LEGGE 14 novembre 2012, n. 203 

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. (12G0225) 
(GU n.278 del 28-11-2012)
 
 Vigente al: 29-11-2012  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del  codice  di
procedura  penale,  nonche'  gli  obblighi  previsti  dalla   vigente
normativa, chiunque viene a  conoscenza  dell'allontanamento  di  una
persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora  e,
per le circostanze in cui e' avvenuto il  fatto,  ritiene  che  dalla
scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per  l'incolumita'
personale della stessa,  puo'  denunciare  il  fatto  alle  forze  di
polizia o alla polizia locale. 
  2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta  dalla  polizia
locale, questa la trasmette immediatamente al  piu'  prossimo  tra  i
presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio
dell'attivita'  di  ricerca  di  cui  al  comma  4,  nonche'  per  il
contestuale  inserimento  nel  Centro  elaborazione   dati   di   cui
all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e  successive
modificazioni. 
  3.  Copia  della   denuncia   e'   immediatamente   rilasciata   ai
presentatori. 
  4.  Ferme  restando  le  competenze   dell'autorita'   giudiziaria,
l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato
avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione  al  prefetto
per  il  tempestivo  e   diretto   coinvolgimento   del   commissario
straordinario  per   le   persone   scomparse   nominato   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  per  le
iniziative di competenza, da  intraprendere  anche  con  il  concorso
degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  del
sistema di protezione civile,  delle  associazioni  del  volontariato
sociale e di  altri  enti,  anche  privati,  attivi  nel  territorio.
Nell'ambito  delle  iniziative  di  propria  competenza  il  prefetto
valuta, altresi', sentiti l'autorita' giudiziaria e i familiari della
persona  scomparsa,  l'eventuale  coinvolgimento  degli   organi   di
informazione,  comprese  le  strutture  specializzate,  televisive  e
radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella  ricerca  di
informazioni sulle persone scomparse. 
  5. Qualora vengano meno le  condizioni  che  hanno  determinato  la
denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza,
ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia. 
  6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente  articolo
sono realizzati secondo le norme gia' vigenti in materia, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino