N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2017

Ordinanza del 9 maggio  2017  del  Giudice  di  pace  di  Verona  nel
procedimento civile promosso  da  Fabian  Antonio  contro  Comune  di
Verona. 
 
Circolazione  stradale  -  Regolamentazione  della  circolazione  nei
  centri  abitati  -  Sanzione  amministrativa  pecuniaria   per   la
  violazione delle disposizioni sulla sosta limitata o  regolamentata
  - Applicazione della sanzione per ogni  periodo  per  il  quale  si
  protrae la violazione. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 7,  comma
  15. 
(GU n.37 del 13-9-2017 )
 
                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA 
 
    Nella causa rubricata al n. 11492/16 r.g. -  promossa  da  Fabian
Antonio con l'avv. A. Fabian contro Comune di Verona - in persona del
sindaco pro tempore, con il funzionario delegato; 
    Il  Giudice  di  pace,  ritenuto  che  nella  presente  causa  di
opposizione a sanzione amministrativa - veniva opposto un verbale con
cui la polizia municipale  di  Verona  contestava  al  ricorrente  la
violazione dell'art. 7, comma 15, decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, per aver protratto la sosta oltre l'orario consentito per tre
periodi, applicando la sanzione pari ad euro 75,00 corrispondente  ad
euro 25 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta -  il
sottoscritto  giudice  -  officiosamente  -  solleva   questione   di
costituzionalita' con riferimento all'art. 7, comma 15, Codice  della
della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - che  reputa  rilevante
ai fini della decisione nel giudizio de  quibus  -  per  le  seguenti
ragioni in 
 
