DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2017 

Dichiarazione dello stato di  emergenza  in  conseguenza  dell'evento
sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017 nel territorio  della
Repubblica  islamica  dell'Iran   e   della   Repubblica   dell'Iraq.
(17A08096) 
(GU n.281 del 1-12-2017)

 
 
 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 Nella riunione del 22 novembre 2017 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel
quale si dispone che  agli  interventi  all'estero  del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Considerato che il giorno 12  novembre  2017  il  territorio  della
Repubblica islamica dell'Iran e  della  Repubblica  d'Iraq  e'  stato
interessato da un evento sismico di magnitudo 7.3; 
  Tenuto conto che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, e'
in atto una grave situazione di emergenza  che  ha  causato  vittime,
dispersi e sfollati, nonche' la distruzione di centri abitati; 
  Considerato,  altresi',  che  detto  evento  ha   determinato   una
gravissima  situazione  sanitaria  e  socio  economica,  nonche'   la
mancanza dei beni di prima necessita' alla popolazione per  la  quale
si ravvisa l'esigenza di procedere con tempestivita'  all'attivazione
delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi  alle  popolazioni
colpite; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio con la quale e' stato istituito il Meccanismo  Unionale  di
protezione civile; 
  Ravvisata la necessita'  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato
italiano nell'adozione di tutte le iniziative  di  protezione  civile
anche attraverso  la  realizzazione  di  interventi  straordinari  ed
urgenti; 
  Considerato, che  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della  richiamata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Vista  la  nota  n.  3184  del  13  novembre  2017  con  la   quale
l'Ambasciata d'Italia a Baghdad  ha  richiesto  la  disponibilita'  a
predisporre aiuti umanitari; 
  Vista le note del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  14
novembre 2017, prot. n. CG/70713 e del 15  novembre  2017,  prot.  n.
CG/71234; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato
di emergenza; 
  Sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per
gli  effetti  di  quanto  disposto  dall'art.   4,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  26  luglio  2005,  n.  152,  e'  dichiarato,  fino   al
centottantesimo giorno dalla  data  del  presente  provvedimento,  lo
stato di emergenza ai sensi dell'art.  5,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, in  conseguenza  dell'evento  sismico  verificatosi  il
giorno 12 novembre 2017  nel  territorio  della  Repubblica  islamica
dell'Iran e della Repubblica d'Iraq. 
  2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  urgenti  di  soccorso  ed
assistenza alla popolazione da effettuare nella vigenza  dello  stato
di emergenza, si provvede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992,  n.  225,  con  ordinanze,  emanate  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  anche  in  deroga  ad  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
3. 
  3. Per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare  la
situazione di emergenza di cui alla presente  delibera,  si  provvede
nel limite massimo di euro 1.000.000,00 a valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge
24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 novembre 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri