CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 29 luglio 2004 

Accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  le  regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle
quali  possono  essere conferiti gli incarichi di struttura complessa
nelle  aziende  sanitarie, ai sensi dell'art.  4, comma 1 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica  10 dicembre  1997,  n.  484  -
Individuazione della disciplina «Audiologia e foniatria».
(GU n.224 del 23-9-2004)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nell'odierna seduta del 29 luglio 2004:
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281, affida a questa Conferenza il compito di promuovere e
sancire  accordi,  secondo  quanto  disposto dall'art. 4 del medesimo
decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di  coordinare  l'esercizio  di  rispettive  competenze  per svolgere
attivita' di interesse comune;
    l'art.  4,  comma  1  del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, recante: «Regolamento per la determinazione
dei  requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei
requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale
del   ruolo  del  Servizio  sanitario  nazionale»,  dispone  che  gli
incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali
del  ruolo  sanitario  possono  essere conferiti esclusivamente nelle
discipline  stabilite  con  decreto del Ministro della salute previo,
parere   del  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  della  Conferenza
Stato-regioni;
    il   comma  2  del  richiamato  art.  4  ha  determinato  in  via
transitoria le discipline oggetto degli incarichi di secondo livello,
fino  a quando non verra' adottato il decreto di cui al comma 1 dello
stesso articolo;
    l'art.  6  del  predetto  regolamento,  prevede  che  l'aspirante
all'incarico di secondo livello dirigenziale, in una delle discipline
di  cui  al predetto art. 4, deve aver svolto una specifica attivita'
professionale  nella  disciplina  stessa  anche  con riferimento agli
standard   complessivi  di  addestramento  professionalizzante  nelle
relative scuole di specializzazione;
  Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep.
atti  n.  1416)  con il quale sono state definite le discipline nelle
quali   possono   essere  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  di
struttura  complessa  per i profili professionali della dirigenza del
ruolo  sanitario,  ripartite  per categorie professionali e l'accordo
sancito l'11 luglio 2002 (rep. atti n. 1487), con il quale sono state
individuate  le discipline di epidemiologia per i dirigenti del ruolo
sanitario non medici;
  Tenuto   conto   che  si  ritiene  necessario  individuare  tra  le
discipline  nelle  quali  possono  essere  conferiti gli incarichi di
struttura  complessa  nelle  aziende  sanitarie, in considerazione di
quanto  disposto  dall'art.  4,  comma  1, del decreto del Presidente
della   Repubblica   10 dicembre  1997,  n.  484,  per  la  categoria
professionale  dei  medici  -  Area  della medicina diagnostica e dei
servizi, la seguente disciplina: «Audiologia e foniatria»;
  Considerato che in sede tecnica l'8 luglio 2004 e' stato concordato
il  testo  del  presente accordo tra i rappresentanti regionali e del
Ministero della salute;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, nel corso dell'odierna seduta di
questa Conferenza;
                              Sancisce
tra  il  Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sotto indicati:
    e'  individuata  tra  le  discipline,  nelle quali possono essere
conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  di struttura complessa per i
profili  professionali  della  dirigenza  del  ruolo sanitario, nella
categoria  professionale dei medici - Area della medicina diagnostica
e dei servizi, la seguente: «Audiologia e foniatria»;
    la  tabella a), allegata all'accordo sancito da questa Conferenza
il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416), e' cosi' modificata:
                A) Categoria professionale dei medici
  Area della medicina diagnostica e dei servizi:
    1) anatomia patologica;
    2) anestesia e rianimazione;
    3) audiologia e foniatria;
    4) biochimica clinica;
    5) farmacologia e tossicologia clinica;
    6) laboratorio di genetica medica;
    7) medicina trasfusionale;
    8) medicina legale;
    9) medicina nucleare;
    10) microbiologia e virologia;
    11) neurofisiopatologia;
    12) neuroradiologia;
    13)  patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia);
    14) radiodiagnostica.
      Roma, 29 luglio 2004
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino