Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino(GU n.185 del 7-8-1992)
Con decreto 22 luglio 1992 del Ministro del tesoro e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a." con un capitale sociale iniziale di lire 80 miliardi, alla quale verra' conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione di disponibilita' liquide per lire 1.279 milioni; l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino"; il successivo aumento di capitale, e la connessa modifica statutaria, della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a., da lire 80 miliardi a lire 100 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie riservate, previa rinuncia del diritto di opzione da parte della Fondazione, alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., che acquisira' una partecipazione del 20% nel capitale della S.p.a. bancaria. La Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.