                            D i r i t t o 
 
Irrazionale e ingiustificata sproporzione fra la sanzione concernente
la  contravvenzione  per  sosta  vietata  e  quella  contemplata  per
violazione della sosta limitata o regolamentata 
    Infatti, mentre  per  la  violazione  del  divieto  di  sosta  e'
irrogabile una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa fra euro
41 ed euro 169, applicabile per ogni periodo di 24  ore  in  caso  di
prolungamento  della   sosta,   nell'ipotesi   invece   dell'illecito
concernente la sosta limitata o regolamentata (classici esempi quelli
della sosta con disco orario, scontrino orario  o  carta  park) -  la
sanzione che va da euro 25 ad euro 100 e' applicata per ogni  periodo
per il quale si protrae la violazione. 
    In buona sostanza, a titolo di esempio concreto, in  una  ipotesi
di sosta limitata di 1 ora, pur considerando la  sanzione  minima  di
euro 25, sarebbe sufficiente protrarre di 3 ore  la  sosta  oltre  il
limite per superare la sanzione applicabile in parallelo nell'ipotesi
di sosta vietata (sanzione minima di euro 41) che si protraesse  fino
a 48 ore (la sanzione infatti viene in tal caso ad  essere  applicata
per ogni periodo di 24 ore di prolungamento della sosta). 
    Ora, non v'e' chi non veda che la  protrazione  dell'illecito  e'
enormemente piu' gravosa nell'ipotesi della sosta vietata, laddove la
norma che pone il divieto si reputa  miri  alla  tutela  di  esigenze
pubbliche di maggior rilevanza rispetto gli  interessi  sottesi  alla
sosta limitata o regolamentata. 
    Non si contesta  qui  l'entita'  delle  sanzioni  previste  nelle
diverse ipotesi - essendo la loro determinazione  rimessa  alla  mera
discrezionalita' del legislatore, ma cio' che stride  e'  il  diverso
trattamento sanzionatorio nelle due  fattispecie,  senza  che  questo
appaia giustificato razionalmente in base agli interessi di rilevanza
pubblicistica cui le norme in materia,  che  concernendo  l'azione  o
attivita' della P.A.  «ius  imperii»  quale  ente  pubblico,  debbono
rispondere. 
    Trattandosi nel caso di  sanzioni  amministrative,  non  si  puo'
prescindere dalle indicazioni offerte dalla Consulta che  ha  dettato
criteri ben precisi, nel rispetto dei principi consacrati nella Carta
fondamentale, per quanto attiene alla manifesta sperequazione tra  la
sanzione applicata a tutela di taluni beni rispetto a quella inflitta
a garanzia di altri beni, in  quanto  detta  sperequazione  viola  il
principio  di  ragionevolezza  su  cui  si  fonda  il  principio   di
eguaglianza. 
    In piu' occasioni la Consulta ha anche chiarito che rientra nella
discrezionalita'  del  legislatore  stabilire   quali   comportamenti
debbano  essere  sanzionati,  determinare  quali  debbano  essere  la
qualita'  e  la  misura  della  sanzione  ed  apprezzare  parita'   e
disparita'  di  situazioni,  evidenziando  che  l'esercizio  di  tale
discrezionalita' puo' essere censurato quando non rispetti il  limite
della ragionevolezza e dia luogo ad  una  disparita'  di  trattamento
palesemente irrazionale ed ingiustificata. 
    Basti pensare che il divieto di sosta di cui all'art. 7, comma 15
del Codice della strada e' contemplato nelle ipotesi di cui  all'art.
158, comma 2, CDS, che espressamente indica i luoghi ove la sosta  e'
vietata, laddove il divieto ha la  sua  logica  nella  necessita'  di
prevenire  gravi  pericoli  alla  sicurezza  delle  persone  e  della
circolazione. 
    Sono casi dunque, quelli concernenti il divieto di sosta, in  cui
la norma e' a presidio di interessi pubblicistici ben piu' importanti
di quelli concernenti la regolamentazione di una «sosta  limitata»  a
pagamento. 
    Ecco allora che, dal confronto delle sanzioni, in particolare con
riferimento alla attivita' di protrazione  dell'illecito,  nelle  due
ipotesi di violazione del divieto di sosta tout court e di quello del
limitato periodo di sosta - la gravita' della sanzione, che  dovrebbe
avere  una  eminente  funzione  preventiva,   viene   a   penalizzare
maggiormente la  violazione  meno  grave,  in  quanto  rispetto  agli
interessi pubblicistici cui la norma che pone il divieto e'  diretta,
indubitabilmente e' meno grave la violazione di un divieto di fermata
breve o limitato nel  tempo  ad  una  frazione  oraria,  rispetto  al
comportamento di colui che viola il divieto di sosta senza limite. 
    Per  le  suddette  ragioni  -  il  sottoscritto  giudice  solleva
questione di costituzionalita'  dell'art.  7,  comma  15,  d.lgs.  30
aprile 1992, n. 285 - con riferimento al principio di  ragionevolezza
ed eguaglianza di cui all'art. 3, comma  2,  Carta  costituzionale  -
rimettendone la decisione alla Ecc.ma Corte costituzionale  affinche'
dichiari  la  incostituzionalita'  dell'art.  7,  comma  15,  laddove
prevede  che  nei  casi  di  protrazione  della  sosta   limitata   o
regolamentata, la sanzione e' applicata  «per  ogni  periodo  per  il
quale si protrae la violazione». 
    La decisione sulla questione di  costituzionalita'  sollevata  e'
rilevante  nella   presente   causa   di   opposizione   a   sanzione
amministrativa   in   quanto    la    eventuale    declaratoria    di
incostituzionalita' della norma comporterebbe l'applicabilita'  della
sola sanzione prevista nei limiti edittali ( da euro 25 ad euro  100)
con riferimento alla violazione contestata nel verbale in riferimento
all'art. 7, comma 15, Codice della  strada,  per  aver  protratto  la
sosta oltre il limite. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dispone  -  in  attesa  della  decisione  della  Consulta  -   la
sospensione del presente procedimento. 
    Si comunichi alle parti e si trasmetta, unitamente  al  fascicolo
d'ufficio, alla Ecc.ma Corte costituzionale. 
        Verona, li' 8 maggio 2017 
 
                     Il Giudice di pace: Guidoni