MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 ottobre 2015 

Proroga dei termini perentori previsti dal decreto 31 luglio 2015, in
materia di modalita' di erogazione  dei  contributi  a  favore  delle
iniziative di formazione  professionale  nel  settore  autotrasporto.
(15A08155) 
(GU n.252 del 29-10-2015)

 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29
aprile 2015 n. 130, che ha determinato la ripartizione delle  risorse
destinate ad interventi  nel  settore  dell'autotrasporto  destinando
euro 10 milioni ad ulteriori interventi  a  favore  della  formazione
professionale; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
31  luglio  2015  n.  261,  recante  "Modalita'  di  erogazione   dei
contributi a favore delle iniziative di formazione professionale  nel
settore dell'autotrasporto" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 211 dell'11 settembre 2015; 
  Visti, in particolare, l'articolo 1, comma 4 che fissa la  data  di
avvio e conclusiva dell'attivita' formativa, l'articolo  2,  comma  3
che fissa i termini, iniziale e finale, per presentare le domande per
accedere ai contributi, nonche' l'articolo 3, comma 2, che  fissa  il
termine ultimo per la trasmissione della  rendicontazione  dei  costi
sostenuti; 
  Vista la nota del 19  ottobre  2015  con  la  quale  le  principali
associazioni di categoria dell'autotrasporto  richiedono  la  proroga
dei termini perentori di cui al citato  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, avuto  riguardo
alla lamentata incompatibilita' fra alcuni tipi di firma digitale con
la piattaforma telematica implementata dal Ministero per l'inoltro on
line delle domande di ammissione al beneficio che non  consente  alle
imprese  interessate   di poter   procedere   alla   digitalizzazione
dell'istanza; 
  Preso atto che tale criticita'  e'  stata  tempestivamente  risolta
rendendo possibile la trasmissione delle  domande  di  ammissione  ai
benefici in formato elettronico e regolarmente  firmate  digitalmente
come previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015, n. 261; 
  Considerato che il termine ultimo per poter presentare  domanda  di
ammissione ai benefici non e' ancora scaduto stante che e' fissato al
30 ottobre 2015, ai sensi del citato articolo 2, comma 3 del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio  2015  n.
261; 
  Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto  e  di  diritto  per
poter disporre in ordine alla proroga di  giorni  venti  del  termine
ultimo per la presentazione delle domande di ammissione  ai  benefici
di che trattasi; 
  Ritenuto, al fine di mantenere  l'equilibrio  fra  i  vari  termini
temporali  previsti  dal  gia'  citato  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  31  luglio  2015  n.  261,  di  dover
prorogare anche gli ulteriori termini finali  ivi  fissati di  giorni
venti; 
   Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalita' n. 38823 del 21 ottobre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per quanto in premessa  il  termine  finale  per  presentare  le
domande di ammissione ai  contributi,  fissato  al  30  ottobre  2015
dall'articolo  2,  comma   3   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n.  261,  e'  prorogato
fino al 20 novembre 2015 compreso. 
  2. Sono altresi' prorogati di giorni venti i termini  perentori  di
cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto, nella parte in  cui
fissa la data ultima per la conclusione dell'attivita'  formativa,  e
di cui all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui fissa  il  termine
ultimo  per  la  trasmissione  della  documentazione  concernente  la
rendicontazione dei costi sostenuti dagli enti di formazione. 
  3. Rimangono invariati i termini iniziali. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio