Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 3 - Norme in materia di edilizia sociale)».(GU n.34 del 8-9-2018)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 4S3 del 25 gennaio 2018) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 3 e s.m.i.; Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-6381 del 19 gennaio 2018 EMANA il seguente regolamento: REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, N. 12/R (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010 , N. 3 - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE)». Art. 1 Modifiche all'art. 6 del RR. 12/R/2011 1. All'art. 6, comma 1, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 3/2010, in scadenza, qualora il comune accerti l'impossibilita' per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 19 gennaio 2018 CHIAMPARINO (Omissis).