MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2015 

Determinazione della misura del contributo a carico delle imprese per
l'accesso allo strumento di garanzia previsto dai bandi in favore  di
grandi progetti di ricerca e sviluppo,  di  cui  ai  decreti  del  15
ottobre 2014. (15A09371) 
(GU n.294 del 18-12-2015)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014 e successive modifiche e integrazioni, recante  «Intervento  del
Fondo per la crescita sostenibile in favore  di  grandi  progetti  di
ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie  dell'informazione  e
della  comunicazione  elettroniche  e  per  l'attuazione  dell'Agenda
digitale  italiana»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014 e successive modifiche e integrazioni, recante  «Intervento  del
Fondo per la crescita sostenibile in favore  di  grandi  progetti  di
ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti  per
l'"industria sostenibile"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 comma 2  di  entrambi  i  predetti
decreti 15 ottobre 2015 che stabilisce che un importo  non  superiore
al 60 per cento del finanziamento agevolato puo' essere  erogato,  su
richiesta  del  soggetto  beneficiario,  in  due  quote   anticipate,
ciascuna pari al 30 per cento del finanziamento stesso e che, al fine
di garantire tali  anticipazioni,  il  Ministero  puo'  istituire  un
apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un  fondo
alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota  non  superiore
al 2 per cento dell'ammontare  delle  risorse  finanziarie  destinate
all'intervento e, successivamente, con il contributo da  parte  delle
imprese che intendono avvalersi del suddetto  strumento  di  garanzia
con una quota proporzionale al  finanziamento  da  anticipare,  nella
misura definita  con  decreto  del  direttore  degli  incentivi  alle
imprese; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del 6 agosto 2015, che, ai sensi del citato art. 13, comma  2
dei decreti ministeriali 15 ottobre 2014, istituisce lo strumento  di
garanzia  per  l'erogazione  dell'anticipazione   del   finanziamento
agevolato in favore di progetti di ricerca e sviluppo  a  valere  sul
Fondo per la crescita sostenibile e costituisce il relativo fondo; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero  dello  sviluppo  economico  3  novembre  2014,
registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con
il quale e' approvata la convenzione stipulata  in  data  29  ottobre
2014  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   Banca   del
Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., di seguito Soggetto Gestore
in qualita' di mandatario del Raggruppamento temporaneo di  operatori
economici,  costituitosi  con  atto   del   23   ottobre   2014   per
l'affidamento del «servizio di assistenza  e  supporto  al  Ministero
dello  sviluppo  economico,  per  l'espletamento  degli   adempimenti
tecnico-amministrativi  e  istruttori  connessi   alla   concessione,
all'erogazione, ai controlli e  al  monitoraggio  delle  agevolazioni
concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»; 
  Visto in  particolare  l'art.  4  della  predetta  convenzione  che
prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la
predisposizione di una metodologia  finalizzata  alla  determinazione
della misura del contributo da richiedere alle imprese per  l'accesso
allo strumento di  garanzia  a  valere  sul  Fondo  per  la  Crescita
sostenibile; 
  Vista la nota n. 12125/15 del 4  dicembre  2015  con  la  quale  il
soggetto gestore ha trasmesso la relazione relativa alla «Metodologia
per la determinazione della  misura  del  contributo  richiesto  alle
imprese per accedere allo strumento di garanzia a  valere  sul  Fondo
per la Crescita Sostenibile»; 
  Considerato che le analisi effettuate,  illustrate  nella  predetta
relazione, evidenziano che  la  quota  a  carico  delle  imprese  per
accedere alla garanzia del predetto fondo deve  essere  correlata  al
rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso,  e  che,
pertanto, la quota ritenuta congrua per tutte le imprese e'  pari  al
2,1 per cento dell'importo dell'anticipazione richiesta da trattenere
dall'anticipazione medesima; 
  Considerato, inoltre,  che  dalla  predetta  relazione  svolta  dal
soggetto gestore emerge che la definizione  di  una  quota  a  carico
delle imprese compresa tra le percentuali soprariportate permette  di
escludere la presenza di elementi di aiuto di  Stato  nella  garanzia
prestata dal fondo di cui all'art. 13, comma  2  dei  citati  decreti
ministeriali  15  ottobre  2014,  in  quanto   tale   quota   risulta
equivalente  al  premio  medio  convenzionalmente  fissato   per   le
fideiussioni bancarie o polizze assicurative attivabili  a  copertura
della restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  imprese  che  intendono  richiedere   l'anticipazione   del
finanziamento agevolato di cui  all'art.  13,  comma  2  dei  decreti
ministeriali 15 ottobre 2014 relativi ai grandi progetti di ricerca e
sviluppo, avvalendosi dello  strumento  di  garanzia  previsto  dallo
stesso art. 13, comma 2, sono tenute a contribuire al relativo  fondo
con una quota pari al 2,1 per cento dell'anticipazione richiesta. 
  2. La quota di cui al  comma  1  e'  commisurata  all'anticipazione
richiesta del 30 per cento del finanziamento concesso, e'  trattenuta
dal Ministero in occasione della prima richiesta di anticipazione, e'
valida, quindi, anche per l'eventuale  seconda  anticipazione  e  non
viene restituita qualunque sia l'esito del progetto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2015 
 
                                       Il direttore generale: Sappino