condotte sussumibili nella previsione di cui all'art. 226 c.p.m.p. sia ravvisabile una, anche lata, correlazione con gli interessi, l'attivita' e l'ordinato andamento delle Forze Armate che possa far ritenere giustificata la scelta del legislatore di mantenere una tutela di carattere penale, certamente cio' giammai potrebbe valere per i casi in cui le condotte ingiuriose siano del tutto prive di qualsivoglia attinenza con la "milizia", che non sia la mera qualita' di militare del soggetto attivo e di quello passivo. In tali ipotesi, infatti, non e' dato cogliere alcuna differenza con le fattispecie che la novella ha escluso, dall'ambito della tutela penale, per affidarla a una tutela da svolgersi tutta in ambito civilistico. Una situazione siffatta ricorre, come detto, nel caso oggetto del presente giudizio, giacche' le condotte ingiuriose addebitate all'imputato, secondo l'assunto accusatorio, vennero dal medesimo rivolte ad altro militare in un contesto del tutto privo di connotazione di militarita', sicche' risulta evidente la disparita' di trattamento sopra delineata rispetto ai cittadini non in armi cui fossero ascritte le stesse condotte, e l'irragionevolezza di un diverso trattamento dal punto di vista della tutela apprestata - penale per i militari e civile per gli altri soggetti - con palese contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza. Dunque, a conclusione di tutto quanto innanzi, e al fine della corretta individuazione del thema decidendum, questo giudice rimettente ritiene di indicare come norma che viola la Costituzione l'art. 226 del codice penale militare, che deve trovare applicazione nel presente giudizio; quale parametro di costituzionalita' gli articoli 3 e 52 della Costituzione alla luce del criterio di ragionevolezza, risultando tali principi violati a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 7/2016, e segnatamente dell'art. l, lett.c), che viene a costituire il tertium comparationis, in quanto, pur non avendo esso natura di norma derogatoria a una regola generale, ha proceduto alla abrogazione dell'art. 594 c.p. immotivatamente non assoggettando alla stessa disciplina sostanziale anche il reato di ingiuria, militare nelle distinte ipotesi come sopra delineate.
P.Q.M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 226 c.p.m.p., per contrasto con gli articoli 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze Armate dello Stato, che, ove poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze Armate, non sono piu' previste dalla legge come reato, per effetto del disposto dell'art. 1, lett. c), del d. lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, che ha abrogato l'art. 594 c.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la sospensione del giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma 17 febbraio 2016. Il Presidente: Ufilugelli Il giudice estensore: de Luca