Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Gorizia(GU n.171 del 22-7-1992)
Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Gorizia che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria e delle annesse "Sezioni" di credito speciale prive di personalita' giuridica (Sezione di credito fondiario e Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita') in una costituenda societa' per azioni denominata "Cassa di risparmio di Gorizia S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di Gorizia S.p.a." con un capitale sociale di lire 68,9 miliardi, alla quale verra' conferito il complesso delle attivita' e passivita' della Cassa di risparmio di Gorizia, ad eccezione di disponibilita' finanziarie per lire 3 miliardi; l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di Gorizia S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria. La societa' per azioni potra' svolgere l'attivita' a breve, medio e lungo termine, per un periodo massimo di cinque anni, nei settori del credito fondiario e del credito alle opere pubbliche, gia' esercitata mediante la Sezione di credito fondiario e la Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' della Cassa di risparmio di Gorizia; cio' in deroga, cosi' come previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90, alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine. Trascorso il periodo transitorio, l'azienda procedera' allo scorporo delle attivita' a medio-lungo termine e al loro conferimento in una societa' per azioni autonoma; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia". La Cassa di risparmio di Gorizia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Gorizia S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.